ALIMENTAZIONE - Convertito in legge il DL 76 - Art. 43 Controlli ufficiali e diffida

Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale è stato convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 pubblicata nella G.U. del 14 settembre 2020 n. 228.

Ricordiamo che questa norma contiene disposizioni di interesse per le imprese alimentari riferite ai controlli ufficiali ed alla diffida.

Di seguito riportiamo i principali contenuti della legge:

Controlli ufficiali

Il ‘decreto semplificazioni’ ha esteso anche ai mangimifici, e alle imprese alimentari, le norme già in vigore dal 2014 per le imprese agricole. I controlli diventano così meno farraginosi, senza sovrapposizioni e duplicazioni sempre allo scopo di recare il minor intralcio possibile all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

La legge n. 116 del 2014 aveva introdotto il Registro unico dei controlli. Lo strumento era stato adottato con l’obiettivo di sburocratizzare e snellire le procedure relative ai controlli. Ora, con le novità del recente ‘decreto semplificazioni’ l’obiettivo riguarda anche il settore mangimistico e l’industria alimentare.

L’applicazione di questa disciplina favorisce inoltre la diffusione dei dati relativi ai controlli effettuati dagli organi di polizia e dalle autorità di vigilanza che dovranno essere messi a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni per via telematica.

 

Il decreto stabilisce in particolare che:

  • i controlli effettuati dagli enti preposti finalizzati ad accertare il rispetto delle disposizioni

vigenti da parte delle imprese del settore alimentare e mangimistiche, devono avvenire in

modo coordinato al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni;

  • i controlli effettuati presso le imprese del settore alimentare e mangimistiche, devono

essere successivamente riportati da parte degli enti di controllo, nel registro unico dei

controlli ispettivi (RUCI), compresi quelli con riscontro positivo, il quale è stato costituito in

precedenza per le aziende agricole ed è gestito dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali e ha la finalità di coordinare le attività di verifica;

  • nel caso di esiti regolari o di regolarizzazione successiva conseguente al controllo, gli

adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono

essere oggetto di ulteriori contestazioni nelle successive ispezioni relative alle stesse

annualità e tipologie di controllo, salvo nel caso di comportamenti omissivi o irregolari

dell’imprenditore, o nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento

della precedente ispezione.

Diffida

Tra le disposizioni ora valide anche per le imprese alimentari e mangimistiche ci sono anche le norme relative alla diffida. In caso di violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato è diffidato ad adempiere alle prescrizioni violate entro novanta giorni.

Rispetto alla precedente normativa è esteso da venti a novanta giorni il termine temporale entro il quale poter sanare le violazioni accertate dagli organi di controllo. L’adempimento può essere assolto anche presentando specifici impegni.

La diffida può inoltre essere emessa anche in caso di prodotti già in commercio a condizione che per essi siano sanate le violazioni. Se non ci si conforma alle prescrizioni l’autorità procederà con la contestazione.

 

La legge è entrata in vigore dal 15 settembre 2020.

  • Data inserimento: 05.10.20