Siglato il 01.10.2018 da Confartigianato Veneto e CGIL, CISL e UIL regionali il nuovo Accordo Interconfederale che regola in Veneto l’apprendistato per il conseguimento di titoli di studio.
Il primo ottobre 2018 Confartigianato Imprese Veneto ha sottoscritto di concerto con le OO.SS.LL. un nuovo Accordo Interconfederale sull'apprendistato duale con decorrenza dalle assunzioni effettuate dal 2 ottobre 2018 valevole per aziende artigiane o PMI, edilizia compresa.
Il nuovo Accordo abroga ed assorbe il precedente siglato il 01.09.2016.
Per quanto riguarda l’apprendistato di 1° livello (apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore) le principali novità contenute nell’accordo riguardano:
- semplificazione delle tabelle retributive riferite ad un inquadramento convenzionale sul livello di attinenza;
- previsione di un periodo di prova pari a 90 ore di presenza in azienda, da intendersi ore di formazione interna e ore di effettivo lavoro;
- in caso di malattia l’apprendista assunto con contratto di apprendistato di 1° livello è tenuto a giustificare l’assenza per le sole giornate di presenza in azienda (formazione interna e attività lavorativa) secondo le modalità definite per gli altri lavoratori dipendenti dal CCNL applicato dall’azienda e/o regolamento aziendale interno;
- al termine del periodo di apprendistato, coincidente con il giorno di pubblicazione degli esiti dell’esame sostenuto per il conseguimento del titolo di studio, le parti (azienda e lavoratore) possono recedere dal contratto con preavviso di 5 giorni di calendario decorrente dal medesimo termine;
- La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avviene solo con riferimento alle ore di effettiva prestazione lavorativa secondo le regole di calcolo definite dalla contrattazione collettiva (nazionale e regionale) applicata dal datore di lavoro. La maturazione dei ratei non è quindi prevista con riferimento alle ore di formazione (interna od esterna).
- il periodo svolto in apprendistato di primo livello si considera ai fini della maturazione degli scatti di anzianità solo se la contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro prevede il computo dei periodi di apprendistato.
- nuova gestione delle quote di adesione contrattuale alla previdenza complementare
- previsione di nuovi rimborsi EBAV a sostegno delle imprese per:
- fruizione dei servizi svolti dalle strutture promosse dalle associazioni artigiane per le attività di accompagnamento e di supporto per la co-progettazione con l’istituzione formativa del piano formativo individuale;
- formazione del tutor aziendale svolta presso le strutture promosse dalle associazioni artigiane;
- predisposizione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).
- prevista una borsa di studio EBAV per lo studente/lavoratore in caso di conseguimento del titolo di studio di 1.050 euro dall'anno scolastico 2018/2019.
Si segnala inoltre che il medesimo Accordo ha ridisciplinato anche l'apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 d.lgs. 81/15.