Area Meccanica: sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale con CGIL CISL e UIL.

Il 2 agosto u.s. è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro unitario per i dipendenti delle aziende artigiane dei settori metalmeccanico, installazione di impianti e autoriparazione.

Il 2 agosto scorso Confartigianato Veneto e le altre associazioni datoriali hanno sottoscritto con CGIL CISL e UIL il nuovo contratto collettivo regionale per i settori metalmeccanico, installazione impianti ed autoriparazione, regolati a livello nazionale dal contratto collettivo Area Meccanica.

Il contratto regionale appena siglato non interessa i settori orafo e odontotecnico, i quali, sebbene assoggettati al medesimo contratto collettivo a livello nazionale (Area Meccanica), sono regolati da specifici accordi regionali di settore, ad oggi non rinnovati.

Il CCRL decorre dal 1° settembre 2019 ed avrà validità fino al 30 giugno 2020.

 

Per quanto riguarda la parte normativa sono confermate le norme del precedente CCRL 31.07.2017 relative alla gestione dei regimi orario, alla banca ore e all’apprendistato, con la specifica che gli istituti riguardanti l’orario di lavoro potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Dal 1° settembre p.v. cessa la norma sui contratti a termine, introdotta in via sperimentale dalla precedente contrattazione regionale, che consentiva in via premiale alle aziende, in regola con i versamenti alla bilateralità artigiana e con necessità produttive, di superare i limiti numerici fissati dal CCNL mediante una richiesta motivata alla Commissione Regionale di settore

 

Con riferimento alla parte economica il CCRL conferma l’E.R.T. (elemento regionale transitorio) negli importi e nelle modalità di erogazione definiti dal precedente CCRL e continuerà ad essere corrisposto per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri dal 1° settembre 2019 e sino al 30 giugno 2020.

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è mantenuto il valore dell’E.R.T. pari a 30 euro mensili (0,17341 euro orari) da erogarsi secondo le medesime modalità definite per le altre categorie di lavoratori.

Dal 1° settembre 2019, però, è soppressa la facoltà in capo all’apprendista di conferire l’importo dell’E.R.T. ad un Fondo negoziale di previdenza complementare del comparto artigiano a titolo di “quota adesione contrattuale”.

 

In allegato il testo del rinnovo contrattuale.

  • Data inserimento: 05.08.19