Autorizzazione unica ambientale: il regolamento

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 maggio 2013, il regolamento sull’AUA comincia a trovare la sua applicazione

Autorizzazione unica ambientale: pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29/05/2013, il DPR 13/03/2013, n. 59 riguardante il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”

Le disposizione del regolamento si applicano

Il regolamento riguardante l’autorizzazione unica ambientale si applica alle imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005 (riportato nella nota allegata), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione intergrata ambientale.

Le disposizione del regolamento non si applicano

Ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del D.lgs 152/2006 (riportato nella nota allegata).

 

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;

b) Autorità competente: la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sportello unico per le attività produttive (Suap): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

 

Titoli abilitativi per i quali si deve richiedere l’autorizzazione unica ambientale

a) Autorizzazione agli scarichi;

b) comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera

d) autorizzazione generale (emissioni in atmosfera)

e) comunicazione o nulla osta (impatto acustico)

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

g) comunicazioni in materia di rifiuti (auto smaltimento e operazioni di recupero).

Oltre agli atti di cui sopra, le Regioni possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale (AUA).

Si evidenzia che viene fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite SUAP.

Nei casi in cui si procede alla verifica dell’assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 (riportato nella nota allegata), l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Contenuti dell’autorizzazione unica ambientale

L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative del settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del D.lgs 152/2006, i gestori degli impianti autorizzati devono  presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto  è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

Durata dell’autorizzazione unica ambientale

L’autorizzazione unica ambienta ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

La domanda per il rilascio dell’AUA e presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente (Provincia o altra autorità indicata dalla regione) e ai soggetti competenti in materia ambientale (vedere nelle definizioni sopra riportate). Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione (i titoli abilitativi evidenziati sopra), per i quali si chiede il rilascio dell’AUA.

Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentate, lo comunica tempestivamente al SUAP (in modalità telematica), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito e le integrazioni.

Le verifiche per gli aspetti di cui sopra si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata.

Tempistica per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimenti nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente  al SUAP che, rilascia il titolo.  Resta comunque salva la facoltà di indire la conferenza dei servizi nei casi previsti dalle normative vigenti.

Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del provvedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP, indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza dei servizi. In tal caso l’autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 180 giorni dal termine di ricevimento della domanda stessa. Nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l’AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento dei titoli abilitativi (evidenziati in precedenza), il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi. Poi l’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Rapporti con il gestore

L’autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione dello stesso tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di AUA.

Rinnovo dell’AUA

Per rinnovare l’AUA il titolare, il titolare della stessa, almeno 6 mesi prima della scadenza, invia all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dall’apposita documentazione. E’ possibile fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o le informazioni in esso contenute, siano rimaste immutate.

Sulla domanda di rinnovo l’autorità competente si esprime con le procedure sopra richiamate.

Per le attività e gli impianti per cui si richiede il rinnovo dell’autorizzazione, in attesa del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l’esercizio può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Imposizione del rinnovo dell’autorizzazione: potere dell’autorità competente

L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Modifiche

Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto né da comunicazione all’autorità competente. Nel caso in cui l’autorità competente non si esprima entro 60 giorni sulla comunicazione ricevuta, il gestore potrà procedere all’esecuzione della modifica. Se la modifica comunicata viene considerata sostanziale, dall’autorità competente, questa, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione (AUA) e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

In ogni caso il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, deve presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Opportunità per le Regioni nella definizioni di criteri per le modifiche dell’attività o degli impianti

Le Regioni possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di effettuare l’apposita comunicazione (per le modifiche non sostanziali).

Emissioni in atmosfera: autorizzazione di carattere generale

Il gestore può aderire tramite il SUAP, se ve ne sono i presupposti, all’autorizzazione, alle emissioni in atmosfera, di carattere generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del D.lgs 152/2006 (riportato nella nota allegata).

Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (riportato nella nota allegata) nelle more dell’adozione dell’autorizzazione generale prevista dall’autorità competente (generalmente la provincia), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate  nell’allegato I del regolamento approvato con DPR 13/03/2013, n. 59 , il quale viene applicato in ciascuna Regione sino all’adozione della pertinente disciplina regionale.  Praticamente nell’allegato I in questione sono riportate le schede dettagliate delle attività in deroga prevista dal D.Lgs 152/2006, Parte quinta, Allegato IV, Parte II (riportato come elenco delle attività nella nota allegata)

Oneri istruttori e tariffe

In relazione ai procedimenti disciplinati con il regolamento sull’AUA, sono posti a carico dell’interessato le spese e i diritti previsti da disposizione di leggi statali e regionali vigenti  nelle misure da queste stabilite. Possono anche essere previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri sopra citati, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore  del Regolamento AUA, previsto dal DPR 13/03/2013, n. 59, per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall’AUA.

 

  • Data inserimento: 08.11.13