Com’è noto l’art. 22 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012)., al fine di promuovere l’occupazione giovanile, ha previsto in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, in caso di assunzione con contratto di apprendistato stipulato nel periodo 1.1.2012-31.12.2016, lo sgravio totale (100%)dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per gli anni successivi al terzo è confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Sono esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in quanto soggetti al regime contributivo di cui agli artt. 25. c. 9, e 8, c. 4 della legge 223/1991 (aliquota contributiva del 10% e contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità).
L’INPS con la circolare n. 128 del 2 novembre 2012, dopo diversi mesi è finalmente intervenuto, fornendo importanti chiarimenti in ordine agli sgravi contributivi previsti dall’art. 22 della legge 183/2011.
Secondo le indicazioni dell’Istituto si deve considerare quanto segue:
Ricordiamo a tal proposito che ai fini della normativa comunitaria rientrano negli aiuti di Stato “de minimis”:
o sovvenzioni;
o prestiti agevolati;
o esenzioni fiscali;
o riduzioni degli oneri sociali e/o esoneri dal pagamento dei contributi previdenziali e sociali a carico del datore di lavoro;
o esoneri dal versamento di premi;
o esoneri dal pagamento di imposte e tasse.
Dal 1° gennaio 2013 rimane escluso dalla misura agevolata (quindi va versato) il contributo dell’ 1,31 % relativo al finanziamento dell’AspI.
Apprendistato per lavoratori in mobilità
Nella circolare l’INPS ricorda le novità introdotte dal Testo Unico dell’apprendistato, soffermandosi anche sugli apprendisti assunti dalle liste di mobilità.
Il Testo Unico dell’apprendistato, infatti, prevede la possibilità di stipulare una particolare forma di apprendistato, derogando alla disciplina generale dell’istituto, con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
A tale tipologia contrattuale si applica il regime contributivo di cui all’art. 25, c. 9 della legge 223/1991 e all’art. 8, c.4, della medesima legge.
La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% ( per 18 mesi dalla data di assunzione). Trova inoltre applicazione il beneficio contributivo mensile del 50% dell’indennità di mobilità che spetterebbe al lavoratore assunto.
Per i predetti rapporti di lavoro, l’aliquota contributiva complessiva da versare è pari al 15,84% (10% + 5.84% a carico dell’apprendista). Trascorsi i 18 mesi, la contribuzione datoriale sarà piena, mentre quella dell’apprendista sempre 5.84%.
Gli incentivi competono in base alle condizioni previste:
- dagli artt. 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge 223/1991
- dall’art. 1, c. 1175, della legge 296/2006
- dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge 92/2012.