ALIMENTAZIONE - BIRRIFICI - Accisa ridotta sulla birra

In G.U n. 49 di lunedì 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198) dove all'articolo 15-bis é affrontato il tema delle accise sulla birra.

Nel dettaglio la norma estende al 2023 l’agevolazione prevista per lo scorso anno, ovvero l’applicazione dell'aliquota di accisa ridotta:

  • del 50% per i micro birrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri
  • del 30 o del 20%, secondo il volume della produzione per i piccoli birrifici con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.

La nuova aliquota di accisa agevolata, fissata per il 2023 per la birra, è di 2.97 euro per ettolitro e per grado-Plato e dato che la variazione di aliquota vale da inizio anno la legge prevede che i birrifici possono chiedere il rimborso della eventuale maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe.

In questo caso la domanda di rimborso deve essere presentata all'Agenzia delle dogane entro 90 giorni dal 28 febbraio 2023 con una un'istanza di rimborso mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti di accisa dovuta dal birrificio.

 

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (ESTRATTO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di accisa sulla birra).

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3-bis, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";
  3. b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: "Limitatamente all'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023".
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".

  1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
  3. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».
  • Data inserimento: 03.03.23