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ALIMENTAZIONE: Decreto 4 agosto 2017 n. 131 - Disposizioni sul mercato del riso

In Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2017 n. 209 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 4 agosto 2017 n. 131 .

In Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2017 n. 209 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 4 agosto 2017 n. 131 recante nuove disposizioni per la regolamentazione del mercato interno del riso a salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane ed inoltre sono state previste nuove disposizioni relative alla denominazione commerciale di questo prodotto alimentare.

Di seguito proponiamo una sintesi dei punti essenziali del decreto.

Campo di applicazione

Il Decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio, destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l’alimentazione umana.

Al contrario, il decreto non si applica al riso:

  • tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’Unione europea;
  • destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.

Definizioni

Ai fini del Decreto si intende per:

  • riso greggio, il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate “lolla”;
  • riso semigreggio (o integrale), il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
  • riso, il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;
  • riso a grani tondi o riso tondo o riso originario, il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
  • riso a grani medi o riso medio, il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
  • riso a grani lunghi A o riso lungo A, il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3;
  • riso a grani lunghi B o riso lungo B, il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3.

Classificazione del riso

All’articolo 3, il Decreto classifica il riso in quattro gruppi, le cui caratteristiche qualitative sono riportate nell’allegato 1 al decreto, ed elenca anche le denominazioni da riportare in etichetta. I quattro gruppi sono:

  • riso a grani tondi o riso tondo o riso originario;
  • riso a grani medi o riso medio;
  • riso a grani lunghi A o riso lungo A;
  • riso a grani lunghi B o riso lungo B.

 

Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo

All’articolo 4 della norma in esame sono previste le regole per commercializzare il riso prevedendo che la denominazione “riso” è riservata esclusivamente al prodotto ottenuto dalla:

  • sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
  • lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

E quindi vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e con il nome riso, un prodotto non rispondente a queste caratteristiche.

Sanzioni

Le sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel decreto sono elencate all’articolo 9 dove è previsto che chiunque:

  • utilizzi sulla confezione i nomi delle varietà di riso greggio senza riportarli anche nella denominazione dell’alimento si applica la sanzione da 600 euro a 3.500 euro,
  • venda, pone in vendita o comunque immetta al consumo per l’alimentazione umana e con il nome riso, un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative previste la sanzione è da 1.000 euro a 5.000 euro,
  • non rispetta le disposizioni relative all’utilizzo delle denominazioni previste per le varietà tradizionali (riso Arborio, riso Roma o riso Baldo, riso Carnaroli, riso Ribe, riso Vialone nano e riso S. Andrea) e all’indicazione “classico” la sanzione va da 1.000 euro a 5.000 euro,
  • utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l’origine e la qualità merceologica del riso, la sanzione applicabile va da 2.000 euro a 8.000 euro.

Le sanzioni sono applicate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Disposizioni transitorie

Il Decreto stabilisce che fino al 31 agosto 2018 è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legislazione precedente (Legge 18 marzo 1958 n. 325). Il riso così confezionato fino al 31 agosto 2018 potrà essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.

Abrogazione

Dal 1° settembre 2018 perdono di efficacia, in quanto abrogate, le precedenti disposizioni relative alla disciplina del commercio interno del riso di cui alla Legge 18 marzo 1958 n. 325.

  • Data inserimento: 29.09.17