Il 25 luglio 2014 la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL) che si applica alle imprese artigiane scaduto il 31 dicembre 2012. Nella medesima giornata è stato sottoscritto anche l’Accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle Piccole e Medie industrie del settore Tessile – Abbigliamento - Moda – Calzature – Pelli e cuoio – Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli.
Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano.
Il nuovo CCNL Area Tessile-Moda decorre dal 1° gennaio 2013 e sarà in vigore fino al 30 giugno 2016. La decorrenza delle variazioni introdotte è quella della data di sottoscrizione, 25 luglio 2014, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
È previsto nel triennio un incremento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) sul 3° livello rispettivamente di 65 euro per il settore Abbigliamento, di 65,30 euro per il settore Tessile-Calzaturiero, di 64,61 euro per il settore Lavorazioni a mano e su misura, di 65 euro per il settore Pulitintolavanderie e di 65,97 euro per il settore Occhialeria. Tali aumenti, per tutti i settori, sono suddivisi in tre tranches da erogare con decorrenza 1° agosto 2014, 1° aprile 2015 e 1° maggio 2016.
Al personale in forza alla data del 25.07.2014 il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (c.d. periodo di carenza contrattuale) è coperto con apposito importo una tantum di 105 euro lordi (suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato) da erogarsi in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di ottobre 2014, la senconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese di marzo 2015. Agli apprendisti in forza alla data del 25.07.2014 sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di 73,50 euro (70% di 105 euro) secondo le medesime decorrenze di cui sopra (ottobre 2014 – marzo 2015). L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali devono considerarsi come anticipazioni degli importi di “una tantum”. Tali importi devono essere detratti dall’ “una tantum” fino a concorrenza.
Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.
Contratto a tempo determinato:
viene riscritto l’art. 53, adeguando la norma alle novità introdotte in materia di contratto a termine dal D.L. 34/2014. Sono superate le causali giustificative che il precedente CCNL prevedeva ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determinato. È possibile stipulare – per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un contratto a termine senza causale per una durata massima di 36 mesi.
Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 90 giorni di calendario (l’affiancamento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire). Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.
A seguito delle novità legislative recate dal citato D.L. 34/2014 sono stati parzialmente aggiornati i limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato:
- per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 2 lavoratori a termine;
- per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): un lavotatore a termine ogni due dipendenti in forza.
Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Sono esenti dai predetti intervalli temporali le assunzioni a termine effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Apprendistato:
per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 31 luglio 2014 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante che vengono sottoscritti a decorrere dal 1° agosto 2014 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione, conferma la suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo, adegua le durate dell’apprendistato al limite massimo di 5 anni previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato (la durata del primo gruppo è ridotta da 5 anni e sei mesi a 5 anni). Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 70%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo.
Tra le specifiche disposizioni si prevede una del periodo di prova di durata massima non superiore ai 4 mesi, il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 10 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario. Infine, per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, l’accordo prevede che il Piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto di lavoro.
Malattia ed infortunio
In aggiunta all’ordinario periodo di comporto previsto dal CCNL è stato previsto un ulteriore periodo di comporto pari ad un massimo di 12 mesi, da computarsi in un periodo di 24 mesi consecutivi, qualora il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche o altre gravi infermità, certificate dalle strutture ospedaliere o dalle AA.SS.LL.
Riposi compensativi e riposi retribuiti
Nel caso di mancato godimento dei permessi retribuiti – e dei riposi compensativi realtivi alle festività soppresse - (art. 37 lett. D), l’accordo prevede ora la monetizzazione degli stessi entro la fine dell’anno solare successivo a quello di maturazione e il pagamento con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali si rileva una nuova definizione del ruolo del Comitato paritetico di indirizzo, al quale sono ora affidati compiti di analisi e di studio rivolti ad affrontare le principali questioni legate alle politiche industriali quali: tutela della qualità, contraffazione, credito, innovazione di processo e di prodotto, nonché alla costruzione di linee di indirizzo in materia di legalità sul versante della tracciabilità del prodotto, dell’eticità dei comportamenti volti a contrastare gli abusi delle normative sul lavoro ed ambientali, sulla responsabilità nei confronti dei fornitori e del consumatore finale, sulle forme di concorrenza sleale e di dumping sociale.
Viene intregrato l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa. Si registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la decorrenza da gennaio 2011 della relativa contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità all’anno, con la specifica che nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25mensili. Si prevede inoltre, con decorrenza dal 1° agosto 2014, l’iscrizione al Fondo dei lavoratori a tempo determinato a condizione che il rapporto di lavoro abbia una durata iniziale almeno pari a 12 mesi.
Facciamo comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO, fissata fino al 31.12.2014 in 8,75 euro mensili, decorre da maggio 2013. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.
In allegato i testi dei due accordi siglati il 25 luglio scorso.