Adempimenti per Distributori - Installatori - Gestori di centri di assistenza AEE

Obbligo di ritiro uno a uno - Modalità - RAEE professionali

Con il DM 8 marzo 2010 n° 65, entrato in vigore il 19/05/2010, sono state stabilite le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.

L’obbligo di ritiro gratuito delle apparecchiature, da parte dei distributori, al momento della fornitura di un'apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico, è previsto dal D.lgs. 151/05.

In un secondo momento, è stata data la possibilità anche a installatori e gestori di centri di assistenza di ritirare i RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per favorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti.

Come già indicato nella sezione generale, i RAEE si distinguono in due grandi gruppi:

RAEE provenienti da nuclei domestici (originati da nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici) e RAEE professionali (originati da attività amministrative ed economiche, diversi dai domestici).

 

DISTRIBUTORE (commerciante di apparecchiature)

 

L’obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal 18/06/2010.

Il ritiro gratuito del RAEE domestico avviene al momento dell’acquisto di un’apparecchiatura di tipo equivalente, che abbia svolto le stesse funzioni.

Vi è l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche con avvisi nei locali commerciali.

Al momento del ritiro, si compila un apposito schedario numerato progressivamente, indicando il nominativo e l’indirizzo del consumatore e la tipologia del rifiuto.

Il raggruppamento dei RAEE può avvenire presso il punto di vendita o presso un altro luogo.

Il posto non deve essere accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche, tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si deve garantire l’integrità delle apparecchiature, senza che avvenga il disassemblaggio o la sottrazione di componenti.

I RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta comunali con cadenza mensile e, comunque, al raggiungimento della quantità massima di 3500 kg.

Il trasporto dei RAEE è possibile solo per il tragitto a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta comunale o al luogo di raggruppamento, b) dal punto di vendita al luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale.

La quantità massima che si può trasportare è 3500 kg e gli automezzi non devono avere portata superiore a 3500 kg e massa superiore a 6000 kg.

Il trasporto, nei casi a) e c) è accompagnato da un apposito documento, numerato e redatto in 3 esemplari, mentre nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle pagine dello schedario.

Il trasporto può essere effettuato anche da terzi, che agiscono in nome del distributore, secondo precise regole.

I modelli di schedario e di documento di trasporto sono allegati al DM 8 marzo 2010 n° 65.

Sia la fase di raggruppamento che di trasporto dei RAEE domestici deve essere dichiarata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presentando una comunicazione alla Sezione Regionale competente.

Nella comunicazione si devono inserire diversi dati, tra cui: la sede dell’impresa, l’indirizzo del punto di vendita e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell’area adibita a luogo di raggruppamento (diverso dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l’utilizzo dell’area stessa, le tipologie di raee raggruppati.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure si deve dichiarare ogni variazione intervenuta.

 

INSTALLATORI E GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA

 

L’installatore ed il gestore di un centro di assistenza, che desiderassero effettuare il ritiro dei RAEE DOMESTICI, hanno le stesse incombenze del distributore, con obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.

A differenza del distributore, però, il luogo di raggruppamento può essere solo presso il proprio esercizio e non è possibile affidare il trasporto a terzi.

Inoltre, al momento della consegna dei raee al centro di raccolta comunale, si compila un documento di autocertificazione che attesti la provenienza domestica di questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo 2010 n° 65.

 

 

RAEE PROFESSIONALI

 

I distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assistenza possono ritirare i RAEE professionali, se formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori.

Anche in questo caso vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.

Il luogo di raggruppamento deve possedere i requisiti sopra elencati e, per installatori e gestori di centri di assistenza, può essere solo presso il proprio esercizio. Per questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il trasporto a terzi.

 

I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sono esonerati dall’obbligo del MUD.

 

  • Data inserimento: 19.02.13