Il 28 luglio u.s. la Confartigianato del Veneto ha sottoscritto con CISL e UIL regionali di settore il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro della meccanica artigiana, installazione impianti ed autoriparazione, il precedente accordo era scaduto il 31 gennaio 2013.
Con riferimento al mercato del lavoro, l’accordo interviene in materia di contratti a termine e di apprendistato professionalizzante, prevedendo, nel primo caso, un meccanismo che consente il superamento dei limiti numerici previsti dal CCNL nel caso di necessità produttive dell’impresa e stabilendo, nel secondo caso, un trattamento economico in favore degli apprendisti percettori di NASpI, ASDI e DIS-COLL pari alla percentuale più elevata prevista dal CCNL con riferimento al livello di inquadramento finale per tutto il periodo di apprendistato.
Per quanto riguarda la parte economica si evidenzia la cessazione definitiva dell’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), non più previsto per il settore, e l’istituzione di un Elemento Retributivo di secondo livello che verrà erogato ai lavoratori per 11 mesi a partire da settembre 2016, il cui importo per l’operaio qualificato (5° liv.) è pari a 42 euro (462 euro complessivi).
Il nuovo contratto pone inoltre una particolare attenzione alla materia della previdenza complementare, prevedendo delle azioni dirette ad incentivare l’adesione dei lavoratori del settore a tale forma previdenziale, il cui numero di iscritti è molto esiguo.
Rimandando al testo integrale del contratto, allegato in calce alla presente notizia, ne segnaliamo in sintesi le principali novità:
Inoltre, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, il CCRL stabilisce che i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASPI – DIS.COLL e ASDI) assunti con contratto di apprendistato professionalizzante godono, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (1°gr. 100%, 2° gr. 100%, Imp. amministrativi 90%). Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.
Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso dell’assistenza sull’attività formativa.
Per i dipendenti già iscritti al 28.07.2016 rimane inalterata la quota di contribuzione dell’1,2%.
Altra azione diretta ad incentivare l’adesione alla previdenza complementare è data dalla facoltà riconosciuta ai lavoratori di conferire al Fondo negoziale del comparto artigiano, a titolo di quote di adesione, gli importi di E.R.T. o di una tantum (si veda paragrafo successivo).
Ai fini della corresponsione dell’E.R.T. si considerano come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio delle cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. L’E.R.T. deve essere considerato ai fini della retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.
Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è prevista la corresponsione di un importo E.R.T. pari a 30 euro mensili (0,17341 euro orari) da erogarsi secondo le medesime modalità definite per le altre categorie di lavoratori. Il CCRL riconosce la facoltà in capo all’apprendista di conferire l’importo dell’E.R.T., per il periodo di vigenza dello stesso, ad un Fondo negoziale di previdenza complementare del comparto artigiano a titolo di “quota adesione contrattuale”. Tale versamento non determina automaticamente l’obbligo di conferimento anche della quota di TFR, la cui destinazione rimane una scelta in capo al lavoratore. Per i lavoratori già iscritti al Fondo tale conferimento si aggiunge agli ordinari versamenti contributivi.
Valori E.R.T. – periodo di erogazione dal 01.09.2016 al 31.07.2017
Livello |
Valore E.R.T. |
|
Mensile |
Orario |
|
1 |
55,91 |
0,32317 |
2 |
50,75 |
0,29335 |
2bis |
47,99 |
0,27739 |
3 |
46,20 |
0,26705 |
4 |
43,55 |
0,25173 |
5 |
42,00 |
0,24277 |
6 |
40,19 |
0,23231 |
Apprendisti |
30,00 |
0,17341 |
Il CCRL prevede inoltre l’erogazione di un importo a titolo di una tantum per la vacanza contrattuale pari a 300 euro (da proporzionare in caso di rapporto di lavoro part-time). Tale somma sarà corrisposta agli operai, impiegati e quadri in forza alla data di sottoscrizione del CCRL e assunti prima del 1° luglio 2015. L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, sarà erogato in quattro tranche di pari importo (75 euro ciascuna) con le retribuzioni dei mesi di novembre 2016, febbraio 2016, aprile 2017 e luglio 2017.
Ai lavoratori è riconosciuta la facoltà di conferire l’importo una tantum (tutto o in parte) ad un Fondo negoziale di previdenza complementare del comparto artigiano, in alternativa all’erogazione con il cedolino paga. Tale versamento avverrà a titolo di “quota adesione contrattuale” e non determina l’obbligo di conferimento anche della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo tale conferimento si aggiunge agli ordinari versamenti contributivi.