Accordo Regionale 17.06.2015. Sospensione per mancanza di lavoro dopo esaurimento CIG in Deroga.

Siglato il 17 giugno scorso l’A.I. Regionale che dispone modalità e procedure per attivare gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane che hanno concluso il periodo di CIG in deroga.

Lo scorso 17 giugno le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone le procedure per attivare gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane di tutti i settori, “edilizia” esclusa, che hanno concluso il periodo di CIG in deroga (5 mesi), così come previsto dal D.M. 83473/2014. Il predetto accordo ha efficacia fino al 30 settembre 2015 e ha effetto anche sulle situazioni di sospensione iniziate prima del 17 giugno 2015.

A tal proposito ricordiamo che in base alla legge 92/12 (Legge Fornero), in via sperimentale per il triennio 2013-2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene riconosciuta l’indennità ASPI, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi Bilaterali (condizione essenziale per avere diritto all’ASPI). Al riguardo si fa presente che a partire dal 1° maggio 2015 l’indennità ASpI è stata sostituita dalla nuova prestazione NASpI; vi sono delle incertezze in merito al fatto se per l’anno corrente (2015) il riferimento normativo all’ASpI debba intendersi invece alla NASpI. Si auspica un intervento chiarificatore dell’INPS.

 

Secondo la procedura prevista dall’Accordo del 17 giugno, l’impresa che intenda richiedere l’intervento di sospensione per mancanza di lavoro deve darne comunicazione immediata ad EBAV e alle OO.SS. provinciali (CGIL, CISL e UIL), anche per il tramite dell’Associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato. A conclusione verrà redatto un accordo sindacale sulla base dell’Allegato 1 dell’Accordo, che dovrà essere corredato dal timbro e dalla firma dell’Associazione Artigiani cui l’azienda aderisce o conferisce mandato.

 

La procedure sopra indicata mantiene la sua validità anche nel caso in cui i dipendenti siano sprovvisti dei requisiti per l’accesso all’indennità di disoccupazione ASPI.

L’intesa prevede espressamente che l’accordo di sospensione possa essere attivato solo dopo aver utilizzato tutti gli strumenti contrattuali, applicati in azienda, così come previsti dalla contrattazione collettiva (permessi, ROL, flessibilità, banca ore, accantonamento annuo di compensazione, ferie arretrate non programmate)

 

In merito all’ASPI, si ricorda che per poter accedere all’indennità ASPI per lavoratori sospesi, il dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi:

  • devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso;
  • deve essere stato versato un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.

Per quanto concerne la durata del trattamento, la disciplina legale prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile; nel caso di sospensione il biennio mobile viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data.

 

L’intervento Ebav sarà corrisposto per un massimo di 90 gg. di calendario ed è svincolato dall’effettivo accesso all’ASPI: viene fissato un ristorno pari a 9,00 € per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati e le domeniche, stessa misura per operai, impiegati e apprendisti.

La medesima procedura di attivazione vale anche per la richiesta di sospensione per i lavoratori privi del requisito di anzianità di servizio aziendale di almeno 12 mesi, così come previsto dal D.M. 83473/2014. Pertanto, il precedente accordo che disciplinava le procedure di sospensione per i soli dipendenti privi dei requisiti per accedere alla CIG decade dal 17 giugno 2015.

 

Per avere diritto al sussidio Ebav il lavoratore deve presentarsi entro 10 gg. dall’inizio della sospensione presso lo sportello Ebav delle OO.SS. per predisporre la domanda di sussidio, portando con se copia dell’accordo sindacale e dell’ultima busta paga. Ricordiamo che durante i periodi di sospensione il dipendente è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al lavoro, anche per singole giornate, e pertanto le indennità ed i sussidi potranno essere liquidate solo a consuntivo.

Quanto agli adempimenti amministrativi per consentire la liquidazione del sussidio Ebav e dell’ASPI, spetterà all’azienda, per il tramite dello Studio di consulenza e/o dei Servizi associativi che gestiscono le paghe, l’invio dei consuntivi mensili secondo le modalità stabilite dagli enti gestori; in particolare, per quanto riguarda la procedura relativa alla comunicazione della sospensione all’INPS, secondo le regole attuali è previsto che la comunicazione della sospensione all’Istituto da parte delle aziende deve essere inviata in via telematica non oltre 20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione. Tale procedura comprende anche la predisposizione delle domande dei dipendenti (MOD. D.S./Sosp. SR 74) e prevede anche le modalità per trasmettere i consuntivi mensili all’INPS.

 

Si invita ad inviare il modello SOSP 2015 all’Associazione (preferibilmente tramite mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o in alternativa tramite fax allo 0444392477).

 

On line il testo dell’Accordo Interconfederale Regionale del 17 giugno 2015, modello SOSP 2015 compilabile e il verbale compilabile.

 

  • Data inserimento: 25.06.15