Il decreto del Ministero della difesa 11/05/2015, n. 82, regolamenta l’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici. Tale albo è previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 01/10/2012, n. 178.
Il provvedimento introduce, per le imprese operanti nel settore della bonifica dagli ordigni esplosivi residuati bellici, l’onere di richiedere l’iscrizione nell’apposito albo, istituito presso il Ministero della difesa – Segretariato generale della difesa – Direzione dei lavori e del demanio.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per il concreto esercizio dell’attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi.
Per poter ottenere detta iscrizione le imprese dovranno produrre apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere soggettivo previsti nel provvedimento stesso (art. 8), nonché l’iscrizione nel registro delle imprese. All’istanza dovrà altresì essere allegata la documentazione atta a comprovare il possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale, previsti anch’essi nel provvedimento stesso (art. 9), ovvero:
a) adeguata capacità economica e finanziaria
b) adeguata direzione tecnica
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche
d) personale qualificato
e) idoneità tecnica pregressa.
La sussistenza dei requisiti di iscrizione è soggetta a verifica biennale previa istanza da presentare da parte dell’impresa, almeno novanta giorni prima della scadenza.