Area Legno-Lapidei: sottoscritto il 25 marzo 2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Il 25 marzo u.s. Confartigianato e OOSS nazionali hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL artigiano dell’Area Legno-Lapidei, scaduto a fine 2012, che si applica anche alle piccole imprese non artigiane.

Il 25 marzo 2014 la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL) che si applica alle imprese artigiane e alle PMI dei settori legno e lapidei, scaduto il 31 dicembre 2012.

Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano.

 

Il nuovo CCNL Legno – Lapidei decorre dal 1° gennaio 2013 ed in vigore fino al 31 dicembre 2015. La decorrenza delle variazioni introdotte è quella della data di sottoscrizione, 25 marzo 2014, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

 

È previsto nel triennio un incremento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) rispettivamente di 79 euro sul livello 5 del settore Laidei e di 75 euro per il livello D del settore Legno. Tale aumento, per entrambi i settori, è suddiviso in tre tranches da erogare con decorrenza 1° aprile 2014, 1° gennaio 2015 e 1° giugno 2015.

Al personale in forza alla data del 25.03.2014 il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2014 (c.d. periodo di carenza contrattuale) è coperto con apposito importo una tantum di 160 euro lordi (suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato) da erogarsi in due soluzioni: la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di ottobre 2014, la senconda pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di settembre 2015. Agli apprendisti in forza alla data del 25.03.2014 sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di 112 euro (70% di 160 euro) secondo le medesime decorrenze di cui sopra (ottobre 2014 – settembre 2015). L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.

 

Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

 

Ampliamento della sfera di applicazione:

L’accordo di rinnovo estende l’ambito di applicazione del CCNL anche alle imprese (artigiane e PMI fino a 250 dipendenti) che svolgono servizi di onoranze funebri connesse alla:

-          produzione di sarcofaghi;

-          produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale.

 

Contratto a tempo determinato:

viene riscritto l’art. 54, adeguando la norma alle novità introdotte in materia di contratto a termine dal D.L. 34/2014. Sono superate le causali giustificative che il precedente CCNL prevedeva ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determianto. Ora è possibile stipulare – per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un contratto a termine senza causale per una durata massima di 36 mesi.

Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 3 mesi (l’affiancamento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire).

A seguito delle novità legislative recate dal citato D.L. 34/2014 sono stati parzialmente aggiornati i limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato:

-          per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (compresi gli apprendisti): 2 lavoratori a termine;

-          per le imprese che occupano da 6 a 18 dipendenti (esclusi gli apprendisti): il 50% del personale in forza;

-          per le imprese che occupano più di 18 dipendenti (esclusi gli apprendisti): 25% rispetto al personale in forza.

Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Le ipotesi di assenza di intervalli temporali tra un contratto a termine ed il successivo sono demandate all’individuazione da parte della contrattazione collettiva.

 

Apprendistato:

per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 24 marzo 2014 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante che vengono sottoscritti a decorrere dal 25 marzo 2014 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione, conferma la suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo, adegua le durate dell’apprendistato al limite massimo di 5 anni previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato (la durata del primo gruppo di entrambi i settori – legno e lapidei - è ridotta da 6 anni a 5 anni). Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 70%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo.

Tra le specifiche disposizioni si prevede una differente durata del periodo di prova a seconda che si tratti di operai ed impiegati, il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 15 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario. Infine sono definite le condizioni per svolgere l’apprendistato a tempo parziale e l’apprendistato su cicli stagionali (la cui regolamentazione è demandata alla contrattazione regionale).

 

Malattia ed infortunio

sono rinnovate le disposizioni relative all’obbligo del lavoratore di informare l’azienda e giustificare l’assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. L’azienda dovrà essere informata entro la seconda ora del primo giorno di assenza ed entro due giorni il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo del certificato (o, in mancanza di protocollo telematico, inviare il certificato cartaceo).

Inoltre, in aggiunta all’ordinario periodo di comporto previsto dal CCNL per i lavoratori del settore Legno e del settore Lapideo è stato previsto un ulteriore periodo di comporto pari ad un massimo di 12 mesi, da computarsi in un periodo di 24 mesi consecutivi, qualora il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche o altre gravi infermità.

 

Nuovo l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa, che registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la decorrenza da febbraio 2013 della relativa contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità all’anno, con la specifica che nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25mensili.

Facciamo comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO, fissata fino al 31.12.2013 in 8.75 euro mensili, decorre da maggio 2013. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.

 

  • Data inserimento: 03.04.14