Area Alimentazione – Panificazione: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sottoscritto il 6 giugno 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL 6 dicembre 2021 scaduto il 31.12.2022.

Il 6 giugno 2024 Confartigianato Alimentazione ha sottoscritto con FLAI-Cgil, FAI-Cisl e UILA-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione e Panificazione del 6 dicembre 2021, scaduto il 31 dicembre 2022.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 6 giugno 2024, salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Quanto al campo di applicazione, il CCNL si compone di due parti:

  • Parte I: si applica alle imprese artigiane del settore alimentazione e alle imprese artigiane e piccole – medie imprese del settore panificazione (quindi anche con natura pubblico esercizio/terziario (CSC INPS 7);
  • Parte II: si applica alle imprese non artigiane (no CSC INPS 4) del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti (quindi con natura industriale (CSC 1) o pubblico esercizio/terziario (CSC 7).

Di seguito, si descrivono le principali novità introdotte dall’accordo di rinnovo con riferimento alla Parte I del CCNL, quella applicabile alle imprese artigiane del settore alimentazione e alle imprese artigiane e PMI del settore Panificazione.

Aumenti retributivi ed una tantum

L’accordo definisce per le imprese artigiane del settore alimentazione l’accordo definisce un incremento complessivo della retribuzione tabellare di 206 euro lordi calcolato sul livello 3°, mentre per le imprese artigiane e PMI del settore panificazione l’incremento retributivo è di 198 euro lordi calcolato sul livello A2. Le tabelle retributive complete sono allegate al testo contrattuale scaricabile in fondo alla pagina.

Per entrambi i settori l’aumento verrà corrisposto in quattro tranches nel corso della vigenza contrattuale alle seguenti decorrenze: 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 novembre 2025 e 1 aprile 2026.

Con riguardo alla prima tranche di aumento, decorrente dal 1° aprile 2024, gli arretrati dei mesi di aprile e maggio vanno erogati in un’unica soluzione sotto la voce “arretrato CCNL” con il cedolino paga di competenza del mese di giugno 2024, con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso.

A copertura dei 15 mesi di carenza contrattuale ( 1 gennaio 2023 – 31 marzo 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 160 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 6 giugno 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 80 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024 e 80 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza alla data del 06.06.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 06.06.2024.

Contratto a tempo determinato

È confermata la regolamentazione del contratto a tempo determinato (art. 38 - Parte I CCNL) introdotta con il precedente rinnovo del 6 dicembre 2021.

L’accordo del 6 giugno u.s. interviene adeguando la disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità introdotte dal c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima prevista dal CCNL.

In particolare, la nuova lettera F dell’art. 38 CCNL individua le seguenti causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (acausali):

  • punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Lavoro intermittente

L’accordo riformula l’art. 59 bis del CCNL che regolamenta il lavoro a chiamata, definendo le ipotesi oggettive che legittimano il ricorso a tale istituto contrattuale. In particolare, le imprese possono assumere a chiamata:

  • lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore (consegne a domicilio);
  • un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita.

L’importo dell’indennità di disponibilità mensile è determinato nel 30% (in precedenza era il 25%) della retribuzione mensile. La retribuzione mensile da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità è costituita dalla retribuzione tabellare e dai ratei di tredicesima (per le imprese rientranti nella Parte II del CCNL si considerano anche i ratei di quattordicesima). In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che gli impedisca di rispondere alla chiamata l’indennità di disponibilità non è dovuta.

Preavviso licenziamento e dimissioni

L’accordo di rinnovo modifica l’articolo 56 Parte I CCNL con riguardo ai termini di preavviso di licenziamento e dimissioni.

Dal 6 giugno 2024 il datore di lavoro che intenda intimare il licenziamento o il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni devono osservare le seguenti durate del preavviso:

Settore alimentazione

Livello

Operai

Impiegati

1S

 

120 giorni

1

 

90 giorni

2

 

45 giorni

3A

45 giorni

45 giorni

3

45 giorni

45 giorni

4

30 giorni

30 giorni

5

15 giorni

30 giorni

6

15 giorni

 

Settore panificazione

Livello

Preavviso

A1S – A1

45 giorni

A2 – A3 – A4

30 giorni

B1 – B2 – B3S

45 giorni

B3 – B4

15 giorni

I giorni si intendono di calendario.

Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalle metà o dalla fine di ciascun mese.

Apprendistato professionalizzante

L’accordo di rinnovo interviene sull’art. 58 che regolamenta l’apprendistato professionalizzante con l’introduzione degli scatti periodici di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 2025 per tutti gli apprendisti, sia neo-assunti sia già in forza presso le imprese del settore a tale data. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro.

Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati (durante l’apprendistato) vanno rivalutati ai valori previsti dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell’apprendistato.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

La restante parte della regolamentazione è rimasta inalterata.

Congedi per donne vittima di violenza

L’accordo di rinnovo, recependo la disciplina di legge che riconosce alle donne vittima di violenza inserite in percorsi certificati un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni (art. 24 D.lgs. n. 80/2015), riconosce ulteriori 3 mesi di aspettativa, richiedibili una volta esaurito il periodo di tre mesi previsto dalla legge.

Come condizione di miglior favore, l’accordo di rinnovo prevede anche il diritto della lavoratrice ad una indennità pari al 30% della retribuzione tabellare interamente a carico del datore per i primi due mesi (su tre) di aspettativa prevista dal CCNL. Tale indennità non ha effetti sugli istituti contrattuali indiretti o differiti della retribuzione.

Permesso retribuito per l’inserimento scolastico

L’accordo introduce in favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre un permesso retribuito fino ad un massimo di 8 ore annue, frazionabili, da fruire, previa richiesta al datore di lavoro, per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli.