Attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Aggiornamento delle garanzie finanziarie

Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2229 del 20/12/2011

Pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto la deliberazione della Giunta regionale n. 2229 del 20/12/2011: “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DgrV n. 2528 del 14/07/1999. Decreto legislativo 03/04/2006 e s.m.i., n. 152, Parte II, come modificata dal Dlgs 31/08/2010, n. 128; Parte IV come modificata dal Dlgs 10/12/2010, n. 205; Dlg 13/01/2003, n. 36.

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. Con questa delibera, che modifica la precdente n. 2528 del 14/07/1999, si aggiornano gli importi e le condizioni delle prestazione delle polizze ai sensi delle nuove normative.

Con questo provvedimento viene stabilito che:

-gli impianti, in esercizio al 10/01/2012, che hanno prestato le garanzie finanziarie avvalendosi di soggetti diversi da quelli individuati in Allegato A, devono provvedere alla loro sostituzione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino della regione del Veneto delle presenti disposizioni (quindi entro la data dell’08/04/2012);

- i soggetti autorizzati alla gestione delle discariche e degli impianti individuati nelle disposizioni di questa delibera ed in esercizio al 10/01/2012, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul bollettino regionale del Veneto (10/01/2013) delle disposizioni di questa delibera o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione;

- gli impianti che esercitano l’attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs n. 152/2006 s.m.i., devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul bollettino regionale del Veneto (10/01/2012) delle disposizioni di questa delibera o - qualora il termine sia inferiore - in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizione nell’apposito registro di cui all’art. 216, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Questo provvedimento sostituisce integralmente la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2528 del 14/07/1999.

Contenuti dell’Allegato A, della deliberazione 2229 del 20/12/2011.

A) Garanzie da prestare per le discariche e gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti.

Sono definite le garanzie finanziarie relativamente agli impianti di seguito riportati:

1) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinato allo smaltimento dei rifiuti urbani.

2) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi

3) Discariche per rifiuti inerti

4) Stoccaggi di rifiuti, come definiti dall’art. 183, comma 1. lett. l), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29/01/2008, n. 4 (operazioni di cui ai punti D15, Allegato B, e R13, Allegato C)

* Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi

* Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad autorizzazione

5) Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall’allegato B, alla parte IV, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, diversi dalla discarica e dal stoccaggio provvisorio previsto al medesimo all’allegato B, punto D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14)

* Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi

* Impianti di smaltimento di rifiuti propri

6) attività di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e attività di recupero ai sensi degli articoli 214-216 del decreto legislativo 152/2006

* Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi

* Attività di recupero rifiuti propri effettuati nel luogo in cui vengono prodotti

7) Impianti di smaltimento o recupero rifiuti realizzati per l’esecuzione di bonifiche ai sensi della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

B) Prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione previste nel provvedimento

Questo capitolo stabilisce quali sono i possibili soggetti erogatori delle polizze fideiussorie e aspetti relativi alla durata e alla escussione delle stesse.

C) Casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie

Sono definite le possibili riduzioni o gli eventuali incrementi della polizza fideiussoria, in ragione di situazioni specifiche

D) Disposizioni di carattere generale

1) Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale, prima dell’inizio dell’attività di smaltimento o di recupero.

Tale indicazione, peraltro in sintonia con quanto stabilito dalla Lr n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, deve intendersi estesa anche alle tipologie impiantistiche di cui alla Categoria 5, All. VIII alla Parte II del D.lgs n. 152/2006 s.m.i.

Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano acque reflue domestiche, anche trasportate a mezzo di autobotte, nonché gli impianti di depurazione che trattino i reflui di cui al D.lgs n. 152/2006, art. 110, comma 3, lettere a), b) e c).

Sono invece assoggettati al pagamento delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano i rifiuti previsti al comma 2 dell’art. 110 del D.lgs n. 152/2006; in tal caso l’ammontare della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella precedente lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti per i quali è concessa l’autorizzazione, per il quantitativo calcolato dalla Provincia stessa sulla base della capacità di stoccaggio dell’impianto ovvero della potenzialità giornaliera di trattamento ovvero, in carenza di quanto sopra, in funzione di altri parametri individuati dalla Provincia e rappresentativi del quantitativo di rifiuti trattati.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

• € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi

• € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall’accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell’ente garantito, del totale smantellamento dell’impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell’area.

2) La copertura inerente le polizze assicurative responsabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell’autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cinque anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della discarica stessa.

3) Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze stesse, dandone comunicazione alla Provincia competente.

Tabella 1

Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l’attivazione di discariche in funzione della tipologia dei rifiuti e dell’ubicazione, per ogni 200.000 mc.

 

RNP – RU - €

(discarica per non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani)

RNP - €

(discarica per rifiuti non pericolosi – non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani)

RP - €

(discarica per rifiuti pericolosi)

Sito ubicato in zona di ricarica della falda

2.200.000,00

2.800.000,00

3.400.000,00

Sito non ubicato in zona di ricarica di falda

1.500.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

  • Data inserimento: 06.02.12