Approfondimento sullo scarico in Canne fumarie collettive di Caldaie a Condensazione

Problematica della sostituzione di apparecchi tipo C tradizionali con tipo C a condensazione

Progressiva uscita dal mercato delle camere stagne non a condensazione

Dal 26 settembre 2015 sono entrate ufficialmente in vigore le Direttive ErP e ELD: Direttiva Energy Related Products ErP (2009/125/CE) e Direttiva Labelling (2010/30/CE).

La Direttiva ErP prescrive requisiti minimi di efficienza energetica ed emissioni per alcune categorie di prodotti che utilizzano energia; la Direttiva ELD obbliga l'esposizione di un’ etichetta che mostri la classe di efficienza energetica per tutti gli apparecchi immettessi sul mercato nell’Unione Europea.

Dal 26 settembre 2015 queste direttive, diventate obbligatorie, impongono che gli apparecchi non conformi agli standard previsti non possano più essere prodotti. In particolare le caldaie tradizionali a camera stagna, non a condensazione, non sono più fabbricabili, così come da agosto 2015 non erano più producibili caldaie con pompe a bassa efficienza.

Questa situazione pone una problematica nei casi di sostituzione di apparecchi tipo C tradizionali con tipo C a condensazione quando questi sono connessi a delle canne fumarie collettive.

Divieto delle UNI 7129 di installare apparecchi non similari

Il divieto di connettere apparecchi diversi alla stessa canna fumaria è uno dei punti focali della UNI 7129:2008. Nella nuova versione UNI 7129:2015 è confermato il principio generale secondo il quale possano essere connessi solo apparecchi similari alle canne fumarie collettive. Non è consentito infatti scaricare i prodotti della combustione di apparecchi non similari tra loro, nello stesso camino, canna fumaria o condotto intubato.

Nel caso di sostituzione di un apparecchio collegato ad una canna collettiva esistente è necessario garantire la compatibilità dell'intervento mediante la conservazione della similarità degli apparecchi allacciati e della funzionalità dell'intero sistema. La definizione di apparecchi similari è quella che si trova nella nuova UNI 7128:2015:

Apparecchi dello stesso tipo, alimentati dallo stesso combustibile, aventi le medesime caratteristiche di combustione (camera aperta o stagna) e di scarico dei prodotti della combustione (tiraggio naturale o forzato) ed appartenenti ad un insieme di apparecchi in cui il rapporto tra le portate termiche nominali massime non risulti minore di 0,7

Risulta quindi che gli apparecchi tipo C tradizionali e tipo C a condensazione non sono considerabili similari.

Deroga contenuta nella UNI 7129:2015

Nella nuova versione della UNI 7129:2015 viene però aperto uno spiraglio. In deroga al principio generale, solo nel caso di canne collettive esistenti, è ammessa la possibilità di sostituire un apparecchio di tipo C convenzionale con uno a condensazione in presenza di verifica dimensionale secondo la UNI EN 13384-2, la UNI 10641 o altro metodo di comprovata efficacia, che preveda la possibilità di sostituire tutti gli apparecchi collegati con apparecchi a condensazione (anche in momenti diversi) e garantisca la funzionalità in ogni condizione. Inoltre, prima della verifica dimensionale devono essere verificate le altre caratteristiche essenziali per garantire la compatibilità tra la canna collettiva e i nuovi apparecchi nonché il corretto funzionamento ad umido della canna collettiva.

Vanno poi aggiunte due altre considerazioni a quanto sopra, la prima relativa al Dm 37/2008 e la seconda al DPR 412/1993.

Considerazioni in relazione al Dm n. 37/2008

Partendo dal Dm 37/2008 va tenuto ben presente che lo stesso prescrive per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti un progetto. Nel caso proposto, non siamo di fronte ad una manutenzione, con il mero cambio del generatore, ma ad una trasformazione (da C tradizionale e tipo C a condensazione). Inoltre per gli impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate il progetto deve essere redatto esclusivamente da un tecnico abilitato iscritto ad albo. A chi competa il progetto non importa per il ragionamento, ma di certo va coinvolto l’amministratore del condominio. La CCR infatti non è di proprietà del singolo condomino, ma del condomino tutto.

Considerazioni in relazione al DPR n. 412/1993

La seconda considerazione è legata al DPR 412/1993. L’art. 5 comma 9 prescrive infatti che tutti gli impianti successivi al 31 agosto 2013 siano collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

E' possibile derogare nei casi in cui:

a) si procede alla sostituzione di generatori già installati in data antecedente al 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata (generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia ≥ 90 + 2 log Pn);

b) nel caso di edifici sottoposti a norme di tutela (caldaie con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto (caldaie con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);

d) nel caso di rifacimenti di impianti in condomini, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione (caldaie con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);

e) sostituzione con generatori ibridi compatti (caldaie con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh e pompa di calore con rendimento ≥ 90 + 3 log Pn).

In tutti i casi si deve posizionare i terminali di scarico in conformità alla norma tecnica UNI7129.

  • Data inserimento: 26.08.16