Il 19 novembre 2024 Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici e Confartigianato Restauro, assieme alle altre associazione datoriali di categoria artigiane, hanno sottoscritto con FIOM-Cgil, FIM-Cisl e UILM-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 17 dicembre 2021, scaduto il 31 dicembre 2022.
Il rinnovato CCNL ha vigenza quadriennale dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.
Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 19 novembre 2024, salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Di seguito, le principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.
Campo di applicazione
Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti:
L’accordo del 19 novembre allarga l’ambito di applicazione del CCNL alle imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine e alle imprese artigiane e non artigiane che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.
Classificazione del personale
L’art. 17 sulla Classificazione del personale del settore metalmeccanica e installazione di impianti è integrato, nei vari livelli, con le figure professionali caratteristiche delle imprese che operano nelle attività subacquee.
Orario di lavoro
È introdotta all’art. 18 una norma che permette di derogare al criterio di distribuzione giornaliera dell’orario ordinario di lavoro previsto dall’articolo stesso (40 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) tramite accordo individuale fra impresa e lavoratore. È consentito pattuire individualmente una modifica strutturale (ossia non meramente transitoria) dell’articolazione dell’orario di lavoro ordinario settimanale nel senso di realizzare le 40 ore distribuendo in modo non uniforme l’orario nei giorni della settimana, alternando giornate in cui l’orario può essere massimo di 9 ore ad altre in cui è inferiore alle 8 ore.
A seguito della pattuizione individuale, si considerano come ore di lavoro straordinario solo le ore eccedenti l’articolazione pattuita fra le parti. Ciò significa che, nelle giornate da 9 ore, la nona ora non è considerata di straordinario. Restano fermi i limiti sul lavoro straordinario previsti dall’art. 22, comma 3: massimo 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Contratto a tempo determinato
Viene adeguato l’art. 25 CCNL sulla disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità introdotte dal c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima prevista dal CCNL.
In particolare, la nuova lettera G dell’art. 25 CCNL individua le seguenti causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (a-causali):
Apprendistato professionalizzante
L’accordo interviene sulla regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante (art. 27 CCNL), introducendo la norma sugli scatti di anzianità per gli apprendisti.
Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l’anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).
L’importo dello scatto di anzianità è fissato in 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturato (durante l’apprendistato) va rivalutato ai valori previsti dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell’apprendistato.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.
Aumenti retributivi ed una tantum
Il rinnovo contrattuale raggiunto con l’accordo del 19 novembre è già stato parzialmente coperto economicamente con l’intesa del 21 dicembre 2023 che ha previsto la corresponsione ai lavoratori di un importo mensile a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali (AFAC), definito in 96 euro al 4° livello e corrisposto in due tranches: la prima dal 1° dicembre 2023, mentre la seconda dal 1° aprile 2024. Tale elemento economico sarà ancora erogato con separata voce in cedolino paga (AFAC) fino alla retribuzione di competenza del mese di novembre 2024; dal 1° dicembre 2024 sarà inglobato nella retribuzione tabellare.
L’accordo 19.11.2024 definisce un nuovo aumento retributivo complessivo della retribuzione tabellare parametrato al 4° livello (operaio specializzato) pari a:
Gli incrementi retributivi saranno erogati in quattro rate con decorrenza 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026.
Le tabelle salariali con le riparametrazioni per ciascun livello contrattuale saranno definite con successivo verbale di accordo.
Non è previsto alcun importo a titolo di una tantum.
Formazione Continua
All’art. 48 sono riconosciute a ciascun lavoratore 16 ore di formazione da esercitare ogni triennio per percorsi formativi attinenti all’attività aziendale di riferimento da svolgere durante l’orario di lavoro in modo concordato con l’impresa. Le ore di formazione eventualmente non fruite nel triennio potranno essere utilizzate entro il biennio successivo alla scadenza dello stesso.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Sono modificati i termini di preavviso per il licenziamento e per le dimissioni degli operai con riferimento ai settori metalmeccanica (art. 66) ed orafo (art. 88) con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Di conseguenza, dal 19 novembre 2024 il datore di lavoro che intenda intimare il licenziamento all’operaio o l’operaio che intenda rassegnare le dimissioni devono osservare le nuove durate del preavviso.
Accorpamento norme contrattuali
L’accordo di rinnovo uniforma la disciplina di alcuni istituti contrattuali per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL. Fra gli istituti interessati risultano le festività, le ferie e la tredicesima.
In allegato il testo dell’accordo di rinnovo.
Le tabelle retributive saranno pubblicate con separata informativa.