Revisioni - sblocco situazione ispettori per i centri revisione - targa prova
IN RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE NOTA DI PARI ARGOMENTO E a seguito di alcune richieste di approfondimento avanzate da imprese del settore relativamente al DL di cui all'oggetto, con la presente siamo a fornire alcune precisazioni.
• È stata finalmente introdotta la possibilità di affidare ai privati oltre che la revisione dei veicoli a motore, anche la revisione dei relativi rimorchi e semirimorchi eliminando finalmente la "stortura normativa" da sempre denunciata da Confartigianato.
• Di grande importanza è lo sblocco della situazione degli ispettori per i centri revisione. Ora è stata finalmente e concretamente prevista l'istituzione delle commissioni di esame per l'abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pertanto, a breve, Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve, con apposito decreto ministeriale, individuare il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori. È stato anche definitivamente stabilito che le spese per la partecipazione agli esami di ispettore di revisione e per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e per le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati all'esame e degli ispettori.
• TARGA DI PROVA: finalmente sono state introdotte le importanti novità per quanto riguarda la circolazione di autoveicoli con TARGA DI PROVA fortemente volute da Confartigianato.Ora il sistema della autorizzazione alla circolazione di prova (cd targa prova) può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli sia non immatricolati e sia per quelli già muniti della carta di circolazione, ovvero di cui agli articoli 93 (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi/semirimorchi), 110 (per veicoli agricoli ammessi su strada) e 114 (macchine operatrici) o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 (ciclomotori), anche in deroga agli obblighi di revisione, ma sempre con la finalità che detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.Inoltre sempre per la targa prova è confermato l'obbligo di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di responsabilità civile verso terzi, ma è precisato che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.Infine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge che si sintetizza, si provvederà ad aggiornale l'intero corpo della normativa sulla targa prova, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare.