AUTOTRASPORTO : NORME SUI TEMPI DI CARICO E SCARICO

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti con chiarimenti applicativi

Confartigianato Imprese Vicenza informa che il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha emanato una nota circolare, indirizzata alle Associazioni della filiera logistica (committenza e autotrasportatori), con cui fornisce un orientamento applicativo in merito alla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci, come regolata dall’art. 6-bis del d.lgs. 286/2005, modificato dall’art. 4 del d.l. 73/2025.

Anzitutto il Ministero dei Trasporti conferma quanto abbiamo sempre sostenuto sulla portata della nuova norma dei tempi di attesa al carico/scarico cioè la INDEROGABILITA' delle nuove regole, infatti, la facoltà di deroga pattizia non è più prevista con la modifica normativa. Questo è sicuramente da annoverarsi come un importante risultato per la categoria, che non dovrà più 'subire' pattuizioni peggiorative rispetto a quanto fissato dalla legge, che mira ad introdurre un univoco regime volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto.

Il MIT, nel ribadire che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo ad essi correlati), evidenzia che:

  • Il periodo di franchigia per l’attesa ai fini del carico e scarico delle merci è fissato tassativamente in 90 minuti (comma 1).
  • Superato tale periodo, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 2).
  • L’indennizzo di 100 euro, senza ulteriori periodi di franchigia, è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattualmente previsti per le operazioni di carico e scarico, senza ulteriori periodi di franchigia (comma 3).

Pertanto, risulta definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia sono relativi esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico.

Infatti, per il superamento dei tempi di carico e scarico non vi sono periodi di franchigia e l’indennizzo di 100 euro è dovuto integralmente per ogni ritardo nelle tempistiche previste per le operazioni di carico o scarico, anche inferiore all’ora.

Rimane fermo che l’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.

Per quanto precisato risulta del tutto evidente che la normativa attribuisce notevole importanza al contratto di trasporto, preferibilmente in forma scritta, e alle indicazioni da fornire con precisione al vettore circa il luogo, l’orario e le modalità di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda ad una lettura attenta della circolare MIT, che si allega. 

  • Data inserimento: 04.11.25