Con la Circolare 8/E del 10 aprile scorso l’Agenzia delle entrate fa chiarezza su alcune novità fiscali contenute nella legge di bilancio. Tra queste, al punto 5.3, si spiegano le modifiche sull’aliquota Iva per i prodotti di panetteria.
Riportiamo le parti più importanti del testo, che tuttavia non sembra completamente risolutivo di tutte le problematiche interpretative sorte dopo la modifica in Finanziaria.
“Il comma 4 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 modifica la norma di interpretazione autentica prevista dal comma 2 dell’articolo 75 della legge n. 413 del 1991, che stabilisce cosa debba intendersi per ‘prodotti della panetteria ordinaria”.
Il testo aggiornato recita: “Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune (…)”.
Pertanto il punto 15 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% a “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”, prodotti che prima erano riconducibili alla panetteria fine, con Iva del 10%.
Quindi “l’aliquota IVA del 4 per cento è applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti:
- gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio;
- i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
- i cereali interi o in granella e i semi;
- i semi oleosi;
- le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.
Anteriormente al chiarimento fornito dal legislatore, i predetti prodotti erano riconducibili tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto compresi nel numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.”