Con riferimento alla precedente notizia n° 874, che anticipava i contenuti del Protocollo regionale sulle LINEE GUIDA per gli interventi di Cassa Integrazione in Deroga nel 2013, si riporta di seguito una sintesi dei contenuti già anticipati nella precedente notizia, così come confermati dalla sottoscrizione del relativo Accordo tra Regione Veneto e Parti Sociali regionali, avvenuta in data 28 dicembre 2012.
In calce alla presente notizia si riporta il testo delle LINEE GUIDA 2013, nelle sue parti più significative.
Ricordiamo che in conseguenza delle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dalla Riforma Fornero(l. 92/12)e degli adempimenti e tempi necessari per l’attuazione di tali novità, l’utilizzo di ammortizzatori sociali per l’artigianato, a differenza degli anni passati, inizia nel 2013 con la Cassa Integrazione in Deroga.
Le imprese artigiane con situazioni di mancanza di lavoro potranno accedere all’intervento di CIG in Deroga seguendo le LINEE GUIDA della Regione Veneto (Accordo 28.12.2012) e le procedure sindacali previste dall’Accordo del 12.12.2012sottoscritto dalleOrganizzazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali regionali (vedi notizia n° 854 su Normativa Lavoro del Contrattuale-lavoro in www.informaimpresa.it).
LINEE GUIDA 2013 (Accordo 28 dicembre 2012)
Aziende e lavoratori destinatari dell’intervento: tutte le aziende artigiane (comprese le edili e le lavorazioni del marmo con cava, che hanno esaurito la possibilità di cassa speciale) e loro dipendenti, operai, impiegati ed apprendisti, con almeno 90 gg. di calendario di anzianità aziendale.
Domanda alla Regione: sia l’invio telematico tramite COVeneto che quello cartaceo tramite Racc. AR devono avvenire entro 20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione richiesto.
Si tenga conto che nella fase iniziale del 2013, i 20 giorni decorrono dalla data nella quale la Regione renderà ufficiale la possibilità di inserire le domande di cassa 2013 nel sito di CoVeneto, presumibilmente non prima di fine gennaio.
Durata massima dell’intervento nel corso del 2013: 180 giorni lavorativi.
Se l’azienda artigiana, con orario settimanale distribuito su 5 giorni la settimana, inizia subito la cassa al 2 gennaio, il periodo massimo a disposizione si conclude al 10 settembre. Iniziando al 7 gennaio il periodo di cassa si conclude al 13 settembre e così di seguito.
La liquidazione al lavoratore delle indennità INPS avviene, come nel passato, tramite pagamento diretto.
L’autorizzazione sarà concessa per periodi di 3 mesi di calendario: la Regione provvede alle autorizzazioni di tre mesi in tre mesi fino a coprire tutto il periodo richiesto nel Verbale Sindacale, a condizione che siano prontamente inoltrati i relativi Consuntivi mensili alla Regione.
Nel corso del 2013 è prevista l’eliminazione dellarichiesta mensile delle indennità (mod. SR 41), che funziona da consuntivo mensile da inviare all’INPS (anche se non risulti ancora rilasciata l’autorizzazione trimestrale della Regione). Si continuerà ad inviare mensilmente il modello fin quando l’INPS non produrrà le nuove istruzioni (i dati del mod. SR 41 dovranno in futuro risultare dal flusso UNIEMENS).
Per il comparto artigiano viene confermata anche per il 2013 la particolare procedura per attivare le consultazioni sindacali necessarie all’intervento di CIG in Deroga, prevista dalle Intese sottoscritte tra Organizzazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali regionali, l’ultima siglata lo scorso 12 dicembre.
Quindi per attivare la CIGS in Deroga 2013 nelle aziende artigiane valgono le disposizioni dell’Accordo sulle procedure per l’artigianato del 12.12.2012 e le relative consolidate prassi provinciali:
SINTESI procedura 2013 per la provincia di Vicenza.
1) L’azienda invia richiesta (modello “M” e Scheda Riepilogativa, versione 2013) alla Confartigianato tramite e-mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o in subordine tramite fax (0444 392477), almeno 7 giorni prima della data di inizio del periodo di sospensione.
(Dato il ritardo nella ufficializzazione delle LINEE GUIDA per il 2013, per il mese di gennaio l’invio del mod. M 2013 potrà avvenire senza tener conto dei 7 giorni richiesti).
La Confartigianato avvierà la procedura, trasmettendo la richiesta aziendale alle OOSS, solamente per le richieste pervenute con modelli M 2013 correttamente e completamente compilati.
(La risposta di disponibilità sarà data dai Sindacati all’Associazione a mezzo mail o fax, utilizzando l’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o il numero fax 0444 392477.)
2) Dopo una settimana l’azienda contatterà la Confartigianato per conoscere i nominativi degli operatori sindacali che hanno dato disponibilità a partecipare alla consultazione sindacale.
Si tenga comunque conto che tale disponibilità è data per acquisita relativamente alle OOSS che hanno iscritti in azienda ovvero che sono intervenute in precedenti consultazioni per attivare “sospensioni” o casse integrazioni.
3) Al fine di agevolare la partecipazione sindacale nei tempi previsti la data dell’incontro sarà fissata dall’azienda con l’operatore dell’organizzazione sindacale che ha iscritti in azienda ovvero che ha avuto nella stessa azienda precedenti interventi giunti a scadenza.
In assenza delle precedenti condizioni la data dell’incontro sarà fissata con l’operatore che per primo ha dato la propria disponibilità ovvero con un operatore a scelta dell’azienda nel caso in cui nessuna risposta sindacale sia pervenuta entro i tempi previsti.
4) Confartigianato provvederà alla redazione del verbale secondo i dati trasmessi con la richiesta aziendale (mod. M 2013 e SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DATI) e in relazione ai nominativi degli operatori sindacali che partecipano alla consultazione.
La decorrenza del periodo di cassa sarà fissata successivamente all’utilizzo di eventuali residui di ferie-permessi arretrati ovvero l’utilizzo di tali arretrati sarà programmato segnalando le relative interruzioni all’interno del periodo per il quale viene richiesto l’intervento di cassa.
Per velocizzare le fasi di procedura, la redazione del verbale potrà essere disposta anche dallo Studio che tiene i Libri Paga aziendali. Anche in questo caso il verbale dovrà sempre riportare la sottoscrizione per “assistenza” di Confartigianato attestante il rispetto di tutti i passaggi procedurali, a partire dall’invio del modello M 2013 (e successiva individuazione dell’operatore sindacale secondo le regole sopra descritte).
4 bis) Solo nel caso in cui non sia stato possibile portare a termine la consultazione sindacale (l’operatore sindacale non intende sottoscrivere il verbale di consultazione sindacale ovvero non sia stato oggettivamente possibile avere la presenza di un operatore all’incontro di consultazione) verrà redatta una nota aziendale, eventualmente anche in calce al verbale, sottoscritta anche da Confartigianato, attestante il corretto utilizzo della procedura.
ALLEGATO
Infine si riporta di seguito il testo dell’Accordo Regionale sulle LINEE GUIDA 2013, con evidenziate le disposizioni di principale interesse per le imprese artigiane.
Regione Veneto - Giunta regionale
Accordo Regionale del 28.12.2013
per l’approvazione delle
“Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013”
In data 28 dicembre 2012 presso la sede della Giunta Regionale del Veneto Lavoro, Venezia, si sono incontrati
- le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano an-che per Fanno 2013 la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale nel Veneto, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l’attuazione di interventi di politiche attive del lavoro, in continuità con le linee strategiche dell”Accordo Quadro sulle misure anticrisi del 5 febbraio 2009.
- per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, il quadro di riferimento normativo risulta modificato, prevedendosi un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che sarà introdotto gradualmente ed entrerà pienamente a regime dal 2017;
- in questo contesto, per consentire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma, l’art. 2, comma 64, della L. n. 92/2012 conferma, per il periodo 2013 ~ 2016, la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;
- l’Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente,conferma l’opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/PA., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, prevedendosi che le autorizzazioni siano effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulle certificazioni rilasciate da INPS sull'effettivo tiraggio della spesa;
- l’Intesa conferma la validità degli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di lavo-ratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure di accesso;
- l'Intesa riconferma, sulla base dell’esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, l’impegno delle Regioni di programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga politiche attive del lavoro;
- l'Intesa prevede per il 2013 l’assegnazione di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e di 650 milioni di euro alle Regioni/P.A, a copertura degli oneri relativi al trattamento di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa;
- il piano di riparto tra le Regioni/P.A., definito secondo il criterio dell’andamento storico del-la spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009 - 2012, come risultante dai dati certificati dall' Inps, ha riguardato l'80% dello stanziamento, rinviando la ripartizione della quota rimanente del 20% ad una ulteriore decisione del Coordinamento delle Regioni, da ratificare, se il criterio della spesa storica sarà modificato, in sede di Intesa Stato Regioni;
- la Regione Veneto per la ripartizione della rimanente quota del 20% ha sostenuto, come chiesto dalle Parti Sociali nell'ordine del giorno sottoscritto il 27 novembre 2012, che nell’accertamento della spesa storica certificata dall'INPS si tenga conto anche dei trattamenti corrisposti con il contributo della bilateralità tramite l'istituto delle sospensioni ex art.19, L. n. 2/2009, anch'essi certificabili dall'lNPS;
- il Governo e le Regioni/P.A. si sono impegnati a monitorare costantemente l°andamento della spesa del 2013, prevedendo al riguardo una verifica entro il 30 giugno 2013.
Ritenuto che:
- sia necessario ed urgente dare continuità agli ammortizzatori sociali in deroga anche per l’anno 2013, in linea con quanto previsto dalla L. n. 92/2012 e dall’Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013;
- sia opportuno dare continuità nelle linee essenziali ai precedenti Accordi per gli ammortiz-zatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Veneto e dalle Parti Sociali, in quanto hanno reso disponibili strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro.
- l’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67 della L. n. 92/2012
- l’Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012
- l’art. 7 ter della L. n. 33/2009 e s.m.i.
- la tabella di riparto tra le Regioni/P.A. delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013, trasmessa al Ministero del lavoro.
1. Le premesse formano parte essenziale del presente accordo e qui si intendono integralmente trascritte;
2.La Regione e le Parti sociali ribadiscono che, a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate dal Governo, l’obiettivo di mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo e di assicurare un sostegno al reddito ai lavoratori disoccupati privi di altri ammortizzatori rischia di non poter essere pienamente conseguito. Si impegnano, pertanto, a sostenere in tutte le sedi l’esigenza di ulteriori adeguati stanziamenti, cosi come previsto al punto 14 dell'Intesa Stato Regioni 2013.
2. Approvazione
1. E’ approvato l’allegato documento “Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2012” che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Sentite le Parti sociali a livello regionale, la Regione, in presenza di situazioni di crisi,anche settoriali e territoriali, di particolare rilevanza occupazionale, sulla base di accordiin sede regionale, può autorizzare, ferme restando le condizioni generali di accesso pre-viste dalle Linee guida 2013, il ricorso alla cassa integrazione in deroga fino a 12 mesi,comunque non oltre il 31 dicembre 2013.La Regione e le Parti sociali, in considerazione dei problemi occupazionali che investo-no il settore Sanitario e Socio-sanitario e il settore del Trasporto Pubblico Locale, prividi ammortizzatori sociali, convengono sull”opportunità che le specificità di tali settoricostituiscano oggetto di approfondimento su tavoli regionali che coinvolgano anche leistituzioni e le categorie interessate.La Regione e le Parti sociali si impegnano, in caso di interventi di modifica del quadronazionale, sia in termini di disponibilità di risorse finanziarie sia di modifiche normative,ad incontrarsi per una revisione delle Linee guida, di cui al precedente comma
3.Finanziamento degli ammortizzatori in deroga anno 2013
1. Gli ammortizzatori in deroga anno 2013 sono finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 65, della L. n. 92/2012 e dell’Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 64, L. 92/2012, la Regione, ferma restando la possibilità di unica richiesta nei limiti di durata previsti dalla Linee guida2013, procederà con autorizzazioni di validità trimestrale, subordinando l’autorizzazione dell’ulteriore periodo richiesto alla verifica della disponibilità di risorse.
3. Per quanto riguarda le richieste di mobilità in deroga, resta inteso che è attualmente pos-sibile assicurare la liquidazione degli importi spettanti a tutti lavoratori che hanno pre-sentato domanda per l'anno 2012, mentre le domande relative al 2013, presentate secondo le Linee guida 2013, saranno istruite e autorizzate nei limiti delle risorse disponibili.
4. Fabbisogno Finanziario
Le Parti si incontreranno successivamente all’assegnazione statale per la definizione del quadro complessivo delle risorse per gli ammortizzatori in deroga alla luce delle risultanze della gestione dell'anno 2012.
5. Intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali
Per i settori non compresi nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per i quali l’art. 3, L. n. 92/2012 ha previsto la costituzione di appositi Fondi di solidarietà, resta inteso che nel momento in cui gli stessi, ovvero altre forme di intervento integrativo all’ASpI da parte della bilateralità esistente, diventeranno operativi, si procederà, mediante apposito Protocollo aggiuntivo, ad una integrazione tra gli strumenti previsti nel presente Accordo e quelli attivabili a carico dei Fondi stessi.
6. Politiche attive
La Regione Veneto attiverà, anche per il 2013, risorse per realizzare programmi di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, adeguata alle competenze professionali e alla domanda di lavoro del territorio, in analogia a quanto previsto dal comma 33, articolo 4 della L. n. 92/2012, con priorità per coloro che perdono il lavoro, privilegiando il raccordo con i Fondi interprofessionali per ottimizzare l’uso mirato delle risorse disponibili. La Regione Veneto si impegna a ridefinire i destinatari, gli obiettivi e le modalità dei programmi di politica attiva del lavoro in connessione con gli ammortizzatori sociali in deroga, secondo le modalità innovative consentite dal mutato contesto normativo.
5. Verifiche
1. Entro il 31 maggio 2013 si darà luogo ad un incontro di verifica relativo alle Linee guida 2013.
segue la sottoscrizione delle parti e l’allegato documento operativo:
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013
A) DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA CIG IN DEROGA
Alla luce della disciplina di legge, delle norme contrattuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ricorso alla CIG in deroga nella Regione Veneto per l'anno 2013 è così regolato.
1. Campo di applicazione
1.1 Datori di lavori destinatari del trattamento
1. L'intervento d'integrazione salariale in deroga è destinato alle seguenti categorie di datori di lavoro, con riferimento alle unità produttive ubicate nel Veneto:
a) Imprese industriali, qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti ordinari in quanto non operano oppure sono esauriti;
b) Aziende artigiane (L. 443/85), ivi comprese quelle rientranti nel campo di applicazione dell'art.12, c. 1, L. 223/1991
c) Imprese agricole
d) del terziario, ivi comprese quelle del Bacino Termale Euganeo
e) Imprese cooperative (comprese trasporto e facchinaggio e in particolare le imprese cooperative sociali di tipo “B” a prescindere dal settore di attività;
f) Studi professionali
g) Altri datori di lavoro non imprenditori diversi da quelli di cui al punto 1.2
1.2 Datori di lavoro esclusi dal trattamento
1 Restano escluse dall'intervento le seguenti categorie di datori di lavoro
a) Imprese del credito e dei servizi tributari e le imprese assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le tutele previste per i lavoratori delle imprese mandati o appaltanti o di altre aziende del settore, comunque prive di tutele; b) Imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico; c) Datori di lavoro domestico; d) Imprese armatoriali; e) Compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore, f) aziende del settore Sanitario e Socio Sanitario e del Trasporto Pubblico Locale in regime di concessione e/o convenzione.
1.3 Lavoratori beneficiari
1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale i lavoratori subordinati dei datori di lavoro ammessi al trattamento, con le seguenti qualifiche:
a) operai; b) impiegati; c) quadri; d) apprendisti; e) lavoratori assunti con contratto di inserimento nell’ipotesi di cui all’art. 1 comma 15 della L. 92/2012; f) soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; g) lavoratori somministrati; h) lavoranti a domicilio, monocommessa.
2. E' necessario che il lavoratore abbia una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente
3. per i somministrati si computano,i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice; per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.
1.4 Lavoratori esclusi
1. Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
a) dirigenti; b) lavoratori domestici; c) collaboratori coordinati continuativi; d) soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato
4. Presupposti e cause di intervento
2.1 Presupposti
1. I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono pertanto:
a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga;
b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste dalla legge riguardanti l’unità produttiva in cui è inserito il lavoratore;
c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata;
d) ragionevole previsione di ripresa dell'attività lavorativa oppure, per gli esuberi parziali per i quali l’accordo sindacale preveda il piano di gestione delle eccedenze.
2.2 Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga
1. L’art. 2, commi 64,65, 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013~2016 sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi e secondo quanto previsto dalle presenti Linee guida.
2. La situazione di crisi aziendale e/o occupazionale si manifesta nei seguenti casi:
a) crisi di mercato; b) mancanza di lavoro; c) mancanza di commesse o di ordini; d) mancanza di materie prime; e) altri eventi imprevisti ed improvvisi (es. calamità naturali etc.).
Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell'attività lavorativa.
3. Le imprese che rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori ordinari ( quali CIGO, CIGO Edilizia e CISOA e/o straordinari (quale la CIGS) sono ammesse al trattamento di integrazione salariale in deroga a condizione di averli esauriti.
4. E’ escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di cessazione dell’attività dell’impresa, con o senza procedura concorsuale, ad eccezione dei seguenti casi:
a) cessazione intervenuta nel corso di un periodo di CIG in deroga già concesso. In questo caso il periodo di CIG in deroga potrà essere proseguito fino alla scadenza inizialmente concessa
b) per consentire l'accesso alla CIGS per cessazione di attività nei casi in cui questa sia concedibile
c) esclusivamente in presenza di fondate e documentate aspettative in ordine alla continuazione o alla ripresa dell'attività produttiva ed alla conservazione, anche parziale,dei rapporti di lavoro in atto, derivanti quali conseguenza dalla acquisizione dell’impresa o di parti della stessa da parte di terzi
d) per consentire il completamento del piano di gestione dei lavoratori in esubero e/o la loro ricollocazione al termine del periodo di concessione del trattamento di integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività.
3. Misura e durata del trattamento
3.1 Misura dell'indennità
1. L'integrazione salariale è dovuta nella misura prevista per legge.
2. Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l'istituto della CIGO, compatibimente ai settori e/o alle mansioni per le quali, per effetto di normative di legge o di contratto vengono utilizzati regimi di orario discontinui.
3. Per i lavoranti a domicilio monocommessa di cui al punto 1.3 verranno integrate le ore / giornate, su computo mensile della differenza tra le ore / giornate svolte in media sui mesi lavorati dell’anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse
3.2 Durata complessiva del trattamento
1.Per i lavoratori, compresi gli apprendisti e i somministrati, dei datori di lavoro di cui all’art. 1.1, salvo le eccezioni previste ai successivi commi 2,3,4,5 e 6 del presente articolo, la durata del periodo di integrazione salariale è non superiore a 180 giornate lavorative complessive di sospensione/riduzione nell'anno 2013, anche non continuative, da esaurirsi comunque entro il 31 dicembre 2013.
2. Per i dipendenti, compresi gli apprendisti e i somministrati, delle imprese imprese industriali con più di 15 dipendenti e delle imprese del terziario con più di 50 dipendenti (con CSC 7.01 e 7.02), rientranti nel campo di applicazione della CIGS, la durata del periodo di integrazione salariale in deroga, da esaurire comunque entro il 31 dicembre 2013, potrà essere: a) non superiore al periodo necessario per accedere alla CIGS, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività regolati dall’art. 2.2 comma 4. b) 180 giornate per le altre causali.
3. Gli apprendisti e i somministrati delle imprese di cui al comma precedente possono esse-re collocati in CIG in deroga per il periodo di accesso agli ammortizzatori ordinari (CI-GO/CIGS) concessi agli altri lavoratori dipendenti.
4. Nei casi di cui all’art.2.2. comma 4 la durata del periodo di integrazione salariale è:
Non superiore al tempo necessario a consentire l`accesso alla CIGS per cessazione di attività nei casi in cui questa sia concedibile, nei casi di cui alla lettera b)
Non superiore a 150 giornate nei casi di cui alla lett. c)
Non superiore a 120 giornate nei casi di cui alla lett. d)
5. Per i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i somministrati, delle imprese del Bacino Termale Euganeo del settore terziario la durata del periodo di integrazione salariale non è superiore a 80 giornate.
6. Nel caso di imprese, che per oggettive e documentate esigenze ricorrono a riduzioni orizzontali dell'orario di lavoro ovvero a sospensioni riferite a proprie unità produttive operanti presso diversi soggetti produttivi, la durata del periodo di integrazione salariale non è superiore a 220 giornate lavorative.
7. Il computo massimo delle giornate utilizzabili verrà effettuato facendo riferimento al datore di lavoro e non al singolo lavoratore sulle singole giornate di effettiva sospensione/riduzione di lavoro.
4. Richiesta di intervento della CIG in deroga
4.1 Procedura di consultazione sindacale
1. I datori di lavoro che intendano beneficiare della cig in deroga sono tenuti a comunicare alle rsu o rsa aziendali ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in cig . Su richiesta dei rappresentanti sindacali si procede ad un esame congiunto. Valgono al riguardo le medesime disposizioni previste per l'intervento della cigo.
2. La consultazione si esaurirà, di regola, in sede aziendale anche per le società con più sedi operative nel Veneto senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale regionale o provinciale.
3. La consultazione in sede regionale è obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda nei seguenti casi:
a) CIG in deroga che interessa 100 o più unità lavorative;
b) CIG in deroga per le imprese di cui all’art. 3.2 comma 2,ad esclusione degli apprendisti e somministrati nei casi di cui all’articolo 3.2, comma 3;
c) CIG in deroga di cui all’art. 2.2, comma 4, lettere b), c) e d);
d) CIG in deroga per le imprese del bacino Termale Euganeo, di cui all’art. 3.2 comma 5.
4. Qualora la CIG in deroga interessi unità produttive ubicate in Regioni diverse, la procedura di consultazione sindacale dovrà essere effettuatao presso il Ministero del Lavoro.
5. Per il settore artigiano, ivi comprese le associazioni di categoria e gli enti e società da esse promossi ocostituiti, trovano applicazione le procedure previste dagli accordi interconfederali regionali vigenti. Analogamente per il settore del terziario si applicano gli eventuali accordi collettivi di riferimento di livello regionale. Per le imprese che aderiscono ad associazioni non sottoscrittrici di accordi regionali, si applica quanto previsto nel primo e secondo comma del presente articolo.
4.2 Richiesta di intervento
1. L'azienda interessata, esperita la procedura di consultazione sindacale, presenta la domanda, con allegato il verbale di consultazione sindacale in formato elettronico (PDF), alla Regione del Veneto, tramite il servizio CoVeneto sul portale di Veneto Lavoro, entro il termine di venti giorni dalla data di decorrenza della CIG in deroga.(Assessorato al Lavoro Direzione Lavoro) a mezzo raccomandata a.r., tramite corriere o con raccomandata a mano alla Segreteria della Direzione Lavoro stessa,. Nel caso di incontro andato deserto sarà allegata la documentazione probante il regolare avvio della procedura sempre in formato elettronico (PDF).
2. Tale inoltro dovrà essere seguito dall'invio dell’istanza in formato cartaceo, sottoscritta ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.
3. Per i lavoratori in somministrazione sarà cura della agenzia in qualità di datore di lavoro presentare la domanda di Clg in deroga. La mancata presentazione della domanda non comporta effetti sulla azienda utilizzatrice.
4. Per i lavoratori a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dall’azienda committente.
5. Le domande potranno essere presentate per l'Intero periodo autorizzabile indicando il fabbisogno presunto In ore, fatto salvo quanto disposto dal presente punto in tema di autorizzazioni.
6. La domanda dovrà contenere la data dell'accordo sindacale o del mancato accordo o delle comunicazioni effettuate alle OO.SS., il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti, la dichiarazione relativa alla utilizzazione o programmazione delle ferie, dei permessi e delle ferie residue nonché degli altri eventuali istituti della flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva.
7. Resta ferma la decadenza del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 40, della legge 92/2012 per i lavoratori sospesi in CIG in deroga (lavoratore che rifiuti di partecipare a corsi di formazione o riqualificazione ….).
TIPOLOGIA DI DOMANDE E DI AUTORIZZAZIONI
a) Prima concessione: si intende la richiesta di autorizzazione CIG in deroga presentata per il 2013 che preveda anche l'intero periodo concedibile in conformità alla consultazione sindacale e secondo quanto previsto dal punto 3.2 e in conformità alla consultazione sindacale.
La Regione autorizzerà un primo periodo di tre mesi di calendario di CIG in deroga sulla base delle indicazioni contenute nella domanda stessa o, in mancanza di queste, una percentuale proporzionale del fabbisogno complessivo di ore richiesto.
Alla scadenza di ciascun periodo concesso verranno emanate ulteriori autorizzazioni di durata trimestrale senza necessità di alcuna istanza da parte dell'azienda. Dette successive autorizzazioni sono condizionate all'invio da parte dell'azienda delle comunicazioni di cui al punto 6 per consentire l'immediata quantificazione delle economie di spesa. In assenza di tali comunicazioni la Regione non procederà nell'emissione di autorizzazioni successive alla prima.
b) Ulteriore concessione: Per "ulteriore concessione" si intende una richiesta aggiuntiva rispetto ad una precedente domanda che si renda necessaria per:
-Esaurimento delle ore/giornate di CIG già richieste
-Inserimento di nuovi lavoratori destinatari di CIG in deroga
-Diversità di durata
Ciò comporta la presentazione della domanda con modalità analoghe alla prima concessione, ivi compreso un nuovo verbale di consultazione sindacale. Anche alle ulteriori concessioni si applica il meccanismo del contingentamento delle autorizzazioni di cui alla lettera precedente qualora ne ricorrano le condizioni.
4.3 Istruttoria della domanda e rilascio dell’autorizzazione
1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse alla Regione Veneto. Le autorizzazioni saranno concesse secondo l'ordine di inoltro della domanda telematica, entro 30 giorni dall'ufficio della Direzione Regionale della Regione del Veneto (di seguito dicasi ufficio regionale).
2. Nel caso delle successive autorizzazioni trimestrali di cui al punto precedente (4.2 lettere a) e b) l'istruttoria consisterà nella verifica delle comunicazioni di cui al successivo articolo 6 e la priorità sarà data dal protocollo di inoltro delle comunicazioni stesse.
3. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del richiedente, periodo di richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di giornate richieste, modalità della sospensione, presenza e regolarità del verbale di consultazione sindacale, verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione della documentazione mancante richiesta dalla Regione Veneto.
4. In particolare il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva, codice fiscale, tel. ecc ... )
b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50 dipendenti....)
c) settore merceologico...... (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi ....)
d) data-di avvio procedura della consultazione sindacale
e) motivi del ricorso alla CIG in deroga
f) dichiarazione dell'azienda in ordine all'utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché degli altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva
g) assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale)
h) dichiarazione di esaurimento della CIGO/di mancanza dei requisiti di legge per accedere alla CIGS (qualora ne ricorra il caso)
i) periodo richiesto della Cig deroga (dal ...... al ....)
j) eventuale indicazione del fabbisogno di giornate / ore per il primo trimestre di CIG e per quelli successivi al primo;
k) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla Cig deroga
5. Sono fatti salvi i verbali di consultazione sindacale previsti da specifici accordi sindacali regionali di comparto.
6. L'autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al datore di lavoro richiedente normalmente per via telematica mediante e-mail dal sistema operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione l'azienda potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. L'esito del ricorso sarà comunicato al datore di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.
4.4. Comunicazione all'lnps delle autorizzazioni rilasciate
1.Sulla base della convenzione tra la Regione Veneto e l'lnps Regionale Veneto, l'ufficio regionale competente trasmette all'lnps l'elenco delle autorizzazioni concesse per il seguito di competenza
5. Corresponsione del trattamento
1. Preso atto dell'indirizzo legislativo espresso nell'art. 7 ter, comma 1, legge 33/2009 e s.m.i. e dell’Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012, che al punto 4 dispone che le autorizzazioni da parte della Regione saranno effettuate delle risorse disponibili e sulle certificazioni rilasciate dell’INPS sulle risorse effettivamente pagate, le Parti prendono atto che il pagamento diretto da parte dell'lNPS ai lavoratori costituisce l'unica modalità di erogazione della CIG in deroga.
6. Comunicazioni aziendali
1. Le aziende beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga sono obbligate a trasmettere mediante invio telematico entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR 41 aIl'INPS.
2. Per accelerare le procedure di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale, è possibile la compilazione e l'invio telematico mensile all'lNPS del modello SR 41 anche in assenza dell'autorizzazione regionale. L'INPS acquisirà il modello e avvierà le procedure per il pagamento, non appena ricevuta conferma dell'autorizzazione regionale, cosi come previsto dalla Circolare INPS n. 122 del 10.12.2009
3. Il datore di lavoro è esonerato dal compilare il modo IG15 Deroga, in quanto i dati richiesti da tale modello vengono forniti telematicamente all'INPS da CO Veneto.
4. Entro il giorno 16 del mese successivo, le imprese dovranno inoltre inviare la comunicazione relativa all'effettivo utilizzo della Cig in deroga relativa al mese precedente, in via telematica sul modello disponibile su CO Veneto ("Consuntivo mensile CIG in deroga") anche prima del decreto di autorizzazione regionale. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche nel caso di mancato utilizzo della CIG in deroga. La comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione della conformità dei contenuti della stessa al modello SR41 e di aver esaurito l’utilizzo della CIG per il mese interessato
7. Anticipazione del trattamento
1. L'anticipazione del trattamento di CIG in deroga da parte dell’INPS avverrà nei limiti consentiti dalla normativa nazionale vigente.
8. Monitoraggio
1. Le parti, la Regione e l'INPS concordano sulla priorità del monitoraggio della spesa che è stato oggetto di specifica disciplina nella Convenzione Regione / INPS approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1556 del 26 maggio 2009 e prevista dall’Intesa Stato Regioni.
2. Ai fini di un opportuno raccordo istituzionale le risultanze del monitoraggio saranno periodicamente comunicate al tavolo delle parti sociali, al Ministero del Lavoro e a Italia Lavoro.
10.Norma finale
1. La presente procedura si applica alle domande di CIG in deroga relative all’anno 2013 e con riferimento alle sospensioni intervenute nel periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013.
2. Le presenti linee guida saranno riviste qualora intervengano ulteriori accordi tra le parti sociali, innovazioni normative o direttive ministeriali che ne rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni.
3. Le richieste di intervento presentate in attuazione di accordi conclusi in sede regionale nel corso del 2012 relativi a c.d. passerelle, concessioni per conservazione anche parziale dei rapporti di lavoro e per esuberi, possono essere ripresentate nel 2013 in continuità e ad esaurimento del periodo previsto dall”accordo. Tale richiesta sarà accompagnata dalla previa sottoscrizione in sede aziendale di un verbale di accordo che richiami l’accordo in sede regionale.
4. Accordi sindacali in sede aziendale per periodi a cavallo 2012/2013 dovranno essere rinnovati nel rispetto delle presenti Linee guida.
B) DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA’ IN DEROGA
….OMISSIS..