Area Alimentazione e Panificazione: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritto il 6 dicembre u.s. l’accordo di rinnovo del CCNL 23 febbraio 2017 scaduto il 31.12.2018. Parte economica e tabelle retributive.

Il 6 dicembre u.s. Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare, Casartigiani, CLAAI, e le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31 dicembre 2018.

Il CCNL rinnovato scadrà il 31 dicembre 2022, mentre la sua vigenza è quadriennale e copre gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (6 dicembre 2021), salve diverse e specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

Alla sua scadenza, il contratto continuerà a produrre i propri effetti fino alla decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare, delle imprese artigiane e non artigiane del settore panificazione, nonché alle imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, ivi incluse le imprese della ristorazione.

Con la presente informativa si descrivono le novità previste dall’accordo di rinnovo con riferimento alla parte economica, rinviando a successive notizie quelle relative all’ampliamento della sfera di applicazione contrattuale (imprese della ristorazione) e alla parte normativa.

Aumenti retributivi

L’accordo prevede un aumento complessivo della retribuzione tabellare rispettivamente di 77 euro sul livello 3A del settore alimentazione artigiano e di 74 euro sul livello A2 del settore panificazione (artigiano e pmi fino a 249 dipendenti). Tali importi sono suddivisi in tre tranche con le seguenti decorrenze:

  • settore alimentazione: 32 euro dal 1° novembre 2021, 30 euro dal 1° marzo 2022, 15 euro dal 1° luglio 2022;
  • settore panificazione: 32 euro dal 1° novembre 2021, 30 euro dal 1° marzo 2022, 12 euro dal 1° luglio 2022;

Per le imprese non artigiane del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti l’aumento retributivo complessivo a regime sarà di 83,62 euro al 5° Livello, comprensivo anche delle due tranche di aumento definite con l’accordo del 28 gennaio 2021 già erogate con le retribuzioni dei mesi di febbraio (23,72 euro) e di aprile 2021 (20,34 euro). Il rimanente importo verrà erogato alle seguenti due scadenze: 19,78 euro dal 1° novembre 2021 e 19,78 euro dal 1° gennaio 2022.

Gli aumenti relativi alla mensilità di novembre 2021 saranno corrisposti come arretrati unitamente alle retribuzioni di dicembre 2021.

Per le imprese della ristorazione sono definite tabelle retributive ad hoc con decorrenza dal 1° dicembre 2021.

Una tantum

A copertura delle 34 mensilità di carenza contrattuale (1° gennaio 2019 – 31 ottobre 2021) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 140 euro lordi in favore dei soli lavoratori in forza al 6 dicembre 2021, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 70 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2022 e 70 euro con la retribuzione del mese di aprile 2022.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, maternità facoltativa, sospensioni per mancanza di lavoro (CIGD, FSBA) nel periodo interessato.

Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

L’importo una tantum va erogato dalle imprese artigiane del settore alimentazione e dalle imprese del settore panificazione. Non è prevista alcuna erogazione a tale titolo da parte delle imprese non artigiane del settore alimentazione.

 

Si allegano le tabelle retributive aggiornate agli incrementi retributivi decorrenti dal 1° novembre 2021. Le stesse sono complete anche degli elementi economici definiti dalla contrattazione regionale.

Il testo dell’accordo di rinnovo verrà allegato alla successiva notizia descrittiva della parte normativa del nuovo CCNL.

  • Data inserimento: 09.12.21