L’articolo 3 comma 1-quater della Legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, meglio noto come decreto semplificazioni, ha abrogato l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico degli zuccheri per alcuni soggetti.
La norma è andata ad incidere su un articolato e complesso assetto legislativo tanto che l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole è intervenuto con una propria Nota del 2 aprile 2019 n. 5281 per riepilogare quali sono i soggetti che ancora oggi sono obbligati alla tenuta del registro. (ved. Allegato)
Nel dettaglio sono ancora obbligati alla tenuta del registro:
Risultano esclusi dall’obbligo di tenuta del registro degli zuccheri i seguenti soggetti:
Ricordiamo che qualche anno fa, in virtù di una specifica nota Ministeriale, tale obbligo era stato comunque già escluso per le imprese artigiane utilizzatrici di zucchero. Ved. link: