Area Alimentazione – Panificazione: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il 23 febbraio u.s. è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2015.

Il 23 febbraio u.s. la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) della alimentazione e panificazione artigiana, scaduto il 31 dicembre 2015.

Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende artigiane (così come definite dalla Legge quadro dell’artigianato) e delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentazione, nonché ai dipendenti delle imprese del settore panificazione fino a 249 dipendenti.

Il nuovo Accordo, il primo di questa tornata contrattuale che andrà a rinnovare la maggior parte dei CCNL artigiani, estende l’ambito di applicazione del CCNL anche alle imprese che svolgono somministrazione di pasti e bevande in attività di ristorazione, vale a dire i pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde, etc che occupano fino a 15 dipendenti. A tali aziende, quindi, trova applicazione la II parte del CCNL dedicata alle PMI del settore alimentazione.

Di seguito è proposta una sintesi delle novità introdotte dall’accordo di rinnovo per la parte applicabile alle aziende artigiane e un cenno sulle disposizioni che riguardano le aziende alimentari non artigiane.

 

Il nuovo CCNL Alimentari e Panificazione sarà valido tre anni e, considerata la precedente scadenza del 31.12.2015, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2016, 2017 e 2018.

La decorrenza delle variazioni introdotte è la data di sottoscrizione dell’accordo, 23 febbraio 2017.

 

È previsto nel triennio un aumento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) per i due settori rispettivamente di 55 euro sul 3° livello settore alimentazione artigiano e di 53 euro per il livello A2 del settore panificazione (artigiano e pmi fino a 249 dipendenti). Tali importi sono suddivisi in tre aumenti con decorrenza, per entrambi i settori, 1° marzo 2017, 1° gennaio 2018 e 1° dicembre 2018.

 

Per le imprese non artigiane del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti (incluse le attività di somministrazione e ristorazione) è stato concordato un incremento pari a 80 euro al parametro 137 che saranno erogati in 4 tranche alle seguenti scadenze: 1° marzo 2017, 1° gennaio 2018, 1° giugno 2018 e 1° dicembre 2018.

 

Al solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (23.02.2017) il periodo dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 è coperto con apposito importo una tantum di 150 euro lordi, da erogarsi metà importo con la retribuzione di maggio 2017 e metà con quella maggio 2018 (l’importo è unico per tutte le imprese comprese nella sfera di applicazione del CCNL).

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, maternità facoltativa, sospensioni per mancanza di lavoro nel periodo interessato.

Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

 

Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

 

Ampliamento della sfera di applicazione:

ALIMENTAZIONE: inserimento delle attività di “produzione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione”. Il contratto quindi si applica alle aziende artigiane e PMI che svolgono somministrazione di pasti e bevande in attività di ristorazione, vale a dire anche ai pubblici esercizi fino a 15 dipendenti ai quali si applica l’articolato della seconda parte del CCNL.

 

Lavoro straordinario:

è introdotto il limite annuo per il ricorso al lavoro straordinario pari a 280 ore.

 

Contratto a tempo determinato:

riscritta la disciplina dell’istituto, adeguandola alle disposizioni del D. Lgs. 81/2015. La nuova regolamentazione è unica e vale per le assunzioni con contratto a termine effettuate da tutte le aziende ricomprese nel campo di applicazione del CCNL (i testi del nuovo art. 38 e del nuovo art. 12 parte II del CCNL sono identici).

Il contratto di lavoro a termine è acausale, non è quindi necessario indicare la giustificazione per l’assunzione a tempo determinato. Rimane tuttavia opportuno indicare la ragione sostitutiva in caso di assunzione per sostituzione di maternità al fine di ottenere lo sgravio contributivo.

Nel caso di assunzione a termine per sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro è confermato il periodo complessivo di affiancamento di 90 giorni di calendario, ma nelle ipotesi di sostituzione per malattia l’affiancamento è consentito solo per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi (in precedenza erano 3 mesi).

Sono rimodulati i limiti quantitativi per l’assunzione con contratto a termine:

  • per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 2 lavoratori a termine;
  • per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): un lavoratore a termine ogni due dipendenti (= 50% del personale in forza)

I predetti limiti percentuali sono calcolati prendendo a riferimento i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Dai limiti sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Con riferimento al diritto di precedenza il contratto recepisce le norme previste dall’art. 24 D. Lgs. 81/2015, prevedendo il necessario richiamo del diritto di precedenza in lettera di assunzione/contratto di lavoro, l’obbligo per il lavoratore di manifestare per iscritto la volontà di esercitare il diritto entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il computo del periodo di congedo di maternità per il raggiungimento del semestre utile all’acquisizione del diritto di precedenza.

Inoltre, è introdotta la totale soppressione degli intervalli temporali nel caso di successione di contratti a termine. In deroga alla normativa di legge, è possibile stipulare successivi contratti a termine senza il rispetto dei periodi di raffreddamento di 10 o 20 giorni.

 

Contratto a termine per il reinserimento lavorativo:

il nuovo art. 59 definisce una specifica tipologia di contratto a termine per il reinserimento al lavoro destinato ad alcune categorie di lavoratori a cui viene erogato un salario di ingresso attraverso il sistema del c.d. sottoinquadramento. Per quanto non espressamente previsto dall’art. 59 si applicano, a tale tipologia di contratto a termine si applicano le disposizioni dell’art. 38 del CCNL (art. 12, parte II per le PMI settore alimentazione).

 

Lavoro a tempo parziale:

Adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015 della normativa contrattuale del contratto di lavoro part-time destinata alle PMI settore alimentazione.

Per le aziende del settore alimentazione artigiane e per tutte le aziende del settore panificazione continua a trovare applicazione l’art. 37 del CCNL così come riformulato dal precedente rinnovo del 19 novembre 2013.

 

Apprendistato:

per le aziende del settore alimentazione artigiane e per tutte le aziende del settore panificazione continua a trovare applicazione l’art. 58 del CCNL così come riformulato dal rinnovo del 19 novembre 2013, in quanto conforme alla disciplina legale dell’apprendistato definita dal D. Lgs. 81/2015.

 

Per le PMI settore alimentazione è riscritta la disciplina contrattuale del contratto di apprendistato (nuovo art. 15 parte II CCNL).

 

Classificazione del personale

Settore ALIMENTAZIONE aziende artigiane: vengono introdotte le figure professionali specifiche dei frantoi con distribuzione nei livelli dal 5° al 3°A, sono maggiormente specificati i profili professionali del “cioccolatiere”, del “macellaio” e del “pastaio”.

Settore ALIMENTAZIONE PMI: sono introdotte le figure professionali della ristorazione nella classificazione del personale della seconda parte del CCNL.

 

Trasferta:

estensione della disciplina della trasferta (art. 41 CCNL) anche alle aziende del settore panificazione, precedentemente escluse dall’applicazione della norma.

 

Congedi parentali su base oraria:

recepimento della normativa legale in materia di congedi parentali ad ore.

Il congedo potrà essere fruito da parte di ciascun genitore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione su base oraria è ammessa per periodi pari a un minimo di 4 ore giornaliere. Il godimento dei congedi in questa modalità avviene previo accordo con l’azienda e con un preavviso di 15 giorni.

È escluso il cumulo della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dal D. Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità).

 

Le disposizioni sulla formazione continua e aggiornamento professionale sono integrate confermando che, in caso di finanziamento pubblico, le ore di formazione sono normalmente retribuite dall’azienda, e che nel caso di formazione continua svolta al di fuori dell’orario non vi devono essere oneri aggiuntivi per l’impresa. È aumentato a 32 ore (precedentemente 28 ore) il monte ore annuo utilizzabile, una volta ogni 3 anni, dai lavoratori per seguire i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

 

Azioni per lo sviluppo delle relazioni sindacali e per i rinnovi contrattuali

Al fine di promuovere attività dirette all’implementazione delle relazioni sindacali e allo sviluppo della contrattazione collettiva, il CCNL prevede una quota di finanziamento una tantum delle predette attività di importo complessivo pari a 10 euro (5 euro a carico datore di lavoro e 5 euro a carico lavoratore) da versarsi entro il 31 gennaio 2018 al seguente conto corrente bancario:

IBAN: IT50 X031 2705 011C C157 0003 000

 

Assistenza sanitaria integrativa:

confermata la quota di contribuzione a SANARTI di euro 10,42 euro mensili per 12 mensilità. Nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25 mensili a titolo di E.A.R. per 13 mensilità.

Viene estesa l’iscrizione al fondo anche ai familiari dei lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di impresa, ai soci ed ai collaboratori.

Si fa comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale (EBAV) e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo si ricorda che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, la contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO è fissata in 8,75 euro mensili. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.

 

 

Applicazione del CCNL alle PMI (Piccole Imprese non artigiane)

 

PANIFICAZIONE: già il previgente CCNL prevedeva l’applicazione del contratto alle imprese non artigiane della panificazione, senza alcuna distinzione rispetto a quelle artigiane.

 

ALIMENTAZIONE: alle imprese non artigiane del settore Alimentazione, aderenti a Confartigianato e che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le disposizioni speciali definite nella II parte del CCNL.

Per quanto non previsto nella sezione dedicata a tali imprese alimentari non artigiane, valgono le disposizioni del CCNL previste per le imprese alimentari artigiane.

In pratica le disposizioni della prima parte del CCNL si applicano anche alle PMI del settore alimentazione, tranne per i seguenti specifici istituti contrattuali disciplinati ad hoc nella seconda parte: Periodo di prova; Contratto a tempo determinato; Lavoro a tempo parziale; Congedi parentali e per Formazione; Apprendistato professionalizzante; Orario di lavoro; Flessibilità; Riduzione dell’orario di lavoro; Lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni; Malattia e infortunio non sul lavoro; Classificazione, Retribuzione, TABELLE RETRIBUTIVE ed Elemento Economico di Garanzia; Tredicesima e Quattordicesima; Aumenti periodici di anzianità; Preavviso.

In merito alle disposizioni relative alla bilateralità, all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale (EBAV) e Fondo SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

 

In allegato l’accordo di rinnovo.

 

  • Data inserimento: 06.03.17