Con la legge n. 959/1953 e successive modifiche e integrazioni è stato stabilito che i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti al pagamento di un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione.
Con la legge 22/12/2015, n. 221, viene chiarito che “il sovracanone previsto, si intende dovuto anche per gli impianti con potenza nominale superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
Inoltre viene specificato che per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 01/01/2015, l’obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e non oltre il termine di 24 mesi dalla data della concessione stessa.
Infine per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (02/02/2016), i sovracanoni idroelettrici, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi (impianti le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
In allegato la normativa di riferimento.