Si pubblicano le tabelle retributive per le imprese artigiane e non artigiane (PMI) dei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere (ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera) e toelettatura di animali (ove la stessa sia attività prevalente) aggiornate alla prima tranche di incremento della retribuzione tabellare definita dall’Accordo di rinnovo CCNL del 10.10.2022 con decorrenza dal 1° ottobre 2022.
Le tabelle riportano anche gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione regionale.
In tema di contrattazione collettiva nazionale e regionale applicabile e bilateralità si specifica quanto segue:
Dal 1° ottobre 2022 le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL sono tenute al versamento delle nuove quote alla bilateralità definite dall’A.I. Nazionale del 17 dicembre 2021 (Tab. A/EBAV per imprese artigiane e Tab. F, codice 7/EBAV per imprese non artigiane).
Con medesima decorrenza, in applicazione del citato accordo nazionale e dell’A.I. regionale del 4 dicembre 2020, la mancata applicazione/versamento delle quote EBNA/EBAV comporta obbligo per il datore di lavoro di corrispondere ai dipendenti l’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili (fino al 30.9.2022 erano 25 euro lordi).
L’E.A.R. non è assorbibile da nessuna voce retributiva individuale ad personam (es. super minimo, patto di fedeltà, etc).
L’importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e va corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito (non riproporzionabile per i lavoratori a part time o a chiamata). Ha incidenza su tutti gli istituti di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, ad eccezione del TFR.
Quanto all’assistenza sanitaria integrativa, si ricorda che l’impresa che applica in Veneto ai propri dipendenti il CCNL Area Acconciatura – Estetica è tenuta al versamento della contribuzione a Sani.In.Veneto quale fondo negoziale di settore. Dal 1° giugno 2022 la quota mensile è pari a 10,42 euro per dipendente, in applicazione dell’Accordo regionale del 30 dicembre 2021.
Si ricorda, inoltre, che l’impresa non aderente a Sani.In.Veneto è tenuta a corrispondere ai dipendenti l’importo di 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, a titolo di E.A.R., secondo quanto definito dall’A.I. regionale 4.12.2020.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l’E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).
In aggiunta, l’impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all’impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l’impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.
Dal 1° gennaio 2021, l’impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell’assunzione), l’informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell’Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.
Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L’azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.
L’impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.