ALIMENTAZIONE - Risoluzione UE n. 1888 sull'acrilammide

Ricordando le nostre precedenti comunicazioni (ultima notizia n. 4258 del 8/11/2019) in merito al Regolamento UE 2017/2158 in materia di acrilammide, segnaliamo che la Commissione Europea ha approvato una Raccomandazione per gli Stati membri con oggetto il monitoraggio della presenza di questo composto organico in determinate tipologie di alimenti quali i prodotti a base di patate, i prodotti da forno, i prodotti a base di cereali ed altri prodotti.

Pur non creando alcun obbligo per gli Stati membri, le raccomandazioni della Commissione sono da tenere in estrema considerazione perché forniscono indicazioni sull'interpretazione ed il contenuto del diritto dell'Unione, pertanto al fine di comprendere il quadro normativo di riferimento in cui la nuova raccomandazione interviene, riportiamo in sintesi gli adempimenti introdotti con il Regolamento UE 2017/2158 per gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato prodotti alimentari soggetti ad una presenza di acrilammide.

Il regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato quelle tipologie di alimenti devono:

  • applicare le misure di attenuazione previste del Regolamento, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e comunque al di sotto dei livelli di riferimento previsti dallo stesso Regolamento;
  • predisporre un programma di campionatura e di analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari;
  • tenere un registro dove riportare le misure di attenuazione applicate;
  • effettuare la campionatura e l’analisi per determinare il tenore di acrilammide nei prodotti alimentari in conformità delle prescrizioni stabilite e registrare i relativi risultati;
  • nel caso di superamento dei livelli di riferimento, riesaminare le misure di attenuazione applicate ed adeguare di conseguenza i processi e i relativi controlli, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e comunque non superiori ai livelli di riferimento previsti

Il Regolamento prevede deroghe per gli operatori che svolgono anche attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio. Per questi operatori le misure di attenuazione sono quelle dell'allegato II, parte A ed in particolare il paragrafo 2 dove sono descritte le misure di attenuazione da adottare nella produzione di pane e prodotti da forno fini:

  • il prolungamento dei tempi di fermentazione del lievito;
  • l’ottimizzazione del tenore di umidità della pasta per la produzione di un prodotto a basso tenore di umidità;
  • l’abbassamento della temperatura del forno e prolungamento del tempo di cottura.

La nuova Raccomandazione del 7 novembre 2019 n. 1888 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea dell’11 novembre 2019 n. 290, si innesta dunque nella struttura del Regolamento del 2017 definendo le modalità per monitorare l’eventuale presenza della acrilammide in determinate tipologie di alimenti individuate in un elenco allegato alla stessa Raccomandazione, elenco, non esaustivo:

  • Prodotti a base di patate:
  • Rösti;
  • Crocchette, patate duchessa, patate noisette, ...
  • Casseruola di patate (e di verdure);
  • Pasticcio di patate e carne;
  • Pasticcio di patate e formaggio;

 

  • Prodotti da forno:
  • Panini (panini per hamburger, panini integrali e panini al latte);
  • Pane pitta, tortillas messicane;
  • Croissant;
  • Ciambelle fritte;
  • Pane speciale (ad esempio pane pumpernickel, ciabatta alle olive, pane alle cipolle, ...);
  • Pancake;
  • Sfoglie croccanti e fritte;
  • Churros;

 

  • Prodotti a base di cereali:
  • Cracker a base di riso;
  • Cracker a base di mais;
  • Snack ai cereali (ad esempio con mais estruso e/o prodotti a base di frumento);
  • Muesli tostati al miele;

 

  • Altro
  • Chips vegetali/patatine fritte;
  • Frutta a guscio tostata;
  • Semi oleosi tostati;
  • Frutta secca;
  • Semi di cacao tostati e prodotti derivati dal cacao;
  • Olive in salamoia;
  • Succedanei del caffè non a base di cicoria o cereali;
  • Fudge, caramellati, torrone, …;

Nella Raccomandazione si legge inoltre che:

  • è opportuno che le autorità competenti negli Stati membri monitorino regolarmente la presenza di acrilammide e i suoi tenori negli alimenti, in particolare gli alimenti elencati nell’allegato;
  • è opportuno che gli operatori del settore alimentare monitorino regolarmente la presenza di acrilammide e i suoi tenori negli alimenti, in particolare gli alimenti elencati nell’allegato;
  • entro il 1° ottobre di ogni anno gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero trasmettere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i dati raccolti nel corso dell’anno precedente nelle loro attività di monitoraggio, ai fini del loro inserimento in una banca dati;
  • al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (Regolamento (CE) n. 333/2007 del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari);
  • gli Stati membri dovrebbero effettuare l’analisi dell’acrilammide conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 333/2007;
  • gli operatori del settore alimentare dovrebbero garantire che l’analisi dell’acrilammide sia eseguita conformemente alle prescrizioni e ai criteri di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/2158.

In allegato il testo della Risoluzione n. 1888/2019.

  • Data inserimento: 13.12.19