Area Meccanica: CCRL 30.09.2025 - welfare aziendale su base contrattuale

Criteri per determinazione degli importi da destinare a soluzioni di welfare per l’anno 2026. Avviso comune del 12 gennaio 2026.

Secondo le disposizioni in tema di soluzioni di welfare del contratto collettivo regionale di lavoro per le imprese afferenti all’Area Meccanica, le imprese devono accompagnare la consegna del cedolino paga relativo alla retribuzione di aprile 2026 con l’informativa (Allegato 5 CCRL) sulla scelta della soluzione di welfare, che i lavoratori dovranno restituire entro il 10 giugno 2026, così da consentirne l’assegnazione entro il 12 luglio 2026 e la relativa annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno.

Si ripropongono di seguito le caratteristiche e le condizioni dell’istituto per l’anno 2026 definite dal CCRL.

L’importo da destinare a soluzioni di welfare è un elemento strutturale del trattamento economico dei lavoratori e matura su base mensile in relazione all’effettiva presenza nel periodo di riferimento di ogni anno, purché la presenza sia superiore alla metà dei giorni lavorabili nel mese. Il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Parimenti, si considerano come lavorate le giornate in cui il lavoratore/la lavoratrice sia stato/a assente per le seguenti tassative motivazioni: a) fruizione del congedo di maternità/paternità (sia obbligatorio che alternativo), escluso il congedo parentale; b) infortunio sul lavoro; c) malattia e malattia professionale; d) permessi ex legge 104/1992; e) permessi donazione sangue; f) ferie collettive; g) permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.

L’importo spetta in relazione al maturato su base mensile in ciascun anno di riferimento anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore/la lavoratrice abbia superato il periodo di prova e abbia maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale. Il requisito dei 3 mesi di anzianità aziendale va inteso nel senso di 3 mesi anche non continuativi nell’anno di riferimento presso la medesima impresa. In altre parole, in caso di più rapporti di lavoro fra lavoratore e l’impresa (es. successione di contratti a termine etc.) nell’anno di riferimento, l’anzianità aziendale si calcola sommando tutti i periodi di rapporto di lavoro intercorsi. La verifica andrà quindi effettuata nel mese di erogazione (novembre 2025, giugno 2026 e 2027) e l’importo da erogare equivale alla somma dei valori maturati nei mesi di rapporto di lavoro.

Per i lavoratori con contratto part-time la verifica della soglia del 50% per determinare l’importo definitivo da erogare è svolta con riferimento all’orario di lavoro ridotto nel mese di erogazione (novembre 2025, giugno 2026 e 2027). In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la predetta verifica si farà riferimento all’orario di lavoro del mese di cessazione.

Per i lavoratori assunti con contratto intermittente l’importo da destinare a welfare sarà definito utilizzando il medesimo criterio dei part-time, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento).

Gli importi da destinare a misure di welfare non costituiscono retribuzione, sono comprensivi di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale. Non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale ne è esclusa l’incidenza ai sensi dell’art. 2120 c.c.

Dal corrente anno 2026 (e per gli anni successivi), l’assegnazione degli importi a soluzioni di welfare dovrà avvenire entro il 12 luglio, con annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno dell’anno di competenza.

Come chiarito dall’Avviso Comune sottoscritto dalle Parti sociali il 12 gennaio 2026, il periodo di riferimento da considerare per la verifica dell’effettiva presenza mensile, ai fini dei dodicesimi di maturazione dell’importo spettante, va inteso come 12 mesi precedenti l’assegnazione e, dunque, per il 2026 dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

L’impresa accompagnerà la consegna del cedolino paga del mese di aprile 2026 con l’informativa di cui all’allegato 5 del CCRL. Il lavoratore dovrà ritornare l’informativa compilata entro il 10 giugno 2026 al fine di consentire l’assegnazione e i relativi adempimenti nel termine del 12 luglio 2026.

Il lavoratore può richiedere all’impresa di destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’impresa stessa. Ciò significa che l’importo destinato alla previdenza integrativa deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà INPS a carico del datore di lavoro.

Il versamento andrà effettuato al Fondo pensione (anche aperto) a cui il lavoratore già aderisce con il conferimento del TFR. In tal caso l’erogazione di configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e ne sarà data indicazione nel cedolino paga di competenza del mese di luglio 2026.

Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione – importo lordo non assorbibile (es. 175 euro per il settore meccanica) – in busta paga, con assoggettamento a normale contribuzione e imposizione fiscale e incidenza esclusivamente con riferimento al TFR. Resta la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo al fondo di previdenza complementare cui ha aderito. Ne consegue che il pagamento in busta paga è da considerarsi come un’ipotesi residuale.

Infine, in relazione alla natura di welfare che caratterizza l’elemento economico in oggetto, pur non essendoci un’indicazione esplicita nel testo dell’accordo, si ritiene che lo stesso non sia assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

Il modello di informativa da consegnare ai lavoratori è scaricabile dalla seguente pagina web all’interno della sezione Contratti Collettivi – Area Meccanica:

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/

In allegato alla presente la tabella con gli importi welfare 2026.