Il 14 dicembre 2016 la Confartigianato del Veneto ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali di settore il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro che si applica ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori TAC (tessile, abbigliamento, calzature, bambole e giocattoli) pulitintolavanderie e occhialeria – ottica.
Il nuovo CCRL sostituisce integralmente il precedente contratto siglato il 26 marzo 2015.
Con riferimento al mercato del lavoro, l’accordo interviene in materia di contratti a termine e di apprendistato professionalizzante, prevedendo, nel primo caso, un meccanismo che consente il superamento dei limiti numerici previsti dal CCNL nel caso di necessità produttive dell’impresa e stabilendo, nel secondo caso, un trattamento economico in favore degli apprendisti (di età superiore ai 29 anni) percettori di NASpI, ASDI e DIS-COLL pari alla percentuale più elevata prevista dal CCNL con riferimento al livello di inquadramento finale per tutto il periodo di apprendistato.
Per quanto riguarda la parte economica si evidenzia la cessazione definitiva dell’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), non più previsto per il settore, e l’istituzione di un Elemento Retributivo di secondo livello che verrà erogato ai lavoratori per tutta la durata del contratto (24 mesi) a decorrere da gennaio 2017. L’importo di tale elemento parametrato all’operaio qualificato dei tre settori è pari rispettivamente a:
Il nuovo CCRL prevede inoltre l’erogazione di un importo una tantum suddiviso in due tranche a copertura del periodo compreso fra il 1 settembre 2016 ed il 31 dicembre 2016, periodo in cui non si è dato corso all’erogazione dell’E.E.T.
Il nuovo contratto pone inoltre una particolare attenzione alla materia della previdenza complementare, istituendo una “quota di adesione contrattuale” ad uno dei Fondi negoziali del comparto artigiano.
Per quanto riguarda la bilateralità il nuovo CCRL prevede una riduzione della contribuzione a carico delle imprese di alimentazione dei fondi di secondo livello EBAV con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Rimandando al testo integrale del contratto, allegato in calce alla presente notizia, ne segnaliamo in sintesi le principali novità:
Inoltre, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, il CCRL stabilisce che i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASPI – DIS.COLL e ASDI), di età superiore ai 29 anni, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante godono, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (1°gr. 100%, 2° gr. 100%, 3° gr. 100%). Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.
Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso della formazione interna assistita.
Ai fini della corresponsione dell’E.R.T. si considerano come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio delle cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. L’E.R.T. deve essere considerato ai fini della retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.
Il CCRL prevede inoltre l’erogazione di una tantum a copertura del periodo compreso tra il 1° settembre 2016 ed il 31 dicembre 2016. L’una tantum spetta ai lavoratori (operai, impiegati e quadri esclusi gli apprendisti) che soddisfano congiuntamente due condizioni:
L’una tantum è diversificata in relazione al livello di appartenenza dei lavoratori per i singoli settori (si vedano le tabelle nel CCRL).
La determinazione dell’importo esatto spettante al singolo lavoratore si ricava dividendo l’importo di cui alle tabelle sottostanti per la somma dei divisori contrattuali dei 4 mesi (173x4= 692) e moltiplicando il valore ottenuto per le ore ordinarie lavorate nel periodo di riferimento.
L’importo così ottenuto sarà erogato in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di giugno 2017 e giugno 2018.
Gli eventuali emolumenti riconducibili all’E.E.T. del precedente CCRL erogati nel periodo 1° settembre 2016 – 31 dicembre 2016 possono essere assorbiti fino a concorrenza degli importi di una tantum come sopra calcolati.
Tale versamento è operato per il periodo di vigenza del CCRL, cioè dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (24 mesi).
Per il personale (operai, impiegati e quadri – no apprendisti) che matura il diritto all’erogazione dell’una tantum il datore di lavoro è tenuto a versare a previdenza complementare una quota aggiuntiva all’importo sopra indicato nei mesi di marzo 2017 e marzo 2018 secondo le misure indicate nelle tabelle di cui all’art. 1.3 del CCRL.
Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro la propria scelta di destinazione della quota di adesione contrattuale (anche quella aggiuntiva) ad uno dei Fondi sopra indicati, mediante la consegna dell’apposito modulo prestampato di cui all’allegato 1 del CCRL, entro le seguenti scadenze:
Il versamento delle quote di adesione contrattuale sarà effettuato utilizzando il modello B01 congiuntamente al versamento delle altre quote destinate ad EBAV, secondo le modalità che verranno indicate dall’Ente Bilaterale. Sarà, poi, EBAV ed operare il versamento delle somme al Fondo indicato dal lavoratore.
Il CCRL detta inoltre regole per le aziende non aderenti alla bilateralità e che non versano la contribuzione EBAV. Tali imprese sono tenute a:
Dal 1° febbraio 2017, l’azienda non aderente e non versante ad EBAV dovrà consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, l’informativa – scaricabile dal sito di EBAV – di tutte le prestazioni e gli eventuali successivi aggiornamenti. Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L’azienda, inoltre, sarà tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.
Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta (informativa + corresponsione delle prestazioni) incorrerà in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).
Per quanto riguarda SANI.IN.VENETO, il CCRL recepisce integralmente tutte le disposizioni sul Fondo di assistenza sanitaria integrativa derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Si fa presente che nel Veneto le disposizioni relative al Fondo SAN.IN.VENETO, che fissano le contribuzioni e le prestazioni, sono sostitutive di quanto previsto in materia di assistenza sanitaria dalla contrattazione nazionale (SANARTI). Sotto questo profilo si ricorda che l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO è fissato in € 8,75 mensili, pari a € 105 annui per dipendente. La mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la responsabilità in capo all’azienda di rispondere direttamente delle prestazioni previste dal Fondo. In pratica, le imprese non versanti a SANI.IN.VENETO sono tenute a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.
Dal 1° febbraio 2017, le imprese non aderenti al Fondo dovranno consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendenti in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.
Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta (informativa + corresponsione della quota rimborso) incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).