Avvio del programma per diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese

Verranno messi a disposizione 30 milioni di euro per l’intero Paese. Le Regioni e le Province autonome possono presentare programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese

Via libera al programma destinato a stimolare le piccole e medie imprese a rendere più efficienti i loro consumi energetici. È stato infatti pubblicato l'avviso del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che consente alle Regioni e Province autonome di presentare programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie aziende.

L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, mette a disposizione 15 milioni di euro nel 2015 per il cofinanziamento di programmi regionali volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

Considerando anche le risorse che saranno allocate dalle Regioni, per le piccole e medie imprese saranno disponibili complessivamente 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche. Il ministero prevede che non meno di 15.000 PMI all’anno potranno essere coinvolte in questa iniziativa e che altrettanti progetti di efficienza energetica scaturiranno dalle diagnosi energetiche.

La scadenza per la presentazione dei programmi da parte delle regioni è fissata al 30 giugno 2015. L’iniziativa verrà replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020.

I contenuti vincolanti per i futuri bandi regionali

1) I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 (Sistemi di gestione dell’energia) da parte delle piccole e medie imprese. Non rientrano fra i soggetti che possono accedere ai contributi le imprese a forte consumo di energia (quelle di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 102/2014);

2) gli incentivi sono concessi alle piccole e medie imprese operanti nel territorio della propria regione, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

3) gli incentivi sono erogati a seguito di effettiva realizzazione da parte dell’impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell’ottenimento della conformità del sistema ISO 50001;

4) possono beneficiare delle agevolazioni concesse le piccole e medie imprese che sono in possesso dei seguenti requisiti:

essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

5) sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di IVA, sostenute dalle piccole e medie imprese per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all’Allegato 2 al decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, o sostenute per l’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all’allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4;

6) il certificato di conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;

7) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, inviano alle rispettive Regioni o alle Province autonome il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione degli interventi individuati nella diagnosi energetica terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica;

8) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, inviano alle Regioni o alle Province autonome la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l’attuazione del sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.

Come verranno divise per le Regioni le disponibilità economiche (30 milioni di euro)

Lombardia

18%

Lazio

9%

Veneto

9%

Campania

8%

Emilia Romagna

8%

Piemonte

8%

Toscana

7%

Puglia

6%

Sicilia

6%

Liguria

3%

Marche

3%

Abruzzo

2%

Calabria

2%

Friuli Venezia Giulia

2%

Sardegna

2%

Trentino – Alto Adige

2%

Umbria

2%

Basilicata

1%

Molise

1%

Valle D’Aosta

1%

 

L’ammontare del cofinanziamento dei programmi di sostegno concesso dal Ministero dello sviluppo economico

Questi i criteri del contributo concesso con il sostegno del Ministero:

a) le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate nella misura massima del 25% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di euro 5.000, al netto di IVA;

b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 ammesse sono finanziate nella misura massima del 25% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di euro 10.000, al netto di iva.

 

Decreto legislativo 04/07/2014, n. 102 – Allegato 2

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;  

b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di  edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di  ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da  fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono  essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

  • Data inserimento: 19.06.15