Area Alimentazione – Panificazione: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 giugno 2024.

Novità per imprese non artigiane del settore alimentazione fino a 15 dipendenti.

Con la notizia n. 6287 pubblicata il 13 giugno u.s. è stata data informazione della sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione e Panificazione del 6 dicembre 2021, scaduto il 31 dicembre 2022, descrivendo le principali novità introdotte dall’accordo di rinnovo con riferimento alla Parte I del CCNL, quella applicabile alle imprese artigiane del settore alimentazione e alle imprese artigiane e PMI del settore Panificazione.

Con la presente notizia si forniscono le informazioni circa le modifiche alla Parte II del CCNL con particolare riguardo agli istituti che interessano le imprese non artigiane del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti.

Aumenti retributivi ed una tantum

Il 15 marzo 2024 le Parti sociali hanno sottoscritto un accordo economico ponte con cui venivano definiti degli importi a titolo di anticipi su futuri aumenti contrattuali (AFAC) da riconoscere ai lavoratori in quattro tranches (vedi notizia n. 6180 del 25 marzo 2024).

L’acconto economico definito dall’accordo di marzo è ora sostituito con gli aumenti dei minimi retributivi previsti dall’Accordo di rinnovo del CCNL 6.6.204, calcolati sul parametro convenzionale 137, come seguono:

  • 20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024
  • 45 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024
  • 65 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024
  • 35 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024
  • 60 euro con la retribuzione del mese di gennaio 2025
  • 60 euro con la retribuzione del mese di gennaio 2026

N.B. Le tranches di aumento di marzo e maggio 2024 sono già riconosciute ed erogate ai lavoratori a titolo di AFAC.

L’accordo economico 15.03.2024 ha definito anche l’importo da corrispondere a titolo di una tantum. Al riguardo si rimanda alla notizia n. 6180 del 25 marzo 2024 (clicca qui).

Contratto a tempo determinato:

È confermata la regolamentazione del contratto a tempo determinato (art. 12 - Parte II CCNL) introdotta con il precedente rinnovo del 6 dicembre 2021.

Analogamente alle modifiche introdotte all’istituto del contratto a termine per le imprese artigiane del settore (art. 38 Parte I del CCNL), anche la regolamentazione per le PMI è adeguata alle novità introdotte dal c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima prevista dal CCNL.

In particolare, sono individuate le seguenti causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (acausali):

  • punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

L’Accordo del 6 giugno interviene sui limiti quantitativi per l’assunzione con contratto a termine definiti come segue:

  • per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 3 lavoratori a termine; (limite invariato rispetto al CCNL 2021);
  • per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 25% dei lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. Entro tale limite si computano anche i lavoratori in missione con contratto di somministrazione a tempo determinato. (novità 2024).

Periodo di prova contratto a termine (novità 2024)

L’accordo di rinnovo ha previsto con un chiarimento a verbale inserito nell’art. 11 Parte II CCNL che nei rapporti a tempo determinato il periodo di prova va riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro medesimo. Nelle more della definizione legislativa delle regole circa il riproporzionamento, il CCNL prevede che la durata del periodo di prova è ridotta della metà rispetto alle durate ordinarie previste per le assunzioni a tempo indeterminato dall’art. 11 del CCNL.

Lavoro intermittente

La regolamentazione del lavoro intermittente di cui all’art. 59 bis Parte I CCNL si applica anche alle PMI del settore alimentazione. Tale articolo, così come modificato dall’accordo di rinnovo 6.6.2024, definisce le ipotesi oggettive che legittimano il ricorso a tale istituto contrattuale. In particolare, le imprese possono assumere a chiamata:

  • lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore (consegne a domicilio);
  • un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita.

L’importo dell’indennità di disponibilità mensile è determinato nel 30% (in precedenza era il 25%) della retribuzione mensile. La retribuzione mensile da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità è costituita dalla retribuzione tabellare e dai ratei di tredicesima (per le imprese rientranti nella Parte II del CCNL si considerano anche i ratei di quattordicesima). In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che gli impedisca di rispondere alla chiamata l’indennità di disponibilità non è dovuta.

Riduzione orario di lavoro (ROL)

A decorrere dal 1° giugno 2024 ai lavoratori turnisti sono riconosciute ulteriori 8 ore di ROL.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 i lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6 matureranno ulteriori 4 ore di ROL.

Per il personale impiegatizio le ore di ROL maturate a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno essere fruite entro l’anno di maturazione. Nel caso di permessi non goduti il lavoratore avrà la possibilità di godere degli stessi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione (salvo i casi di uso collettivo o diverse pattuizioni in essere). Se non fruiti i permessi residui dovranno essere liquidati unitamente alla retribuzione del mese di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell’anno di maturazione.

Malattia e infortunio non sul lavoro (art. 21 Parte II CCNL)

L’accordo di rinnovo interviene sulla durata del periodo di conservazione del posto (comporto) di lavoro in caso di malattia o infortunio non sul lavoro per i lavoratori non in prova con anzianità fino a 5 anni compiuti, portando a 186 giorni di calendario (in precedenza 180).

Resta invariato il comporto per i lavoratori con anzianità superiore ai 5 anni: 365 giorni di calendario.

Il trattamento economico è modificato come segue:

 

Anzianità di servizio

Corresponsione dell’intera retribuzione

Corresponsione di metà retribuzione

Fino a 5 anni compiuti

Per i primi 186 giorni di calendario

 

Oltre i 5 anni

Per i primi 186 giorni di calendario

Per i successivi 179 giorni di calendario

Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43 Parte II CCNL

Per i lavoratori dipendenti delle Imprese non artigiane che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43, viene stabilita l’erogazione di un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) a regime pari a 65 euro mensili al livello C per i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione da corrispondersi a partire dal 1° giugno 2024.

Gli importi dell’Acconto sono stati riparametrati per tutti gli altri livelli di inquadramento, come da tabelle allegate all’intesa.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 200 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2024, la seconda pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.

  • Data inserimento: 02.07.24