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Area Moda (Tessile-Abbigliamento-Calzature, Pulitintolavanderie e Occhialerie). Rinnovo CCNL: Accordo 03.12.2010.

La Confartigianato e le altre Organiz. nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il nuovo CCNL dell’Area Tessile - Moda

Il 03 dicembre u.s. la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) dell’Area Tessile - Moda che rinnova accorpandoli i ccnl del T.A.C. (Tessile-Abbigliamento-Calzature), delle Pulitintolavanderie e delle Occhialerie, scaduti il 31 dicembre 2008.

Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazionali attuativi del nuovo sistema di contrattazione ( vedi notizie su InformaImpresa n.30/2009 e n.38/2009) le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani, tramite l’erogazione di una cifra una tantum e con l’aggiornamento dei minimi salariali decorrente dallo scorso gennaio 2010.

Il nuovo CCNL Area Tessile - Moda, secondo le nuove regole del sistema contrattuale artigiano, avrà validità per tre anni e considerata la già avvenuta copertura di tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2010, 2011 e 2012.

Il periodo da gennaio ad novembre 2010 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum di 122 euro (85,4 per gli apprendisti), da erogarsi in due tranches: 61 euro con la retribuzione di marzo 2011 e 61 euro con la retribuzione di marzo 2012.

Da dicembre 2010 decorre il primo aumento dei minimi retributivi di circa 29 euro, con riferimento al livello dell’operaio qualificato. Ulteriori aumenti sono previsti a settembre 2011 e giugno 2012, per un totale complessivo dei tre aumenti di circa 73 euro, sempre con riferimento al livello dell’operaio qualificato.

Tra le novità retributive registriamo anche il conglobamento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “Retribuzione tabellare” e la conferma dell’elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente dallo scorso luglio e spettante ai lavoratori di aziende che risultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav. Si tenga presente che tale erogazione non libera comunque l’azienda dall’obbligo di dover garantire direttamente al dipendente le prestazioni previste dalla bilateralità.

A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali decorrenti dallo scorso luglio, di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Veneto si continua a fare riferimento alla vigente complessiva nuova contribuzione prevista dall’Accordo Interconfederale Regionale del 21 settembre 2009 e dal 2011 alle intese regionali previste a breve e relative alla ridefinizione dell’assetto e dell’entità delle singole quote di versamento a sostegno del sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS ..).

 Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

Nuova sfera di applicazione:

applicazione del CCNL  alle aziende artigiane del Tessile, Abbigliamento, Pelli e Cuoio, Calzature, Lavorazioni a mano e su misura, delle Pulitintolavanderie e delle Occhialerie.

Periodo di prova:

L’unica variazione riguarda la riassunzione per le stesse mansioni di lavoratori già in forza all’azienda nei 12 mesi precedenti, per i quali non è consentito applicare il periodo di prova.

Inoltre viene adeguata la durata del periodo di prova degli apprendisti del settore Occhialerie, fissandola in 8 settimane come per gli altri settori.

Contratto a tempo determinato:

Viene specificato che nelle assunzioni a termine per sostituzione, al fine di consentire il passaggio di consegne, è prevista la possibilità di affiancare i lavoratori (sostituto e sostituito) per un massimo di 90 giorni di calendario, sia nella fase iniziale che finale della sostituzione.

Inoltre viene precisato che il contratto a termine può ripetersi con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulteriore contratto a termine di massimo 12 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.

Flessibilità:

Per far fronte alle variazioni dell’intensità dell’attività lavorativa, l’azienda tramite specifico accordo può, in particolari periodi, superare l’orario contrattuale, per un massimo di 100 ore nell’anno (i precedenti CCNL ne prevedevano 96).

Lavoro Straordinario:

La percentuale per le prime 4 ore di straordinario diurno, passa da 28 a 30 (il CCNL delle Pulitintolavanderie già prevedeva la percentuale del 30, variano solo i CCNL T.A.C. e Occhialeria)

Provvedimenti disciplinari:

Le modalità dei provvedimenti vengono uniformate per tutti i settori nei seguenti termini.

Il lavoratore ha tempo 5 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare le sue giustificazioni.

L’azienda entro 12 giorni dal ricevimento delle giustificazioni (e comunque non oltre i 5 giorni dall’invio della contestazione) deve comminare il provvedimento disciplinare.

Il licenziamento, quale provvedimento disciplinare, viene comminato nel caso di assenza senza giustificato motivo per 3 giorni di seguito, o assenze ripetute e ingiustificate per 4 volte in 1 anno.

Conservazione del posto per malattia:

La conservazione del posto è per tutti i settori passa da 10 a 12 mesi, sempre nell’arco di 21 mesi nel caso di più malattie. Inoltre per tutti i settori è specificata la possibilità di licenziamento del lavoratore che non si presenti al lavoro entro 3 giorni dal termine dei singoli periodi di malattia.

Apprendistato professionalizzante:

Viene precisato, così come già stabilito dalla “L.Biagi” (D.Lgs n.276/2003) che ai diciassettenni in possesso di qualifica professionale, si applica l’apprendistato professionalizzante.

Il periodo di apprendistato professionalizzante (a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo – 03/12/2010) viene ridotto di 6 mesi nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di un titolo di studio post obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere.

Viene specificato che le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ..ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comportano, se superiori ai 60 giorni di calendario, la sospensione del tirocinio e relativa proroga della sua durata.

Nuovo l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa: dal 1° gennaio 2011 le aziende verseranno per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato, un contributo mensile, per 12 mensilità all’anno, pari a 10,42 euro. Il versamento avrà decorrenza effettiva dal momento in cui risulterà costituito l’apposito fondo.

Infine si fa presente che il nuovo Accordo ha istituito una sorta di quota contratto, destinata in parte al ristorno dei costi connessi al rinnovo contrattuale ma soprattutto alla promozione ed allo sviluppo compiuto del sistema di contrattazione nazionale e regionale. A tal fine entro il 30.04.2011 le aziende verseranno una porzione dell’una tantum pari a 12 euro. Nei primi mesi del 2011 le Parti segnaleranno il relativo conto corrente per il versamento e la specifica dell’inclusione o meno della quota contratto nell’importo dell’una tantum.

 

  • Data inserimento: 24.01.11