Il 4 maggio u.s. Anaepa Confartigianato Edilizia, le altre associazione datoriali hanno sottoscritto con FILLEA-Cgil, FILCA-Cisl e FENEAL-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Edilizia del 30 gennaio 2020.
Il nuovo contratto decorre dal 1° maggio 2022 e scadrà il 30 settembre 2024.
Qualora non disdettato da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni è così si seguito.
Campo di applicazione:
Il CCNL Area Edilizia si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.
Aumenti retributivi:
L’accordo prevede un aumento complessivo della retribuzione calcolato sul primo livello di 92 euro lordi da erogarsi in due rate con le seguenti decorrenze: 52 euro nel mese di maggio 2022 e 40 euro nel mese di luglio 2023.
Non sono previsti importi a titolo di una tantum.
Orario di lavoro:
l’accordo interviene in materia di orario di lavoro (art. 6) prevedendo, alle condizioni fissate dal contratto, la possibilità per le imprese di adottare un regime di orario di lavoro rispondente alle temporanee esigenze, previa comunicazione ed eventuale confronto con le OO.SS. di categoria territoriali. Il temporaneo regime orario può essere attivato in caso di:
Contratto a tempo determinato:
l’accordo di rinnovo recepisce le novità previste dalla legge di conversine del Decreto Sostegni bis (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) che, intervenendo sul regime delle causali dei contratti a termine, ha attribuito ai contratti collettivi la facoltà di individuare ulteriori causali, aggiuntive a quelle già previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi.
In particolare, sono introdotte le seguenti ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato:
I contratti sottoscritti avvalendosi di tali causali non possono eccedere la durata massima di 24 mesi e possono essere stipulati fino al 30 settembre 2022, salvo successive modifiche o integrazioni disposte dalla norma di legge.
Preavviso licenziamento/dimissioni operaio:
l’accordo modifica parzialmente l’art. 33 del CCNL sul preavviso di licenziamento o dimissioni dell’operaio.
Il licenziamento o le dimissioni dell’operaio non in prova possono aver luogo in qualunque giorno lavorativo nel rispetto del seguente preavviso:
Tanto il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate per iscritto nel rispetto della normativa vigente.