E’ entrato in vigore il 26 marzo scorso il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (in allegato) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, che adegua l'ordinamento italiano al Regolamento 2017/625 sui controlli ufficiali.
Il provvedimento attua in 20 articoli il cuore della nuova legislazione comunitaria in materia, introducendo il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare.
Le autorità competenti
Il decreto interviene su assetti istituzionali, assegnando al Ministero delle Politiche Agricole un ruolo di autorità competente sui controlli alimentari non sanitari, intervenendo anche sulle relazioni della filiera con nuove procedure di controperizia e di controversia. Le Autorità competenti ad esercitare i controlli -ognuna per le proprie attribuzioni costituzionali- sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le Aziende sanitarie locali.
La programmazione e categorizzazione del rischio
Al Ministero della Salute spetta elaborare il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) ex Piano Nazionale Integrato. I controlli ufficiali si svolgono «in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata». Il rating, la categorizzazione, si determina tenendo conto dei rischi propriamente detti, quelli che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità di alimenti e mangimi (i.e. rischi associati agli animali e alle merci, alle attività messe in atto dagli operatori), ma anche tenendo conto delle non conformità degli operatori e dell’affidabilità e dei risultati dell’autocontrollo messi in atto dagli operatori, compresi i regimi di certificazione di qualità privati.
Trasparenza
Come detta il Regolamento 625, i controlli ufficiali si svolgono con «un livello elevato di trasparenza» mettendo a disposizione del pubblico, almeno una volta all’anno, anche mediante la pubblicazione su internet, i risultati dei controlli.
Controllori e controllati
Ai fini dei controlli, gli operatori devono garantire l’accesso ai luoghi da ispezionare e alle informazioni documentali. Durante i controlli gli operatori devono anche fornire assistenza e collaborare con i controllori e sono tenuti ad assicurare il prelievo, gratuito, di una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni da analizzare. Per contro, il decreto introduce un sistema di contrappesi e di equilibri dando all'operatore controllato strumenti di controperizia.
Laboratori ufficiali
Ai laboratori ufficiali nazionali, il decreto riserva articolo ad hoc nel loro compito di analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali.
Anagrafe degli stabilimenti
Da segnalare la previsione che nel sistema informativo del Minsalute, collegato ai sistemi delle autorità competenti regionali o locali, tramite appositi strumenti di condivisione indicati da un decreto del Minsalute per garantire il migliore impiego delle risorse ed evitare duplicazioni, sia realizzata un’anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e siano inserite le informazioni riguardanti l’attività di controllo ufficiale.
Macellazione per uso domestico
Sono previste all’art. 16 specifiche disposizioni da seguire con indicazione delle specie animali consentite per la macellazione per autoconsumo e per conto terzi al di fuori degli stabilimenti registrati o riconosciuti.
Alimenti addizionati
L’art. 17 fissa l’obbligo per gli OSA di notificare al Minsalute al momento della loro commercializzazione gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del Reg. CE 1925/2006.
Negli allegati al provvedimento sono indicate: