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Acqua: al via il procedimento per restituire gli importi indebitamente versati nelle bollette. La decisione dell’Autorità riferita al periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011

Con provvedimento dell’Autorità per l’energia e il gas sono stati definiti i criteri di calcolo per la restituzione degli importi ai clienti finali

L'Autorità per l'energia ha approvato uno specifico provvedimento per la definizione dei criteri di calcolo degli importi da restituire agli utenti finali, corrispondenti alla remunerazione del capitale investito e versati nelle bollette dell'acqua nel periodo post referendum,  dal 21 luglio al 31/12/2011.

La decisione (delibera 38/2013/R/idrdisponibile sul sito www.autorita.energia.it)arriva all'indomani del parere che l'Autorità stessa aveva richiesto al  Consiglio di Stato sull'esatta decorrenza temporale dei propri poteri in tema di tariffe dell'acqua.
Infatti, nelle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2012,  erano emerse posizioni divergenti sulla titolarità dell'Autorità a intervenire in periodi precedenti all'attribuzione delle funzioni di regolazione dei servizi idrici avvenuta con il  DL 201/11 'Salva-Italia'  nel dicembre 2011.
Per individuare la quota parte della tariffa da restituire agli utenti finali con riferimento al periodo compreso fra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011,  l'Autorità intende seguire  i criteri già utilizzati per la definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013, all'interno del quale già si sono considerati gli effetti del referendum abrogativo. Tali criteri sono anche confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato quando si afferma che, anche nell'ambito dell'intervento di restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recvery.

Il provvedimento nel dettaglio

L'Autorità  fisserà i criteri secondo i quali gli Enti d'Ambito - che hanno determinato le tariffe applicate nel 2011 e dispongono quindi delle informazioni  necessarie- dovranno individuare gli importi corrispondenti alla remunerazione del capitale investito, da restituire ai singoli utenti finali, fermo restando il principio del full cost recovery. L’Autorità inoltre definirà le modalità e gli strumenti operativi con i quali assicurare concretamente la restituzione e le procedure di verifica e approvazione delle determinazioni degli Enti d’Ambito. L’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, responsabile del procedimento, potrà  acquisire tutte le informazioni e gli elementi di valutazione ritenuti utili; in caso di rifiuto, omissione o ritardo nel fornire le informazioni richieste senza giustificato motivo, o in caso di  trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, l’Autorità potrà esercitare i poteri sanzionatori ad essa attribuiti. Tutti i soggetti interessati -  e in particolare le associazioni dei consumatori e dei gestori, gli Enti d'Ambito, le Regioni ed gli altri soggetti portatori di interessi collettivi - hanno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera, per presentare eventuali osservazioni.

La richiesta dell’Autorità al Consiglio di Stato


Il 23 ottobre scorso, l'Autorità per l'energia ha  richiesto un parere  al Consiglio di Stato rispetto alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria servizi idrici ad essa attribuite. Infatti, nel corso delle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2012 erano emerse posizioni divergenti sulla possibilità che l'Autorità fosse titolata ad intervenire in periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione del settore. In risposta al quesito, il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267 -ha affermato che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l'Autorità - fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi - terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari."

  • Data inserimento: 29.03.13