Con l’emanazione del decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/2012, sono stati stabiliti i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene.
Il documento (riportato nel file allegato), contenente i criteri ambientali minimi, è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. L’obiettivo nazionale proposto, del Piano d’azione, è/era di raggiungere entro il 2014, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene. Al momento non è chiaro se tali obiettivi sono stati raggiunti, ma si ritiene non lo siano ancora.
Il documento contiene i criteri ambientali minimi per l’affidamento del “servizio di pulizia” e per le “forniture di prodotti per l’igiene” che rientrano nella categoria “Servizi di gestione degli edifici” prevista dal Piano d’Azione Nazionale.
Il documento riporta altresì alcune indicazioni di carattere generale che consistono essenzialmente in richiami alla normativa ambientale e, ove opportuno, sociale di riferimento e in ulteriori suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto. I criteri da applicare, in ossequio alla normativa sugli appalti verdi, si suddividono in criteri ambientali di base e premianti
Un appalto per l’affidamento di un servizio di pulizia o per la fornitura di prodotti per l’igiene è definito “verde” solo se include quanto riportato nella sezioni, dei criteri ambientali minimi, riguardanti “l’oggetto dell’appalto, la selezione dei canditati, le specifiche tecniche, le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali delle relative schede”.
Le stazioni appaltanti sono invitate ad introdurre nelle proprie gare anche i criteri premianti, quando aggiudicano la gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In via generale secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino alle caratteristiche ambientali introdotte come elementi di valutazione quando la gara (appalto verde) è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.
Tale indicazione parte del presupposto, ormai riconosciuto, che il criterio del prezzo più basso quale parametro con cui selezionare le offerte, tende ad annullare la propositività delle imprese e i loro percorsi di qualificazione. Tant’è vero che nel documento contenente i Criteri Ambientali Minimi viene espressamente riportato che “è altresì opportuno riconoscere un prezzo equo agli operatori economici in modo da consentire un’adeguata remunerazione dei lavoratori coinvolti nella commessa pubblica e l’innalzamento del profilo qualitativo della stessa”.
Di seguito si riportano in sintesi alcuni degli aspetti da considerare vincolanti e inerenti i Criteri Ambientali Minimi, in relazione all’appalto verde. Nell’allegato riportato sono comunque riportati nel dettaglio i Criteri ambientali Minimi.
Criteri Ambientali Minimi per il servizio di pulizia (anche qualora reso nell’ambito del servizio “Global Service o Multifunzione”)
Oggetto dell’appalto: affidamento di un servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale
Selezione dei candidati: l’offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).
Specifiche tecniche: riguardano
prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari);
prodotti disinfettanti;
altri prodotti;
prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto;
Specifiche tecniche premianti: riguardano aspetti organizzativi e gestionali del servizio: soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali.
Condizioni di esecuzione/Clausole contrattuali: riguardano
divieto d’uso di determinati prodotti: l’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;
prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro: è vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l’uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante);
formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante: la ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:
Gestione dei rifiuti
Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi prodotti
Criteri Ambientali Minimi per prodotti per l’igiene
Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia delle finestre. Nel documento sono riportate:
Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori, ecc) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre. Nel documento sono riportate:
Il decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/2012 riguardante i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, integrato successivamente da una nota ministeriale interpretativa pubblicata, nel sito del Ministero alla sezione “GPP – Acquisti verdi”.