Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per aggiornarvi sull'azione svolta a livello istituzionale in merito al Decreto 15 novembre 2021 del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili riguardante la revisione dei veicoli pesanti.
Siamo recentemente intervenuti nei confronti del Direttore Generale della Motorizzazione per richiedere chiarimenti interpretativi sui contenuti di alcune norme che interessano direttamente l'ambito e l'assetto operativo dei centri di controllo e che costituiscono motivo di serie preoccupazioni per le nostre imprese associate.
Il Decreto fa riferimento alla revisione dei veicoli pesanti, ma, al tempo stesso, sembra contenere norme che riguardano tutte le categorie dei veicoli (pesanti, leggeri e motocicli).
Questi in particolare gli aspetti controversi e gli elementi di criticità del Decreto che abbiamo portato all'attenzione del Ministero.
Art. 2 (Oggetto)
Comma 1:
Punto c) Istituzione Registro generale operatori autorizzati alle attività di revisione. Punto d) Regime di autorizzazione degli ispettori: andrebbe diversificato a seconda delle categorie dei veicoli a motore (per gli ispettori dei pesanti, regime di libera professione; per gli ispettori dei veicoli leggeri, rapporto di lavoro dipendente. La Direttiva 2014/45/UE, Art. 1, comma 3, punto 4, non contempla il principio di indipendenza dell'ispettore come formulato dal Decreto).
Punto f) Definizione delle tariffe per le operazioni di revisione, tenendo conto che le stesse sono già normate per legge.
Punto g) Corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore e regolamentazione del relativo rapporto di lavoro che dovrebbe prevedere un regime differenziato: libera professione per gli ispettori dei veicoli pesanti; regime di lavoro dipendente per gli ispettori dei veicoli leggeri, definito in base ai contratti di lavoro, con corresponsione stipendio. Si tratta di un punto molto pericoloso e delicato che ha un impatto diretto sull'operatività e funzionalità del centro di controllo.
Comma 3 Esclusioni veicoli per trasporti speciali: macchine agricole e operatrici, veicoli di interesse storico e collezionistico, veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre.
Art. 5 (Obblighi degli operatori autorizzati)
Comma 2: Gli operatori autorizzati ovvero l'azienda autorizzata deve garantire che i controlli siano eseguiti da Ispettori Autorizzati per la categoria del veicolo in revisione. Se il decreto riguarda i veicoli pesanti l'Ispettore che effettua la revisione deve essere indicato dalla Motorizzazione.
Art. 7 (Requisiti per gli operatori autorizzati)
Comma 2: punto a) Registro della CCIAA; punto b) Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. A nostro avviso il comma va riformulato in maniera più chiara e circoscritta al solo punto a), per evitare confusione e allargamento dei parametri di accesso.
Comma 3: Attestazione di affidamento: eliminazione dell'attestazione di affidamento in quanto particolarmente onerosa per i centri di controllo, fermo restando il mantenimento del requisito della capacità finanziaria nelle varie forme tecniche, limitatamente ad euro 50 mila.
Art. 8 (Requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici)
Comma 1: punto a) Certificazione ISO 9001/17020: rappresenta un onere gravoso per l'impresa. E' fondamentale che, in seguito, non si preveda di applicarla anche ai veicoli leggeri.
Art. 15 (Requisiti dell'Ispettore)
Comma 2: punto d) Copertura assicurativa con massimale di € 500.000,00 per singolo sinistro? Va precisato che trattasi di polizza assicurativa professionale per danni che possono essere causati dall'ispettore ai veicoli e/o alle strutture e attrezzature dell'impresa, nella fase dei controlli tecnici.
Comma 3) Gli ispettori autorizzati o abilitati sono esonerati dai requisiti richiesti all'allegato IV punto 1) del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 214/2017. Il principio che vale per i veicoli leggeri, si applica anche per i veicoli pesanti ovvero gli ispettori che hanno effettuato il corso di 50 ore, di cui all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2019, sono esonerati dall'esame finale?
Art. 16 (Commissione d'esame per ispettori)
Commi 1 e 2: Per quanto concerne l'attivazione delle Commissioni di esame presso le DGT della Motorizzazione per la valutazione di idoneità e la conseguente abilitazione degli ispettori in esito ai corsi di formazione di cui all'Accordo Stato Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019, richiediamo che fra i componenti delle richiamate Commissioni sia inserito un rappresentante delle Associazioni di Categoria, anche solo come osservatore. La presenza di tale rappresentante si ritiene necessaria e legittima in quanto la figura dell'ispettore è direttamente connessa e funzionale all'espletamento dell'attività dei centri di controllo.
In relazione alle problematiche sopra enunciate, abbiamo chiesto al Ministero l'avvio urgente di un confronto con la Categoria per un approfondimento degli aspetti controversi e l'individuazione di eventuali correttivi al Decreto, al fine di prevedere soluzioni compatibili con la realtà dei centri di controllo e consentire alle nostre imprese di ottemperare in maniera coerente alle disposizioni del Decreto, garantendo un elevato standard di servizio, a tutela della sicurezza stradale e degli utenti.
Sarà nostra cura fornirVi tempestive notizie sui futuri sviluppi e con l'occasione inviamo cordiali saluti.