A tale proposito, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali precisa nella circolare 12 dicembre 2016, n. 1201, che le attrezzature devono essere cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera 2/2006.
La circolare puntualizza inoltre che resta comunque ferma la necessaria dimostrazione degli altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti dal Dm 120/2014 in merito alle richieste di iscrizione nella categoria 9A, (bonifica sui materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, così come previsto dalla delibera 1/2013 del Comitato Nazionale presso l’ Albo gestori Ambientali .