Appalti verdi: criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene

I criteri ambientali per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene sono in vigore dal mese di maggio del 2012. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzarli per gli appalti pubblici di fornitura

Con l’emanazione del decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/2012, sono stati stabiliti i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene.

Il documento (riportato nel file allegato), contenente i criteri ambientali minimi, è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. L’obiettivo nazionale proposto, del Piano d’azione, è/era di raggiungere entro il 2014, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene. Al momento non è chiaro se tali obiettivi sono stati raggiunti, ma si ritiene non lo siano ancora.

Il documento contiene i criteri ambientali minimi per l’affidamento del “servizio di pulizia” e per le “forniture di prodotti per l’igiene” che rientrano nella categoria “Servizi di gestione degli edifici” prevista dal Piano d’Azione Nazionale.

Il documento riporta altresì alcune indicazioni di carattere generale che consistono  essenzialmente in  richiami alla normativa ambientale e, ove opportuno, sociale di riferimento e in ulteriori suggerimenti  proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa  gara d’appalto e  all’esecuzione del contratto. I criteri da applicare, in ossequio alla normativa sugli appalti verdi, si suddividono in criteri ambientali di base e premianti

Un appalto per l’affidamento di un servizio di pulizia o per la fornitura di prodotti per l’igiene è definito “verde” solo se include quanto riportato nella sezioni, dei criteri ambientali minimi, riguardanti “l’oggetto dell’appalto, la selezione dei canditati, le specifiche tecniche, le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali delle relative schede”.

Le stazioni appaltanti sono invitate ad introdurre nelle proprie gare anche i criteri premianti, quando aggiudicano la gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In via generale secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino alle caratteristiche ambientali introdotte come elementi di valutazione quando la gara (appalto verde) è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

Tale indicazione parte del presupposto, ormai riconosciuto, che il criterio del prezzo più basso  quale parametro con cui selezionare le offerte, tende ad annullare la propositività delle imprese e  i loro percorsi di qualificazione. Tant’è vero che nel documento contenente i Criteri Ambientali Minimi viene espressamente riportato che “è altresì opportuno riconoscere un prezzo equo agli operatori economici in modo da consentire un’adeguata remunerazione dei lavoratori coinvolti  nella commessa pubblica e l’innalzamento del profilo qualitativo della stessa”.

Di seguito si riportano in sintesi alcuni degli aspetti da considerare vincolanti e inerenti i Criteri Ambientali Minimi, in relazione all’appalto verde. Nell’allegato riportato sono comunque riportati nel dettaglio i Criteri ambientali Minimi.

 

Criteri Ambientali Minimi per il servizio di pulizia (anche qualora reso nell’ambito del servizio “Global Service o Multifunzione”)

Oggetto dell’appalto: affidamento di un servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale

Selezione dei candidati: l’offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di  gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto  possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). 

Specifiche tecniche: riguardano

prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari);

prodotti disinfettanti;

altri prodotti;

prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto;

Specifiche tecniche premianti: riguardano aspetti organizzativi e gestionali del servizio: soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali.

Condizioni di esecuzione/Clausole contrattuali: riguardano

divieto d’uso di determinati prodotti: l’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con  funzione esclusivamente deodorante/profumante;

prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro: è vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine  animale (tranne per l’uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante);

formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante: la ditta  appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato  adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di  formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

  • corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia; 
  • precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
  • differenze tra disinfezione e lavaggio
  • Modalità di conservazione dei prodotti
  • Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari “ecologici”, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie. 

Gestione dei rifiuti

Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi prodotti

 

Criteri Ambientali Minimi per prodotti per l’igiene

Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia delle finestre. Nel documento sono riportate:

  • classificazioni non ammesse;
  • biodegradabilità dei tensioattivi;
  • sostanze o miscele non ammesse o limitate;
  • sostanze biocide nei detergenti;
  • fragranze;
  • fosforo;
  • concentrazione dei composti organici volatili;
  • requisiti dell’imballaggio;
  • criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie: verifiche di conformità.

Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori, ecc) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre. Nel documento sono riportate:

  • classificazioni non ammesse;
  • biodegradabilità dei tensioattivi;
  • sostanze o miscele non ammesse o limitate;
  • detergenti “superconcentrati” e prodotti per usi specifici: sostanze biocide;
  • prodotti disinfettanti: sostanze biocide;
  • fragranze;
  • fosoforo;
  • detergenti “superconcentrati” e prodotti per uso specifici: concentrazione di composti organici volatili;
  • requisiti dell’imballaggio;
  • criteri ambientali minimi dei disinfettanti, dei detergenti “superconcentrati e dei prodotti per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: verifiche di conformità.

 

Il decreto del Ministero dell’ambiente 24/05/2012 riguardante i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, integrato successivamente da una nota ministeriale interpretativa pubblicata,  nel sito del Ministero alla sezione “GPP – Acquisti verdi”.

  • Data inserimento: 05.07.15