Il 9 ottobre u.s. Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali artigiane regionali e CGIL, CISL e UIL venete hanno sottoscritto un accordo integrativo del CCRL settore TAC del 14 dicembre 2016, fornendo chiarimenti in ordine al versamento della quota di adesione contrattuale a previdenza complementare dei lavoratori silenti e definendo nuovi modelli di comunicazione per la procedura di superamento del limite numerico dei contratti a termine previsto dal CCNL.
Il CCRL del 14 dicembre 2016 ha introdotto per il settore TAC la quota di adesione contrattuale a previdenza complementare; uno strumento diretto a sensibilizzare i lavoratori al tema della pensione integrativa. L’istituto si concretizza in un contributo contrattuale obbligatorio per il datore di lavoro versato da quest’ultimo ad uno dei Fondi di previdenza complementare di natura negoziale (cioè fondi chiusi) dell’artigianato scelto dal lavoratore fra Solidarietà Veneto e Fon.Te. L’obbligo per l’azienda di effettuare il versamento della quota di adesione sussiste indipendentemente dalla scelta del Fondo negoziale effettuata dal lavoratore.
La raccolta del contributo avviene per il tramite di EBAV in concomitanza con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale attraverso il modello B01. Sarà, poi, cura di EBAV trasferire le somme raccolte ai Fondi di previdenza complementare che destineranno i contributi alle posizioni dei singoli lavoratori.
I lavoratori in forza nelle aziende del settore al 1° gennaio 2017 dovevano effettuare la propria scelta entro e non oltre il 31 marzo 2017, mentre per i lavoratori neo assunti è stata prevista la regola per cui la scelta del fondo a cui destinare predetto contributo deve essere compiuta entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Dalla verifica dei dati raccolti da EBAV attraverso i modelli B01 risulta che a distanza di sei mesi dal termine del 31 marzo, molti lavoratori non hanno effettuato la scelta del Fondo negoziale a cui destinare la quota versata dall’azienda.
Secondo quanto definito dall’Accordo Interconfederale del 16 dicembre 2016 (regolativo del versamento delle quote di adesione contrattuale – si veda notizia n. 3318 del 2 maggio 2017) in mancanza di scelta del lavoratore il contributo contrattuale è versato al Fondo negoziale definito dal contratto collettivo o, in mancanza di tale indicazione, al fondo negoziale a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda (c.d. regola di destinazione per i lavoratori silenti).
Per evitare l’applicazione della predetta regola, l’accordo integrativo del 9 ottobre u.s. invita le aziende a consegnare ai soli lavoratori che non hanno espresso alcuna scelta (c.d. lavoratori silenti) una nuova comunicazione al fine di sollecitare gli stessi a compiere la scelta del Fondo.
L’accordo indica come data di restituzione della comunicazione all’azienda il giorno 8 novembre p.v., termine da intendersi come meramente ordinatorio e non perentorio.
Ricordiamo ancora che, qualora il lavoratore non ottemperi alla sollecitazione, scatterà la regola generale descritta poco sopra di destinazione automatica delle quote di adesione contrattuale.
L’art. 8 del CCRL consente alle aziende con necessità produttive di assumere un lavoratore con contratto a tempo determinato oltre i limiti numerici fissati dal CCNL mediante l’invio di una semplice comunicazione alla Commissione Paritetica Regionale di settore.
Qualora l’azienda abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a termine (oltre all’unità aggiuntiva di cui sopra) dovrà inviare richiesta motivata alla Commissione la quale esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
L’accordo integrativo del 9 ottobre aggiorna la modulistica per le comunicazioni alla Commissione Paritetica. Le nuove schede dovranno essere utilizzate per le domande da inoltrare alla Commissione a decorrere dal 30 ottobre 2017 (ventunesimo giorno successivo la data di sottoscrizione dell’accordo).
Ricordiamo, infine, che la facoltà di aumentare il numero massimo dei contratti a termine nelle due modalità sopra descritte è riservata esclusivamente alle imprese associate ad una delle OO.AA. stipulanti il CCRL ed in regola con i versamenti alla bilateralità (EBAV e SANI.IN.VENETO).
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