L’INPS, con circolare n. 87 del 18 giugno 2021, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello, alla luce della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e dal Decreto Sostegni (D.L. n. 137/2020).
Come noto, l’articolo 1, comma 8, della Legge di Bilancio 2020 ha previsto uno sgravio contributivo totale per le assunzioni con apprendistato di primo livello effettuate nel corso del 2020 da parte di datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9.
Lo sgravio trova applicazione con riferimento ai primi tre anni di contratto, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 10% a partire dagli anni successivi al terzo.
Tale esonero è stato successivamente prorogato per le assunzioni effettuate nel corso del 2021 ad opera dell’art. 15 bis, comma 12, del Decreto Sostegni.
In merito alle condizioni per la fruizione dell’esonero, l’Istituto chiarisce che:
Rispetto al regime contributivo la circolare precisa che i rapporti di apprendistato possono beneficiare oltre che dell’esonero contributivo totale per i primi 36 mesi di contratto anche degli incentivi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, disposizione in base alla quale:
Pertanto, in base al combinato disposto delle due normative:
Nell’ipotesi di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante l’esonero contributivo totale ed il regime di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 troveranno applicazione limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedente alla trasformazione.
Di conseguenza, a partire dal mese della trasformazione troverà applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo dell’apprendistato professionalizzante.
L’Istituto fornisce, infine, specifiche istruzioni: