Alimentazione: Donazione e distribuzione di prodotti alimentari per fini solidaristici

Pubblicata in G.U. la legge sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari per fini solidaristici e sulla limitazione degli sprechi

E’ stata pubblicata sulla G. u n. 202 del 30 agosto u. s. la Legge 19 Agosto 2016 n. 166, di cui copia in allegato, in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Tra gli obiettivi principali della norma ci sono l’incremento del recupero e della donazione delle eccedenze alimentari, con priorità della loro destinazione per assistenza agli indigenti. Allo stesso tempo si favorisce il recupero di prodotti farmaceutici e altri a fini di solidarietà sociale. Importante anche il contributo alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente, riducendo la quantità di rifiuti biodegradabili indirizzati allo smaltimento, e all’educazione dei cittadini per diminuire gli sprechi alimentari.

LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE

In sintesi, riportiamo le principali misure previste:

CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

L'articolo 3 definisce le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare ai soggetti donatari. Per “eccedenze alimentari” sono intesi quei prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause, mentre lo “spreco alimentare” consiste in un quantitativo di prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali, estetiche o perché in prossimità della data di scadenza.

La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente alle persone indigenti, mentre le eccedenze non idonee possono essere cedute per il sostegno degli animali o per altre destinazioni, come il compostaggio.

All'articolo 4 è previsto che la cessione delle eccedenze alimentari sia consentita anche oltre il temine minimo di conservazione, data entro la quale il prodotto con imballaggio integro conserva le proprietà specifiche organolettiche con possibile ulteriore trasformazione, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono poi previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico e che dopo le ventiquattro ore dalla produzione possono essere ceduti.

Secondo l'articolo 5 l’OSA – operatore del settore alimentare- deve garantire i requisiti igienico-sanitari dei prodotti in cessione provvedendo alla corretta conservazione delle eccedenze alimentari.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo da parte degli enti pubblici e degli enti privati ONLUS con finalità solidaristiche dei prodotti alimentari oggetto di confisca da parte delle autorità pubbliche con priorità all’alimentazione dei più bisognosi o successivamente come mangime per animali.

All’articolo 7 i soggetti di cui sopra nonchè gli OSA, ciascuno per la parte di competenza, sono tenuti a garantire, anche mediante specifici manuali di corretta prassi operativa, un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti.

RAFFORZATO IL TAVOLO PERMANENTE DI CCOORDINAMENTO DELI MIPAAF: 2 MILIONI DI EURO AL FONDO PER ACQUISTO DI ALIMENTI.

All'articolo 8 viene potenziato il ruolo del Tavolo indigenti del Mipaaf con l’integrazione delle funzioni e delle sua composizione.

Le funzioni già esercitate dallo stesso riguardano la predisposizione di proposte per la gestione del Fondo destinato alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che viene rifinanziato in base all’art. 11 comma 1 per un importo pari a 2 mln. I euro, e di progetti per ridurre gli sprechi nonché l’elaborazione di proposte per informare, sensibilizzare e prevedere appositi incentivi per la donazione ed il recupero di eccedenze alimentari:

Oltre a queste funzioni il tavolo potrà studiare progetti innovativi per la limitazione degli sprechi alimentari e l’utilizzo delle eccedenze anche favorendo l’aggregazione di iniziative a carattere pubblico e privato.

Per quanto riguarda la sua composizione oltre ai rappresentanti dei vari Ministeri interessati, delle Regioni e dei comuni, agli enti caritativi, all’Industria, alla grande distribuzione ed alla ristorazione già rappresentate è prevista la partecipazione anche delle organizzazioni agricole e della trasformazione alimentare.

PROMOZIONE INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

L'articolo 9 contiene norme dirette alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi, attraverso campagne di comunicazione finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo dell’imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari e per incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.

Sempre con finalità di ridurre lo spreco di alimenti le Regioni possono predisporre accordi indirizzati alla promozione di comportamenti virtuosi nelle attività di ristorazione quali la messa a disposizione di recipienti riutilizzabili che consentano ai clienti l’asporto degli avanzi di cibo. Questo tipo di intervento, secondo l’art. 12, può rientrare tra quelli finanziati dal Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI NELLE MENSE PUBBLICHE

Secondo l’art. 10 il Ministero della Salute potrà emanare Linee guida per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE CONTRO LO SPRECO: FONDO DA 1 MILIONE DI EURO AL MIPAAF

E’ previsto all’art. 11 comma 2 l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – quali la ricerca nel campo della shelf life dei prodotti alimentari – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Donare diventa più semplice grazie alle disposizioni di carattere tributario e finanziario contenute all’art. 16 della legge. Vengono previsti tagli degli adempimenti burocratici, e introdotte modalità e requisiti semplificati di comunicazioni telematiche all’amministrazione finanziaria. Le disposizioni si aggiungono a quelle già contenute nella legge di Stabilità 2016 che ha alzato la soglia del valore della donazione da 5 a 15 mila euro al superamento della quale scatta l’obbligo di comunicazione. In ogni caso per i beni alimentari altamente deperibili non sussiste l’obbligo della comunicazione.

POSSIBILITA’ PER I COMUNI DI INCENTIVARE CHI DONA AGLI INDIGENTI CON UNO SCONTO TARIFFARIO

In base all’ art. 17 i Comuni hanno la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, in caso di donazione gratuita agli indigenti. La riduzione sarà proporzionale alla quantità di prodotto oggetto della donazione purchè certificata.

Infine l’art. 18 prevede che non sia prevista la forma scritta per la validità delle donazioni di eccedenze alimentari, che quindi possono avvenire senza particolari aggravi burocratici.

La legge entrerà in vigore il 14 Settembre 2016.

  • Data inserimento: 15.09.16