Agenti e Rappresentanti: CCNL del 10 dicembre 2014. Sintesi delle novità introdotte.

Brevi note sull’avvenuto rinnovo dell’accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale del comparto artigiano.

In data 10 dicembre 2014 in Roma è stato sottoscritto il nuovo accordo che regola i rapporti fra gli Agenti e Rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le Aziende Artigiane mandanti rappresentate dalla CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani e CLAAI.

L’Accordo sostituisce quello del 12/06/2002 e scadrà in data 31/12/2017.

Oltre ad una Commissione paritetica che dovrà valutare l’estensione della Bilateralità e dell’Assistenza Sanitaria Integrativa anche agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, le modifiche più rilevanti sono state sinteticamente esposte nella tabella sottoriportata.

In particolare, si segnala la modifica in senso deteriore per le Preponenti del sistema di calcolo della componente meritocratica dell’indennità eventualmente spettante all’Agente o Rappresentante al termine del rapporto di Agenzia.

Ciò del resto risponde al fatto che il sistema di calcolo previsto dall’A.E.C. del 2002 in non pochi casi e non solo nel comparto Artigiano, veniva ritenuto inadeguato rispetto a quanto previsto dalla normativa Europea.

Il nuovo sistema di calcolo, pur se più oneroso, sembra essere maggiormente in linea con tali prescrizioni.

Di seguito le novità in tabella.

argomento

  1. e.c. 2002

NUOVO a.e.c. 2014

 

 

Zona ed esclusiva.

Variazioni

Art. 2)

Lieve entità: fino al 5%.

No preavviso

Media entità:

oltre il 5% e fino al 20%.

Preavviso 2 mesi prima se plurimandatario

4 mesi prima se monomandatario.

Rilevante entità:

oltre il 20%.

Preavviso pari a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

 

 

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente (cioè nei casi di rilevante entità) il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 12 mesi sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente art. 2, sia ai fini della richiesta del preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

 

Art.2)

Lieve entità: fino al 5%.

No preavviso

Media entità:

oltre il 5% e fino al 15%.

Preavviso 2 mesi prima se plurimandatario

4 mesi prima se monomandatario.

Rilevante entità:

oltre il 15%.

Preavviso pari a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

 

 

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la

comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia

o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima

variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente

articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il

rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che

operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l’insieme

delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima

  •  

     

     

     

    Provvigioni

    Art. 4)

    L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di 4 mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

     

    Art. 6)

    L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche

    dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente

    la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di 6 mesi dalla data

    di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle

    relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni

    eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere

    considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna

    provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine

    temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.

     

     

     

     

     

     

    Gravidanza e puerperio

    Art.11)

    In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante medesima, per un periodo di 8 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

     

    Art.13)

    In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad

    ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante medesima, per un periodo di 12 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la

    casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)

     

    Art.8 capo I)

    L'indennità di cui al presente Capo I sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante, giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:

    - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

    - concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

    Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 14. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.

     

    Art.10 capo I)

    L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:

    - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

    - concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

    Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito

    fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme

    regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì

    dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi

    eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi

    di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.

    Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione

    Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore

    dell’Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui

    vengono ricevute dalla Fondazione.

     

     

     

     

     

     

     

    Indennità supplettiva di clientela

    Art.8 capo II) lett. A)

    Indennità da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:

    - 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;

    - 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° anno (nel limite massimo annuo di euro 45.000,00 di provvigioni);

    - ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno compiuto (nel limite massimo annuo di euro 45.000,00 di provvigioni).

     

    Art.10 capo II)

     

     

     

     

     

    E’ RIMASTA UGUALE A PRIMA

     

    Indennità meritocratica

    Art.8 capo II lett.B)

    Vedi esempio

    Art.10 capo III)

    Vedi esempio (è aumentata)

     

     

     

     

    Indennità meritocratica

    Esempio

    Applicabile fino al 31/12/2015.

    Rapporto di durata di 2 anni.

    Provv. 1° anno: 5.000 euro;

    provv. 2° anno: 40.000 euro.

     

    si ipotizza un valore dell’incremento del volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente di € 35.000,00 (per rapporti fino a 5 anni di durata il valore dell’incremento si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali).

     

    L’indennità meritocratica spettante all’agente è pari a € 2.450,00.

    Vi sono inoltre 1.350,00 di indennità di clientela.

    Applicabile a regime dal 1/01/2016.

    Rapporto di durata di 2 anni.

    Provv. 1° anno: 5.000 euro;

    provv. 2° anno: 40.000 euro.

     

    si ipotizza un valore dell’incremento del volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente di € 35.000,00 (per rapporti fino a 5 anni di durata il valore dell’incremento si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime 4 liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime 4 liquidazioni trimestrali).

     

    Col nuovo sistema di calcolo l’indennità meritocratica spettante all’agente è pari a € 6.833,00.

     Vi sono inoltre 1.350,00 di indennità di clientela.

     

    • Data inserimento: 26.08.15