Il Ministero e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno adottato il decreto che introduce l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del riso.
Il Decreto (ved. Allegato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2017 n. 190, entrerà in vigore il 12 febbraio 2018 e si applicherà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 al riso ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura effettuate in nel nostro Paese. Sono infatti esclusi i prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo. Qualora la Commissione Europea adottasse un provvedimento su questo tema prima del 31 dicembre 2020 il decreto perderà efficacia della data di entrata in vigore del provvedimento comunitario.
Le indicazioni da riportare in etichetta sono:
Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato:
nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della dicitura: “origine del riso”: nome del paese;
nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, l’indicazione del luogo in cui la singola operazione è stata effettuata,
anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le diciture: “UE”, “non UE” ed “UE e non UE”.
Le indicazioni di origine devono comparire in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Il mancato rispetto delle nuove regole di etichettatura comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.600 euro a 9.500 euro prevista all’articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109/92 per chiunque pone in vendita o metta in commercio il riso non rispondente alle nuove disposizioni.
Il riso immesso sul mercato o etichettato secondo le disposizioni vigenti prima dell’11 febbraio 2018, potrà essere commercializzato fino all’esaurimento scorte.