Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 due decreti del 30/12/2011 emanati dal Ministro dell’economia: il primo riguarda (aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario) e il secondo riguarda (Aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale dell’accisa sull’energia elettrica)
I provvedimenti hanno effetto dal 01/01/2012.
Le aliquote dell’accisa dell’energia elettrica, previste nell’Allegato I del testo Unico Accise (decreto legislativo 26/10/1995, n. 504), sono state quindi rideterminate per ogni chilowattora di energia impegnata, come di seguito riportato:
Imposta erariale (€/kWh) |
2011 - (€/kWh) |
2012 - (€/kWh) |
Luoghi diversi dalle abitazioni |
0,0031 |
0,0121 |
Abitazioni |
0,0047 |
0,0277 |
Si evidenzia che fino al 31/12/2011 era in vigore l’addizionale provinciale la cui applicazione era variabile a discrezione delle singole province da 9,3 a 11,4 euro a MWh, fino al raggiungimento del consumo di 200.000 kWh mensili.
Per quanto riguarda l’accisa erariale per il non residenziale, la sua applicazione è legata al consumo mensile utente: oltre 1,2 milioni di kWh/mese, l’accisa erariale non viene applicata.
Tali variazioni sono dovute alla soppressione delle addizionali comunali e provinciali nei comuni e nelle province delle regioni a statuto ordinario ed al conseguente aumento dell’accisa erariale in modo di assicurare la neutralità finanziaria. Le disposizioni fanno riferimento a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6 del decreto legislativo n. 23/2011 (federalismo municipale) e dall’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2011 (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regione a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
Decreto legislativo n.23/2011, articolo 2, comma 6
“A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 28/11/1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/01/1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l’accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell’economia da emanarsi entro il 31/12/2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma”.
Decreto legislativo n. 68/2011, art. 18, comma 5
“A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 26/10/1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia è rideterminato l’importo dell’accisa sull’energia elettrica in modo da assicurare l’equivalenza del gettito”.