Autotrasporto Internazionale in Francia, Legge Macron sul DISTACCO di lavoratori in Francia, affinché venga rispettata la retribuzione del salario minimo francese.

Riguarda solo le imprese che effettuano trasporti di merci o di viaggiatori con la francia indipendentemente dalla dimensione del veicolo e se il trasporto è effettuato in regime di esenzione della licenza comunitaria.

Facciamo seguito alle nostre precedenti notizie in merito relative all’entrata in vigore in Francia di una modifica della legge MACRON (legge che prende il nome dell’attuale Ministro dell’Economia e dell’Industria francese). Tale modifica, in vigore dal 01/07/2016 e completamente efficace dal giorno 22/07/2016, in buona sintesi, estende la normativa sul lavoro dipendente in Francia, con riferimento al DISTACCO dei lavoratori, anche ai trasporti terrestri intesi come trasporto su strada e trasporto fluviale (che a noi non interessa). 

In altre parole le imprese che DISTACCANO lavoratori dipendenti nel territorio della Francia, dal 22 di luglio, saranno soggette alle verifiche di aver adempiuto a specifici adempimenti inerenti alle regole del lavoro esistenti in Francia che sotto sintetizziamo. 

Questa legge francese è fin da subito apparsa controversa e per certi aspetti sconcertante da più punti di vista. In particolare perché il Governo francese ha diramato informazioni, spiegazioni e modulistica in lingua francese ma solamente alla vigilia della data di entrata in vigore in altre lingue.

La questione nodale è stata quella di definire cosa intende per DISTACCO del lavoratore la legge Macron. Questo è un termine che a secondo del diritto del lavoro di ogni singolo paese può assumere significati molto diversi. L’incertezza del senso preciso di tale termine nella legge francese ha creato notevoli difficoltà nel dare una comunicazione corretta alle imprese che non fosse un semplice e banale “copia e incolla”, cosa questa che una organizzazione di imprese come è Confartigianato non può permettersi di fare per il rispetto dei soci.

 

Vediamo ora cosa significa il termine DISTACCO.

Secondo la normativa italiana con il termine distacco si intende un definito istituto del diritto del lavoro che si configura come un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro (detto distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (detto distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Banalizzando molto la cosa, i dipendenti di una impresa A sono “noleggiati” all’impresa B. Questo è il significato di distacco in Italia. Come si può ben comprendere secondo la definizione italiana, la legge francese sul distacco avrebbe quindi interessato solamente quelle imprese di trasporto stradale con autisti “noleggiati” da altre imprese magari straniere o agenzie di lavoro temporaneo.

Ma nella legge Macron il termine DISTACCO ha un significato completamente diverso. Il significato è quello dato dalla Direttiva CE 97/71 che è il seguente: per lavoratore distaccato si intende il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia.

In altre parole per la legge Macron è da considerare distaccato un lavoratore italiano inviato a lavorare in Francia dall’impresa in cui è regolarmente e direttamente assunto. Nel nostro linguaggio comune è quello che definiamo, semplificando, trasferta.

 

QUINDI TUTTI GLI AUTISTI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI CHE EFFETTUANO TRASPORTI IN FRANCIA SONO DA CONSIDERARE LAVORATORI DISTACCATI.

Vediamo ora gli adempimenti da assolvere per le imprese che inviano autisti in Francia, insistendo che con il termine DISTACCO si intende quello che noi abitualmente definiamo TRASFERTA.

Dal 01/07/2016, per i trasporti di cabotaggio in Francia e per quelli internazionali aventi origine o destinazione in Francia (ma non quelli di mero transito ad esempio per raggiungere la Spagna) si applicano le regole del distacco volte a garantire al lavoratore condizioni e salario pari a quello minimo legale esistente in Francia. Tra queste condizioni la parte economica specifica che il conducente deve percepire uno stipendio che è almeno uguale al salario minimo francese (9,61 €/h SMIC = Retribuzione minima interprofessionale de Croissance). Segnaliamo che in Italia, il salario orario minimo previsto dal CCNL del trasporto e della logistica per conducenti 3S è superiore.

Al fine di dimostrare questo, il Governo francese ha predisposto una serie di formalità che l’impresa di trasporto di merci o di viaggiatori deve adempiere PRIMA di effettuare operazioni d trasporto in terra francese. LA PIU’ IMPORTANTE DI TUTTE E’ L’ATTESTAZIONE DI DISTACCO che di seguito sintetizziamo nei contenuti.

L’attestazione di distacco, che il conducente deve essere sempre in grado di esibire in qualsiasi momento e quindi deve averne sempre al seguito una copia, deve essere redatta in lingua francese, ha durata massima di 6 mesi (poi è rinnovabile) e può coprire più periodi di lavoro in Francia senza che vi sia la necessità di specificare tutte le operazioni come i singoli viaggi. Al fine di “validare” o “ufficializzare” tale attestazione di distacco, le imprese devono anche designare un rappresentante in territorio francese per le richieste di informazioni da parte delle autorità francesi.

L’attestazione deve indicare:

  • la sede dell’impresa in cui è “utilizzato” il conducente con indirizzo postale ed elettronico;
  • il nome, cognome, data di nascita, del responsabile dell’impresa distaccante, la designazione dell’organismo di sicurezza sociale al quale l’impresa versa i contributi del lavoratore distaccato;
  • il nome, luogo e data di nascita del lavoratore distaccato con l’indirizzo di residenza abituale, nazionalità, data e firma del contratto di lavoro ed il diritto applicabile, nonché la qualificazione professionale/livello contrattuale;
  • il salario orario lordo (in euro) e modalità della presa in carico da parte dell’impresa delle spese per vitto ed alloggio;
  • il nome, cognome o ragione sociale del rappresentante in territorio francese, con indicazione di recapiti telefonici ed indirizzi postale ed elettronico;
  • l’iscrizione dell’impresa di trasporto nel REN Registro Elettronico Nazionale;

Appare evidente, che se da un lato tale dichiarazione non presenta particolari difficoltà nella compilazione, può essere redatta e sottoscritta SOLAMENTE DOPO AVER DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE NEL TERRITORIO FRANCESE.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo dell’Energia e del Mare francese

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html)

sono resi disponibili una serie di documenti anche in lingua italiana che sono:

  • le risposte alle domande più frequenti;
  • l’importo della remunerazione oraria in vigore dal 1 luglio 2016;
  • la tabella riepilogativa delle regole relative alla durata del lavoro e ai tempi di riposo per il personale viaggiante delle aziende di trasporto merci vigenti in Francia;
  • la tabella riepilogativa delle regole relative alla durata del lavoro per il personale viaggiante delle aziende di trasporto passeggeri vigenti in Francia;

sul medesimo sito sono disponibili anche i modelli scaricabili (solo in lingua francese, ma con “sottotitolati” in inglese)  delle attestazioni di distacco, che una volta scaricata e compilata andrà stampata in due copie, una conservata dal lavoratore a bordo del veicolo e l'altra dal rappresentante della società in Francia (ovviamente una terza copia è opportuno sia conservata dall’azienda datrice di lavoro.

In caso di inadempienza, le sanzioni applicabili sono quelle della quarta classe (fino a 750 €) nel caso di mancanza dell’attestazione di distacco a bordo del veicolo, attestazione compilata in modo incompleta o errata. Mentre la mancanza a bordo del veicolo degli altri documenti che devono essere conservati dal lavoratore distaccato è punita con sanzioni di terza classe (fino a 450 €). La mancanza del rappresentante designato è punita con una sanzione di 2.000 €.

Sempre in termini di controlli, l’autorità francese potrà controllare il rappresentante dell’impresa di autotrasporto in Francia fino a 18 mesi successivi al termine del periodo di distacco; in particolare, egli dovrà rispondere dell’attestazione del distacco e della parte economica della busta paga. Trattandosi di una normativa antidumping sociale, la legge Macron estende la responsabilità del datore di lavoro anche al destinatario del servizio, che è parte del contratto di trasporto.

 Non entriamo in ulteriori aspetti relativi all’attestazione di distacco per non dilungarci ulteriormente, ma segnaliamo che le attestazioni sono di tre tipi distinti. Una relativa ai dipendenti diretti dell’impresa, una seconda relativa ai dipendenti “intergruppo” e una terza da utilizzare per i lavoratori “somministrati”.

RAMMENTIAMO CHE TALI ADEMPIMENTI VALGONO ANCHE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI CON VEICOLI INFERIORI A 3,5 TON

Al fine di chiarire ulteriori aspetti riepiloghiamo i casi per i quali NON E’ PREVISTA ALCUNA FORMALITA’ E QUINDI NESSUNA ATTESTAZIONE DI DISTACCO.

  • Trasporti di merci o viaggiatori di solo transito in territorio francese;
  • Trasporti di viaggiatori (turismo) che non prevedano la modifica dei passeggeri trasportati (i medesimi in ingresso, spostamento e uscita dal territorio francese;
  • Trasporti di merci o viaggiatori qualora alla guida dell’autocarro o del bus vi sia un lavoratore indipendente (titolare o socio dell’impresa), quindi non sono soggetti a tali nuove disposizioni tutti i titolari che sono alla guida di propri autocarri o di propri bus;
  • Trasporti a mezzo di taxi.

Relativamente alla legge Macron, ricordiamo che lo scorso 16 giugno scorso la Commissione UE ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti del Governo francese, che ha 60 gg di tempo per rispondere alla contestazione; l’azione della Commissione, tuttavia, non comporta la sospensione della legge. Non appena avremo ulteriori informazioni sarà nostra cura segnalarle.

Concludiamo col segnalare alle imprese interessate che Confartigianato Trasporti ha già attivato un collegamento con un proprio riferimento in territorio francese quale rappresentante territoriale per le imprese che effettuano trasporti con la Francia. Gli interessati possono mettersi in contatto con i nostri uffici per tutti i chiarimenti e le informazioni del caso.

  • Data inserimento: 18.07.16