A partire dal 2 agosto 2026, è entrata ufficialmente in vigore la "Fase 2" del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), la normativa comunitaria volta a disciplinare lo sviluppo e l'uso dell'IA all'interno dell'Unione Europea.
In particolare, l'articolo 50, è interamente focalizzato sulla trasparenza dei contenuti digitali. L'obiettivo del legislatore europeo non è limitare la creatività o vietare l'uso dei software di ultima generazione, ma garantire la tracciabilità dell'informazione visiva: i cittadini e i clienti devono essere sempre in grado di distinguere ciò che è frutto di un reale scatto fotografico da ciò che è stato generato o manipolato da un algoritmo.
Per i professionisti del settore visivo (fotografi, grafici e aziende ICT), l'articolo 50 non stravolge la professione, ma introduce regole precise sull'etichettatura delle immagini sintetiche e sull'obbligo di conservazione dei metadati di provenienza.
In considerazione del fatto che il Regolamento attribuisce a fotografi e grafici il ruolo di "deployer" (utilizzatori professionali di strumenti AI), il cui obbligo principale riguarda la trasparenza e l'etichettatura dei contenuti, si fornisce in allegato uno schema riassuntivo degli obblighi posti loro in capo.
Si tratta di prime indicazioni utili per gestire l'attività quotidiana, che – con riserva di verifica con l'Autorità competente – saranno approfondite con la redazione di linee guida maggiormente approfondite e puntuali.
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