Aggiornate le "Linee-guida per la ripresa delle attività economiche"

Con pubblicazione sulla GU del 06 dicembre dell’ordinanza del Ministero della Salute, sono di fatto operative le nuove «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», aggiornate dalla Conferenza delle Regioni. 

In linea generale, per quanto attiene alle attività di interesse, si rilevano le seguenti diverse indicazioni, rispetto a quelle allegate all’ordinanza del 29 maggio 2021:

  1. è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, salvo in caso di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio, per le attività di ristorazione e cerimonie, attività ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri termali, servizi alla persona, commercio al dettaglio, convegni e congressi e corsi di formazione e sale da ballo;
  2. non esiste più l’obbligo, nei guardaroba, di riporre indumenti e oggetti personali in appositi sacchetti porta abiti per le attività di cerimonie, convegni e congressi

Nel dettaglio, per quanto attiene alle attività di interesse, si rilevano le seguenti indicazioni:

 

Ristorazione e cerimonie

  1. Obbligo di indossare mascherine chirurgiche o FFp2: una delle novità che riguarda tutte le attività (commercio, turismo, spettacoli ecc.) è l'obbligo per tutti (clienti e personale) di tenere sempre indossata la mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione (come gli FFP2). Questo vale sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di assembramenti di persone. Conseguentemente, sembra ragionevole ritenere che l'utilizzo di mascherine di comunità non sia più ritenuto sufficiente.
  2. Servizio a buffet: l'obbligo del distanziamento oltre che per i clienti ora è previsto anche per il personale mentre non è più obbligatorio che i prodotti siano confezionati in monodose. È consentita la modalità self-service nel rispetto delle distanze, tramite riorganizzazione degli spazi, con segnaletica a terra, barriere, ecc., in relazione alla dimensione dei locali, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro durante la fila di accesso al buffet.
  3. Oggetti personali: per le attività di cerimonie, convegni e congressi, non esiste più l'obbligo di riporre indumenti e oggetti personali in appositi sacchetti porta abiti.
  4. Ricambio d'aria: è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria all'interno dei locali, ovvero va attivato il ricambio d'aria solo in maniera naturale attraverso l'apertura di porte e finestre.

 

Servizi alla persona

Nei centri massaggi e centri abbronzatura vanno organizzati gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione FFP2).

 

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)

La stanza o l’ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio.

   

Piscine termali e centri termali

  1. Obbligo di adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
  2. Si riduce a 1 metro la distanza obbligatoria nelle aree spogliatoi e docce.

 

Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

Non è più previsto l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

 

Commercio al dettaglio

  1. È obbligatorio predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
  2. In caso di vendita di beni usati, non sussiste più l’obbligo di disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

 

Cinema e spettacoli dal vivo

  1. È obbligatorio definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori in base alle disposizioni nazionali vigenti.
  2. Non vi è più l’obbligo di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti durante l’accesso alla sede dell’evento.
  3. Non è consentita la partecipazione a spettatori privi di posti a sedere numerati negli ambienti al chiuso.
  4. In zona gialla, i posti a sedere, comunque individuati, dovranno prevedere un distanziamento minimo tra gli spettatori di almeno 1 metro.
  5. Occorre garantire la frequente pulizia e disinfezione anche a fine giornata o al termine dell’evento.

 

Convegni e congressi

Decade l’obbligo del distanziamento tra un partecipante e l’altro per i posti a sedere nelle sale convegno.

 

Sale da ballo

  1. Sussiste l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone: allo stato attuale, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% di quella massima autorizzata al chiuso.
  2. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.
  3. Nell’attività di ballo, la distanza interpersonale deve essere di almeno 2 metri.
  4. I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

 In allegato alla notizia il testo dell'ordinanza e le linee-guida

 

 

 

  • Data inserimento: 09.12.21