Area Legno e Lapidei: disciplina applicabile ai rapporti di apprendistato.

Firmata la proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui all’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2012.

Il giorno 11 febbraio scorso è stato sottoscritto tra Confartigianato nazionale (e le altre associazioni datoriali artigiane) e le Organizzazioni sindacali l’accordo per la proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante del CCNL Area Legno – Lapidei.

L’accordo decorre dal 11 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014. In tale periodo le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante saranno regolamentati dall’art. 56 del CCNL Area Legno – Lapidei (e dalle regole introdotte con l’accordo interconfederale del 3 maggio 2012 per la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167).

 

Apprendisti assunti fino al 10 febbraio 2014

Ricordiamo che in questo settore a causa della mancata proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel corso del 2013, le nostre aziende hanno potuto proseguire con le assunzioni di apprendisti grazie all’applicazione del principio stabilito dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 4/2013, secondo sui in caso di applicazione di un contratto collettivo che non disciplini l’apprendistato è possibile assumere apprendisti facendo “riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto”. Sulla base di tale interpretazione ministeriale alle assunzioni dal 1 maggio 2013 al 10 febbraio 2014 si è applicata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL Area Meccanica.

L’Accordo nazionale del 11 febbraio scorso precisa che a partire dal 1 marzo 2014 la proroga della disciplina dell’apprendistato potrà essere applicata anche ai rapporti di lavoro in apprendistato finora instaurati ricorrendo alla disciplina del settore affine (Area Meccanica).

Tale cambio di regolamentazione non dovrà comunque comportare una regressione del trattamento retributivo dell’apprendista. Pertanto, se si dovesse verificare un abbassamento della retribuzione tabellare dell’apprendista a seguito dell’applicazione delle percentuali previste dall’art. 56 del CCNL Area Legno - Lapidei, si consiglia di continuare a corrispondere il trattamento retributivo della precedente mensilità fino concorrenza dei due valori.

  • Data inserimento: 17.02.14