Come noto, dal 1° luglio 2011 (circolare INPS n. 83 del 13 giugno 2011), ai sensi dell’art. 2, comma 12, del D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153/1988, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono stati rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Per la corresponsione dell’assegno relativamente al periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 occorre quindi, come ogni anno, presentare la nuova documentazione facendo riferimento ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2010.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito familiare tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF (da lavoro dipendente, autonomo o professionale, d’impresa, pensioni, terreni e fabbricati, ecc.), compresi alcuni redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati di retribuzione o pensione) nonché i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva se di ammontare superiore ad Euro 1032,91 (lire 2.000.000). Fra questi ultimi rientrano: le pensioni, le indennità ed assegni erogati dal Ministero dell’Interno a ciechi, sordomuti ed invalidi civili, le pensioni sociali, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, le rendite da BOT, CCT e Titoli emessi dallo Stato, gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite del lotto, di lotterie e concorsi pronostici, e così via, nonché gli emolumenti relativi alla produttività dell’azienda (EET, premi di produttività, ecc., di cui all’art. 53 D.L. 78/2010) assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 10%.
Sono invece esclusi dalla determinazione del reddito familiare i seguenti redditi:
- trattamenti di fine rapporto lavoro comunque denominati e le anticipazioni di tali trattamenti
- l’assegno per il nucleo familiare
- le rendite INAIL
- le pensioni di guerra
- le quote di indennità di trasferta per la parte non eccedente il limite per l’assoggettamento ad imposizione fiscale
- le somme corrisposte a titolo di arretrato per CIG riferita ad anni precedenti quello di erogazione
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai pensionati di inabilità, ecc.
Nel sito http://www.inps.it sono reperibili sia la modulistica aggiornata sia le tabelle delle fasce o scaglioni di reddito con relativo importo dell’assegno.
Il nucleo familiare è composto da:
a) il richiedente
b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato e che non abbia abbandonato la famiglia
c) i figli legittimi o legittimati, e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge), non coniugati, di età inferiore a 18 anni compiuti
d) i figli ed equiparati maggiorenni, inabili, non coniugati, che si trovano, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
e) i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente minori di età (oppure maggiorenni se permanentemente impossibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale), non coniugati, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.
Vedi anche la nuova figura dei “nuclei numerosi” (figli o equiparati di età compresa tre i 18 anni e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) introdotta dalla finanziaria 2007 di cui più avanti specificato.
Tutti i familiari sopra indicati fanno parte del nucleo familiare anche se:
- non sono conviventi col richiedente
- non sono a carico del richiedente
- non sono residenti in Italia se il richiedente è cittadino italiano o di uno Stato membro della Unione Europea o di altro Stato estero che assicuri una condizione di reciprocità.
Non fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniuge che non siano stati inseriti nella famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a proficuo lavoro;
- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.
Residenza all’estero dei familiari
Se il contribuente ha la cittadinanza italiana possono far parte del nucleo familiare anche i familiari residenti all’estero.
Se, invece, il richiedente - anche se lavora in Italia - non è cittadino italiano, il familiare:
- fa parte del nucleo familiare, ai fini dell’assegno, se risiede in Italia
- non fa parte del nucleo familiare, se risiede all’estero.
Il familiare fa tuttavia parte del nucleo familiare se il richiedente l’assegno:
1) è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (P.S. Per i dieci nuovi Paesi entrati a far parte nella UE dal 1° maggio 2004: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovena, Ungheria, Malta e Cipro, l’INPS, con messaggio 23195 del 20.7.2004, ha precisato che i cittadini dei nuovi stati membri hanno diritto ad includere i familiari residenti nel paese d’origine a decorrere dal 1° maggio 2004); relativamente all’entrata nella UE da gennaio 2007 degli stati di Romania e Bulgaria vedi anche messaggio INPS n. 3261 del 5.2.2007 circa i lavoratori romeni e bulgari con familiari residenti nei paesi di origine o in un paese convenzionato;
2) è cittadino di uno dei seguenti stati “convenzionati”: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede
3) è cittadino di altro Stato estero “convenzionato” che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (cosiddetta “condizione di reciprocità”).
Preventiva autorizzazione INPS
Sulle istruzioni allegate al modello ANF42 - COD. SR03 (Richiesta di autorizzazione ad inserire determinati familiari nel nucleo e/o all’aumento dei livelli reddituali per particolari condizioni) ed al modello ANF/DIP - COD. SR16, sono specificate le situazioni, e la relativa documentazione necessaria, per le quali occorre richiedere la preventiva autorizzazione alla sede INPS nella cui circoscrizione è svolta l’attività lavorativa, vale dire in presenza di:
- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati
- situazione di abbandono da parte del coniuge del richiedente
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio
- figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall’altro genitore
- fratelli, sorelle e/o nipoti collaterali
- familiari residenti all’estero in stati membri della UE o convenzionati
- nipoti minori a carico del richiedente nonno/a
- figli di età inferiore a 26 anni compiuti, a determinate condizioni, presenti nella nuova figura di “nuclei numerosi”
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età, in assenza della prescritta documentazione comprovante tale situazione o il diritto all’indennità di accompagnamento
- familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, in assenza della prescritta documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità al 100%.
L’assegno per il nucleo familiare spetta a condizione che il reddito familiare sia costituito per almeno il 70% del suo ammontare da reddito di lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione, ecc.), inclusi eventuali redditi da lavoro parasubordinato (circ. INPS n. 199 del 23.12.03).
Assegno per il nucleo familiare al coniuge
Ricordiamo la normativa (decorrenza 1.1.2005) introdotta dalla finanziaria 2005 (art. 1 comma 559) laddove è previsto che dal periodo di paga di gennaio 2005 l’assegno per il nucleo familiare può essere erogato direttamente al coniuge dell’avente diritto.
Le modalità operative per l’erogazione sono specificate nel Decreto ministeriale 4 aprile 2005 e nella circolare INPS n. 77 del 16 giugno 2005. In sostanza, per ottenere direttamente l’assegno per il nucleo familiare, il coniuge (che non ha un rapporto di lavoro dipendente) del lavoratore, dovrà richiederlo espressamente all’azienda di quest’ultimo compilando il “quadro G - Richiesta del coniuge dell’avente diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare” del modulo ANF/DIP ordinario.
In tale ipotesi quindi l’azienda dovrà erogare direttamente l’assegno al coniuge del dipendente.
Nuova figura di “nuclei numerosi” introdotta dalla Finanziaria 2007
Ricordiamo che con decorrenza 1.1.2007 la finanziaria 2007 ha introdotto nella disciplina dell’assegno per il nucleo familiare la nuova figura di “nuclei numerosi”, intesi come “nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti”.
Per valutare se spetta l’assegno in presenza di tale nuova figura di nucleo è necessario:
- individuare i nuclei numerosi computando i figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti (quindi almeno quattro) presenti nel nucleo, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (possono essere infatti: tudenti, apprendisti, lavoratori, disoccupati)
- verificare se nel nucleo numeroso vi siano figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori a 21 anni compiuti
- l’eventuale presenza di tali soggetti (quindi figli o equiparati tra i 18 e i 21 anni), purchè siano studenti o apprendisti, costituisce il presupposto per fruire dell’assegno; tali soggetti infatti (e solo questi) entrano a far parte del nucleo familiare, ai fini normativa e calcolo dell’assegno, al pari dei figli minori.
L’INPS precisa (vedi circolare INPS n. 13 del 12.1.2007) che per studenti si intende coloro che frequentano una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo grado (es. medie inferiori) o secondo grado (es. diploma superiore), un corso di formazione professionale (scuole professionali) o di laurea.
Nota su autorizzazione INPS per nuclei numerosi
Come accennato, per la corresponsione dell’assegno nelle situazioni di figli o equiparati di età compresa fra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti (nuova figura di nucleo numeroso), occorre acquisire la preventiva autorizzazione dell’INPS (vedi modulo di domanda ANF42 - COD. SR03).
Si ricorda che tale autorizzazione avrà validità annuale, salvo naturalmente il venir meno degli altri requisiti ordinari per il diritto all’assegno (es. compimento del 21° anno o scadenza apprendistato).